giovedì 12 marzo 2009

Piscina... é un "Piano Finanziario" o sono le... "Premonizioni" del Mago Othelma?

Domenica scorsa avevo scritto questo messaggio: Voteranno con "conoscenza" e "coscienza"... o voteranno solo per obbligo politico? che era relativo alla votazione che ci sarebbe stata mercoledi sera (ieri) in Consiglio Comunale per approvare il Piano Economico Finanziario che dovrebbe certificare la veridicità e la sostenibilità dell'intervento della Piscina Comunale.
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In data 20 febbraio 2009, sempre in merito alla Piscina Comunale, avevo già scritto questo altro messaggio: Con la presente, si certifica che la Piscina Comunale... sarà un buco nell'acqua dove, nel quale messaggio, evidenziavo che: in data 12 Febbraio 2009... era stata approvata la Delibera di Giunta n° 25 avente questo oggetto: Realizzazione di una Piscina Comunale - Affidamento Incarico per la redazione del Piano Economico Finanziario (ART. 201 D.LGS.267/2000).
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A meno di mese da un "affidamento di incarico", il suddetto "incarico"... non solo è già stato esperito, ma detto lavoro... ieri sera... è stato anche approvato nel Consiglio Comunale, durante la discussione del secondo punto dell'ordine del Giorno:
Approvazione piano economico-finanziario relativo alla realizzazione e gestione della piscina comunale ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 267/2000.
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Devo ammettere che non avendo visto dispositive proiettate sullo schermo... non avendo visto dei dati illustrati con grafici... non ho capito nulla di quello che stavano dicendo... sembravano tutti dei numeri... risultanti da delle fantasie notturne... data l'ora tarda.
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Ma dato che quello era il lavoro di un professionista che l'avrebbe pure firmato... e ovviamente anche pagato, quello che stavano dicendo... doveva essere pertanto giusto e correttamente elaborato. Ripeto... di quello che hanno detto... non ho capito.... NULLA.
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Poi dopo ho ascoltato l'intervento di un Consigliere di Minoranza... che parlava di diametri, di raggi e di circonferenze... non capivo che c'azzeccava questo con la Piscina Comunale... e cosi oggi ho voluto approfondire... chiedendo copia di detto Piano Economico e Finanziario.
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E subito ho scoperto... il perchè parlavano di cerchi, diametri e circonferenze... dopo aver visto la prima mappa che dovrebbe rappresentare il raggio di un cerchio all'interno del quale verificare se entro quell'area cosi circoscritta... la Piscina Comunale è l'unica struttura natatoria oggi esistente.
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Ma il raggio li indicato è evidente che è sbagliato, perchè quel cerchio ha un raggio di meno di 5 km e non di 10 km come li scritto e su quella mappa poi, non sono state evidenziate una serie di Piscine di uso pubblico... già esistenti.
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Nella immagine sottostante si evidenzia con il cerchio rosso... quanto previsto nella mappa del Piano Economico Finanziario approvato e nel cerchio giallo una diversa posizione della Piscina Comunale, ad esempio, qualora questa fosse stata prevista, casualmente... a Caselle.
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Chi conosce il nostro territorio... è a conoscenza che ad Ovest di Sommacampagna c'è il nulla... solo colline e campagna e quindi pochissima popolazione residente e/o che li siano attive delle aziende. Un'area vuota, dove tra l'altro, la maggior parte dei privati ivi residenti... ha una propria piscina ad uso casalingo... forse in quella parte del territorio comunale sono presenti almeno 25/30 piscine private a servizio delle ville li esistenti .
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Ben diversa è la situazione ad Est di Caselle, dove non ci sono piscine private e/o casalinghe e siamo vicini alle aree del Quadrante Europa dove vi lavorano circa 4.000 persone... e che magari, nella pausa pranzo... potevano diventare gli ulteriori Utenti di una Piscina Comunale meglio localizzata e più vicina ai loro posti di lavoro.
