domenica 22 luglio 2007

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Io non sono un esperto di Diritto Costituzionale... ma mi piacere che "qualcuno" mi spiegasse la Sentenza della Corte Costituzionale n° 208 del 26 maggio 2005 che....
"ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), promosso con ordinanza dell’8 agosto 2003 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Geo Nova s.p.a. contro la Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2004".
...omissis...
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), il quale stabilisce che, nella predetta Regione, le nuove discariche per rifiuti speciali – diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 – possono essere realizzate esclusivamente: a) da soggetti singoli o associati per lo smaltimento di rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale; b) da soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D15 e R13 dei citati allegati;
...omissis...
che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 117 e 120 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
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Il testo completo della sentenza è consultabile "cliccando" su questo sottostante indirizzo web:
http://www.issirfa.cnr.it/1858,1457.html?PHPSESSID=4282f992e229ce0a9d29633973e619f6
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Alla luce di questa sentenza, integro la precedente mia domanda con un altro quesito:
"la Geo Nova S.p.A. possiede i titoli per gestire la Discarica delle Siberie?

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