Della serie... cerchi una cosa su internet... e ne trovi un'altra. Il 3 Marzo del 2009 (un mese fa), il Comune di Zovencedo (VI) ha "ADOTTATO" il P.A.T. e nel testo della Delibera, prima della votazione... mi trovo questa frase:
."RICORDATO che all’articolo 78 del D.Lgs. 267/2000 è stato previsto che gli amministratori Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini al 4° grado di parentela e che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al 4 grado.”... ... ecc, ecc, delibera di adottare, ecc. ecc.
.La stessa quasi identica dicitura, salvo qualche parola che non ne altera il significato, la trovo poi, sempre tramite Internet, in una Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Cortellazzo, del 14 Gennaio 2009, rivolta alla Giunta Regionale e relativa alla Votazione di Adozione del P.A.T. del Comune di Angiari (VR) in cui tra l'altro si legge:
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Rilevato che in caso si verificasse tale situazione verrebbe a configurarsi il reato di cui all’articolo 323 del codice penale che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Rilevato che in caso si verificasse tale situazione verrebbe a configurarsi il reato di cui all’articolo 323 del codice penale che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
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Questo "RICORDATO, prima di VOTARE" nella Delibera di "ADOZIONE" del P.A.T. del Comune di Sommacampagna del 19 Gennaio 2009... NON C'E'... anzi durate la discussione qualche Consigliere ha sottolineato che questo... "RICORDATO" era inutile... e che non era dovuto.
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Un mese dopo la Delibera n° 2 del 19.1.2009 che avrebbe ADOTTATO il P.A.T. di Sommacampagna, il Consigliere Giacopuzzi... in merito alla questione qui evidenziata... presenta una interrogazione (vedi sotto):
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.E in merito alla suddetta interrogazione, in data 18.2.2009 con Delibera n° 19 di Consiglio Comunale di Sommacampagna cosi si esprime e cosi conclude quella delibera:
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"L'assessore Mengalli, rispetto alla propria affermazione fatta allora e che ora ribadisce, precisa di averla fatta sulla base di sentenze consolidate del Consiglio di Stato, che individuano un interesse diretto ed immediato in quegli strumenti attuativi o di pianificazione che abbiano un'individuazione specifica, con specifiche attribuzioni di diritti o interessi legittimi in capo al soggetto. Questa giurisprudenza consolidata è confermata dallo stesso legislatore regionale che riconosce al PAT o al PTRC un valore di atto di indirizzo programmatorio. In due Comuni si è posto il problema: a Castelnuovo si è posto per il fatto che si sono avvalsi di una possibilità che la legge regionale prevede e cioè di ratificare accordi ex legge 11 nel frattempo stipulati con i privati. In questo caso, siccome gli accordi dentro il PAT hanno efficacia di strumento non più programmatorio ma attuativo e quindi di consolidamento di interessi legittimi specifici, vigeva l'obbligo di astensione. Siccome noi non ratificavamo nessun tipo di accordo con privati e non si andava ad attribuire a nessun tipo di terreno una particolare destinazione o un particolare indice e quindi un interesse particolare, si sente di confermare di essere in linea con il Consiglio di Stato."
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Per le considerazioni sopra espresse il sottoscritto continua ad avere dubbi, credo fondati, che la votazione di "ADOZIONE" del P.A.T. del Comune di Sommacampagna... non sia legittima... e pertanto sia NULLA...