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Poi per la prima volta, solo oggi, ho visto dove è stata localizzata la Piscina Comunale, che risulta essere ubicata nella parte Nord Est degli impianti sportivi del capoluogo di Sommacampagna... vicino ai Campi da Tennis che, tra l'altro, per 500.000 euro dovrebbero essere spostati in altro luogo di detti impianti.
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Impianti da tennis che dovrebbero essere spostati perchè sarebbero due attività incompatibili qualora fosse realizzata anche un'altra piscina comunale all'aperto, come annunciato ieri sera dall'Assessore. I Campi da tennis a avrebbero bisogno di un pò di silenzio... e attorno ad una piscina all'aperto di silenzio... d'estate... c'è ne ben poco.
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Non avevo ancora esaminato un solo dato economico e/o finanziario mi sono già convinto che quello che pensavo era vero... la Piscina Comunale in quel posto... sarebbe stata un buco nell'acqua e un buco nel bilancio... per i prossimi 25 anni.
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Ma le sorprese non erano ancora finite... in quanto esaminando la pianta della cosidetta Piscina Comunale... mi accorgevo che la planimetria era stata "stirata"... e "allungata"... forse per un errore di trasposizione nel Piano Economico Finanziario... e/o forse per farla sembrare "più grande"? Mahh!!! Mistero Misterioso. (vedi sotto...)
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Un maggiore ed ulteriore esame di detta unica planimetria, come questa è stata riportata nel Piano Economico Finanziario, evidenzia che attorno alle "piscinette" e sotto il tetto dell'impianto natatorio... non c'è spazio per realizzare null'altro che potrebbe essere utile ad attirare altri eventuali utenti... quali: saune, zone fitness, bar, zone giochi, ecc, ecc.
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Ma quando c'è di mezzo il "mio" comune... le soprese non finiscono mai, perchè avendo finalmente compreso dove è ubicata la piscina e come questa è orientata rispetto al sole... arrivo ad apprendere che i servizi e gli impianti sono ubicati ad Sud Ovest dei due edifici che compongono l'impianto natatorio e capisco cosi che l'area delle piscine... è posta ad Nord Est dei due edifici.

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Con le piscine ubicate a Nord Est... oltre ad essere in ombra e nella parte più fredda dei due edifici... è evidente che servono più soldi per illuminare la zona e per riscaldare l'acqua delle piscine.
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Allora ho provato a "rovesciare" il progetto, (vedi foto qui sopra) ipotizzando gli impianti e gli spogliatoi nella parte Nord Est (sul lato adiacente la Strada per Madonna di Monte) e la parte dell'edificio destinato alle Piscine risulterebbe cosi essere esposta a Sud Est... che con una copertura trasparente e/o apribile... potrebbe permettere minori consumi di energia... sia per illuminare che per riscaldare la zona e l'acqua delle piscine.

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Poi ho esaminato un pò i dati economici... e sinceramente il dubbio rimane... siamo in presenza di un "Piano Economico Finanziario" o... quanto hanno scritto in quelle carte... sono solo le... "Premonizioni" del Mago Othelma?
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Mi scrivono e poi mi dicono in Consiglio Comunale... che il bacino di utenza sarebbe costituito da circa 30.000 abitanti costituiti dai residenti del Comune di Sommacampagna e di Sona che potrebbero generare circa 30.000 utenti all'anno e allora ho provato a verificare se questi numeri erano veri... e ho provato ad analizzare i dati del 1° anno per il quale è previsto un fattore di riempimento pari all'85% delle 30.000 presenze previste.
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Ovviamente la sovrastante tabella ho dovuto ricostruirmela da solo perchè nel documento ieri approvato... questa verifica non c'è e i dati te li devi ricalcolare e cercare da solo.
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Dopo questa verifica ho cercato di analizzare i dati economici e finanziari che ivi sarebbero stati illustrati... ma per quanto ne possa capire il sottoscritto, che di numeri di Bilanci... non ne capisce molto... mi sono posto delle domande che l'Assessore competente potrebbe provare a rispondere.
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1^ domanda: pagina 6
Su questa mappa è riprodotto un cerchio che racchiuderebbe un'area dove c'è scritto che il raggio sarebbe di 10 Km, quando in realtà: A) graficamente quel cerchio ha invece un raggio di 5 km (vedi distanza tra Caselle e Sommacampagna, B) quel cerchio pertanto racchiude un'area il cui diametro è di 10 km, C) in quella circonferenza si racchiude una parte dei territori dei comuni di: Villafranca, Sona e di Sommacampagna (lasciando fuori parte delle aree di Caselle e di Custoza) e l'area cosi identificata è di circa 80 km quadrati e non di 10 km quadrati come scrivono loro ( Pigreco per raggio al quadrato = 3,14 x 5 x 5 = 78,5 ) e pertanto la frase: Il centro natatorio da realizzare nel Comune di Sommacampagna costituirebbe l’unica struttura natatoria pubblica in un’area di circa 10 km, evidenziata nella mappa sottostante... andrebbe scritta cosi: Il centro natatorio da realizzare nel Comune di Sommacampagna costituirebbe l’unica struttura natatoria pubblica in un’area all'interno di un raggio di circa 5 km, evidenziata nella mappa sottostante.
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2^ domanda: pagina 6
Perchè non è stata effettuata una vera analisi se vi sono piscine pubbliche (e/o private aperte al pubblico) che sono ubicate tra i 5 km, tra i 7 km e/o tra i 10 km??
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3^ domanda: pagina 6
Perchè meglio ancora non è stata svolta una analisi sulla quantità e qualità delle [A] piscine "private" (dei singoli cittadini) e delle [B] piscine "private aperte al pubblico" tipo: Pico Verde, quelle di Villafranca, quelle degli Hotel e altre che sono ubicate nel raggio di 5-7-10 km?
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4^ domanda: pagina 6
Perchè manca una comparazione tra i bilanci degli ultimi tre anni di impianti natatori già inseriti nel raggio evidenziato nella mappa - minimo tre - ad esempio: Picoverde - Piscine Villafranca - Piscine di fronte all'Auchan di Bussolengo?
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5^ domanda: pagina 7
Perchè se quanto progettato è una "Piscina Comunale" che servirebbe un bacino di utenza dei due comuni di Sommacampagna e Sona... non è stato coinvolto nella spesa di costruzione anche il comune di Sona... con un consorzio come quello per il Depuratore e/o il Mercato Ortofrutticolo? E questa domanda visto che qui scrivono: Secondo i dati ISTAT, il bacino di utenza che gravita attorno all’impianto natatorio viene stimato in circa 30.000 unità: per tale calcolo si è fatto riferimento alla popolazione dei seguenti Comuni: Sommacampagna e Sona.
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6^ domanda: pagina 7
E se il Comune di Sona tra un anno avesse da costruire una "Sua" piscina comunale... il bacino di utenza della Piscina Comunale di Sommacampagna, qui ipotizzato si dimezzerebbe da 30.000 a 15.000 unità?
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7^ domanda: pagina 7
Quanti residenti da Sona e da Villafranca accederanno alle piscine di Sommacampagna? Visto che qui loro scrivono: Nella stima del bacino d’utenza di riferimento non si è tenuto conto, in un’ottica prudenziale, degli utenti provenienti dai comuni vicini alla zona di riferimento.
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8^ domanda: pagina 12
Quali sono le aree e gli spazi previsti nella struttura per realizzare quello che c'è scritto in questa pagina quando di fatto la vasca della piscina principale (25 x 12,5) è unica?
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9^ domanda: pagina 14
A) 250.000 euro di spese tecniche sembrano eccessive. B) Le manutenzioni ordinarie dello 0,5% sono troppo basse e i 15.000 euro all'anno dove sono indicati poi? C) Le manutenzioni straordinarie dello 1,0% sono troppo basse... e i 30.000 euro all'anno dove sono indicati poi? D) Con quali soldi finanzia il comune il contributo di 81.900 euro per il 1° anno e di 161.199 di tutti gli altri 24 anni?
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10^ domanda: da pagina 15 a pagina 26
In sostanza.... quanti sono i soldi che ogni anno il comune deve spendere per la Piscina? E se nessuno si fa avanti per prendere in gestione la Piscina... saranno a carico dei cittadini anche tutte le spese di gestione?
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11^ domanda: pagina 27
A) Siamo cosi sicuri che il bacino di utenza è di 30.000 unità? B) Il Comune qui prevede il pagamento di un canone da parte del gestore... e pertanto siamo cosi sicuri che questo eventuale gestore riuscirà ad avere un utile?
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12^ domanda: pagina 29
Ci sarà un gestore che crederà che il piano economico di questa pagina sia reale o sia solo una supposizione e che quindi rischierà di prendere in gestione la cosidetta Piscina Comunale?
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13^ domanda: pagina 30-31-32
Perchè qui non è ben chiaro il numero degli utenti e ci sono solo i presunti ricavi su tabelle diverse? Facciamo un esempio: se per i corsi di "acquagym" sono previsti introiti per 62.653 euro al costo di 78 euro ci vogliono 800 iscrizioni all'anno per generare questo ricavo... allora questi utenti, quante ore di spazio piscina questi avranno da occupare?
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14^ domanda: pagina 37
Siamo sicuri che questi costi qui riprodotti... siano corretti ed esatti, sopratutto quelli del personale di controllo e per la sicurezza dei nuotanti?
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Considerazione finale
Al sottoscritto quanto qui illustrato sembra la dimostrazione che si sta realizzando un buco nell'acqua e una voragine nel Bilancio Comunale... ma qui non si scrive che tutto questo ambaradam starebbe in piedi... solo se sarà finanziato con i provventi della Discarica di Rifiuti delle Siberie.
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Anche sul progetto ci sarebbe da scrivere (progetto che vedo solo oggi) sul fatto che gli spazi attorno alla piscina sono insufficienti, che manca un'area di fitness, che vi è carenza di spazi per attività riabilitative e/o per gli anziani, che mancano percorsi Kneipp e che sopratutto manca una piscina all'aperto e un solarium dove prendere il sole d'estate... quando costa meno riscaldare l'acqua ecc. ecc.. ecc...
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Ma i Consiglieri Comunali di Maggioranza... ieri sera... Hanno votato con "conoscenza" e "coscienza"... o hanno votato solo per obbligo politico? E quanti di questi Consiglieri di Maggioranza "ciechi-sordi-muti"... prima di alzare la "manina" hanno letto, visto e sopratutto compreso cosa c'è veramente scritto in quel Piano Economico Finanziario che avrebbero approvato?
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Un paio di cose le ho però comprese...
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La prima... che a fronte di un Fatturato (teorico e/o di premonizione?) di 319.276 euro il Gestore avrà delle spese pari a 304.306 euro con un utile lordo "ante imposte" pari a 14.970 euro e con un utile netto di soli... 5.019 euro che sono pari all'1,57% del fatturato. (Se acquista dei B.O.T. il presunto Gestore... stando in aammollo in un'altra piscina... prende di più... senza fare nulla).
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La seconda... che ogni anno per i prossimi 25 anni... dalle casse del Comune usciranno 161.199 euro per pagare le rate di un Mutuo 25ennale che deve essere acceso per poter pagare un'opera (cosidetta pubblica) che, minimo, verrà a costare 3.030.000 euro. Per i prossimi 25 anni... ogni cittadino di Sommacampagna... da coloro che hanno pochi giorni di vita... fino ai centenari... dovranno pagare 11,17 euro all'anno per un totale di 277.92 euro.
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Sempre che dopo l'apertura della Discarica delle Siberie... 3 dei 23 milioni che il Comune pensa di incassare... verranno destinati a riempire il "Buco nel Bilancio" creato dalla Piscina Comunale.

mercoledì 11 marzo 2009

Il "mio" Assessore "Esperto in V.I.A." avrà letto quello che ho già scritto al Sindaco?

In data 11 Febbraio scorso avevo ricevuto una lettera da parte della Commissione Europea, che avevo pubblicato in questo messaggio: E' confermato, l'Aeroporto Catullo è senza la V.I.A. ... ma allora dov'è lo "screening"? una lettera che è consultabile dalle due immagini sottostanti.
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In questa lettera, datata 5.2.2009 mi si scriveva che se non fossi riuscirò a produrre: "prove della non corretta valutazione da parte delle autorità nazionali competenti di effetti rilevanti sull'ambiente ascrivibili alle modifiche successive al 2001, entro 4 settimane dalla data della presente, provvederanno ad archiviare la mia denuncia".
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In data 16 Febbraio 2009, ebbi a produrre quelle prove richieste, inviando il tutto alla Commissione Europea come riportato in questo messaggio: V.I.A. e V.A.S. Aeroporto - Risposta alla lettera della "Commissione Europea", ma non solo, il tutto era stato inviato anche alla Procura della Repubblica e al Sindaco di Sommacampagna, documento che veniva protocollato nello stesso giorno con il n° 0002242.
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In realtà la documentazione inviata il 16 era una integrazione a quella che avevo già inviato il 2 febbraio, documentazione che avevo predisposto dopo aver visto quella "strana" documentazione aeroportuale, che avevo riportato in questo messaggio:
L'Aeroporto scrive alla Commissione Europea, ma forse si è.... dimenticato qualcosa? e pertanto prima ancora di aver ricevuto la lettera sopra riportata avevo già scritto alla Commissione Europea inviando altra documentazione, come ho riportato in questo altro messaggio: L'Aeroporto ha scritto alla Commissione Europea... ovviamente ho riscritto pure io e al Sindaco .
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In quella mia prima lettera avevo citato anche la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 Febbraio 2008 nel caso C-2/07 una sentenza che poi mi si proponeva di attenzionare anche nel secondo paragrafo... della seconda pagina... della lettera del 5.2.2009 dalla Commissione Europea.
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Una sentenza che merita di essere trascritta integralmente, perchè a quanto pare ne il "mio" Assessore e tantomeno il "mio" Sindaco forse non l'hanno ancora letta e... per agevolarli non solo la trascrivo... ma gli evidenzio... con grassetto rosso alcune frasi molto significative.
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CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 28 febbraio 2008 (*)
«Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2100 metri di lunghezza»
Nel procedimento C‑2/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) con decisione 14 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2007, nel procedimento tra Paul Abraham e altri e Région wallonne, Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset,T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd,
LA CORTE (Seconda Sezione), composta da...
...omississ...
ha pronunciato la seguente Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), nella sua versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 97/11»), segnatamente del punto 7 dell’allegato I e del punto 12 dell’allegato II.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra numerosi residenti nelle adiacenze dell’aeroporto di Liegi‑Bierset (Belgio), da un lato, e la Région wallonne, la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset, la T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA (in prosieguo: la «T. N. T. Express Worldwide»), la Société nationale des voies aériennes Belgocontrol, l’État belge e la Cargo Airlines Ltd, dall’altro, in merito all’inquinamento acustico causato dall’installazione, in tale aeroporto, di un centro di trasporto aereo di merci. Contesto normativo Normativa comunitaria
3 La direttiva 85/337, applicabile alla controversia in esame nella sua versione originaria, riguarda, secondo il suo art. 1, n. 1, la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
4 Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo:«(...) si intende per:
progetto:- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, - altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
committente: Il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».
5 In forza dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, «[g]li [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
6 L’art. 3 descrive l’oggetto della valutazione dell’impatto ambientale:«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: - l’uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; - l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;- i beni materiali ed il patrimonio culturale».
7 L’art. 4 distingue due tipi di progetti.
8 L’art. 4, n. 1, esige che, fatto salvo l’art. 2, n. 3, progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formino oggetto di valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della medesima direttiva. Tra i progetti di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, il punto 7 dell’allegato I menziona la «costruzione di (...) aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».
9 La nota a piè di pagina (2), relativa a tale punto 7, precisa che «[g]li “aeroporti” ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’organizzazione internazionale dell’aeronautica civile (allegato 14)».
10 Per quanto riguarda gli altri tipi di progetti, l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:«I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
11 Fra tali progetti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva, al punto 10, lett. d), dell’allegato II di quest’ultima figura la «[c]ostruzione di (...) aeroporti (progetti non contemplati dall’allegato I)» e il punto 12 del medesimo allegato menziona la «modifica dei progetti che figurano nell’allegato I».
12 Gli artt. 5-9 della direttiva 85/337, ai quali fa riferimento l’art. 4 della stessa direttiva, prevedono sostanzialmente quanto segue: l’art. 5 precisa le informazioni minime che il committente deve fornire, l’art. 6 introduce, in particolare, l’obbligo del committente di informare le autorità e il pubblico, l’art. 8 menziona l’obbligo delle autorità competenti di prendere in considerazione le informazioni raccolte nell’ambito del procedimento di valutazione e l’art. 9 istituisce l’obbligo delle autorità competenti di informare il pubblico della decisione adottata, nonché delle condizioni che eventualmente l’accompagnano. Normativa nazionale.
13 Nella Regione vallona, la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti era disciplinata, fino al 1° ottobre 2002, dal decreto 11 settembre 1985 e dal suo decreto di esecuzione 31 ottobre 1991.
14 Tali testi prevedevano che i progetti citati all’allegato I del decreto 11 settembre 1985, che riprende l’elenco dell’allegato I della direttiva 85/337, e all’allegato II del decreto 31 ottobre 1991 fossero soggetti d’ufficio ad uno studio sull’impatto ambientale. Gli altri progetti, per i quali non era disposto d’ufficio tale studio, dovevano solo formare oggetto di una nota di valutazione preliminare dell’impatto ambientale.
15 Conformemente all’allegato I del decreto 11 settembre 1985, la costruzione di aeroporti con pista di decollo e atterraggio superiore ai 2 100 metri di lunghezza è obbligatoriamente soggetta a uno studio di impatto ambientale. Peraltro, in forza dell’allegato II del decreto 31 ottobre 1991, deve formare oggetto di uno studio sull’impatto ambientale anche la costruzione di aeroporti con pista di decollo e atterraggio di 1 200 metri o più, compreso il prolungamento di piste esistenti al di là di quest’ultimo limite, così come le aviosuperfici per volo da diporto. Causa principale e questioni pregiudiziali
16 I residenti nelle adiacenze dell’aeroporto di Liegi-Bierset lamentano l’inquinamento acustico, spesso notturno, derivante dalla ristrutturazione di tale ex aeroporto militare e dal suo uso, a partire dal 1996, da parte di società di trasporto aereo di merci.
17 Una convenzione firmata il 26 febbraio 1996 tra la Région wallonne, la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset e la T. N. T. Express Worldwide ha previsto un certo numero di lavori di modifica delle infrastrutture di tale aeroporto per consentirne un uso 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Le piste di decollo e di atterraggio, in particolare, sono state risistemate e allargate. Sono state inoltre costruite una torre di controllo e nuove bretelle di uscita dalle piste, nonché talune zone di stazionamento. La lunghezza della pista di decollo e di atterraggio, di 3.297 metri, è invece rimasta invariata.
18 Sono state rilasciate inoltre autorizzazioni urbanistiche e di gestione dirette a consentire la realizzazione di tali lavori.
19 La controversia pendente dinanzi al giudice nazionale belga attiene al problema della responsabilità: infatti, i ricorrenti nella causa principale hanno chiesto il risarcimento del danno che asseriscono di aver subìto a causa dell’inquinamento, da essi ritenuto grave, connesso alla ristrutturazione dell’aeroporto.
20 In tale contesto la Cour de cassation del Belgio è stata adita con ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata il 29 giugno 2004 dalla cour d’appel de Liège.
21 Ritenendo che la controversia sottopostale sollevasse questioni di interpretazione del diritto comunitario, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una convenzione tra poteri pubblici ed un’impresa privata, firmata allo scopo di far stabilire tale impresa sul sito di un aeroporto munito di una pista [di decollo e di atterraggio] di una lunghezza superiore a m 2.100, contenente la descrizione precisa dei lavori di infrastruttura che verranno realizzati relativamente alla risistemazione della pista, senza che la medesima venga allungata, e alla costruzione di una torre di controllo per consentire il volo di aerei di grossa portata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, e che prevede voli sia notturni sia diurni a partire dallo stabilimento di tale impresa, costituisca un progetto ai sensi della direttiva [85/337], nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva [97/11].
2) Se i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente per adattarlo ad un aumento programmato di numero di voli notturni e diurni, senza allungamento della pista [di decollo e di atterraggio], corrispondano alla nozione di progetto, che richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della direttiva [85/337], nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva [97/11].
3) Se, nonostante il fatto che l’aumento progettato dell’attività di un aeroporto non sia direttamente previsto dagli allegati della direttiva [85/337], lo Stato membro debba tener conto di tale aumento quando esamina l’effetto potenziale sull’ambiente delle modifiche apportate alle infrastrutture di tale aeroporto per accogliere tale incremento di attività». Sulle questioni pregiudiziali.
Sulla prima questione.
22 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale sia un «progetto» ai sensi della direttiva 85/337.
23 Tale questione esige una soluzione negativa. Infatti, dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici. Una convenzione non può essere quindi considerata un progetto ai sensi della direttiva 85/337, indipendentemente dalla questione del se tale convenzione contenga una descrizione più o meno precisa dei lavori da realizzare.
24 Tuttavia, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9).
25 Nel presente procedimento, occorre indicare al giudice del rinvio che gli spetta determinare, sulla base della normativa nazionale vigente, se una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, cioè una decisione dell’autorità competente che faccia sorgere per il committente il diritto di realizzare il progetto in questione (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, causa C‑81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I‑3923, punto 20). Ciò si verificherebbe qualora, in applicazione del diritto nazionale, tale decisione potesse essere considerata una decisione della o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare lavori di costruzione o di altre installazioni od opere, ovvero di intervenire sull’ambiente naturale o sul paesaggio.
26 Del resto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto dev’essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑201/02, Wells, Racc. pag. I‑723, punto 53). Pertanto, qualora una di tali fasi sia una decisione principale e l’altra una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale ultima procedura (sentenza Wells, cit., punto 52).
27 Occorre infine rammentare al giudice del rinvio che l’obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C‑392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑5901, punto 76).
28 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che, sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non sia un progetto ai sensi della direttiva 85/337, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell’effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale dev’essere valutato complessivamente.
Sulla seconda questione.
29 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i lavori relativi all’infrastruttura di un aeroporto già costruito e la cui pista di decollo e di atterraggio è già superiore ai 2 100 metri di lunghezza rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella sua versione originaria.
30 Conformemente al punto 12 dell’allegato II nella sua versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva 97/11, costituisce un progetto ex art. 4, n. 2, la «modifica dei progetti che figurano nell’allegato I». Il punto 7 di detto allegato I menziona dal canto suo la «costruzione di (...) aeroporti (...) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m».
31 La Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset, la T. N. T. Express Worldwide e il Regno del Belgio sostengono che da tale redazione risulta necessariamente che sono prese in considerazione le sole modifiche apportate alla «costruzione» di un aeroporto la cui pista di decollo e di atterraggio sia di almeno 2 100 metri di lunghezza, e non le modifiche apportate ad un aeroporto esistente.
32 Tuttavia, la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punto 31, e 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a., Racc. pag. I‑5613, punto 40). A tal riguardo, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva 85/337 sottrarre al campo di applicazione del suo allegato II lavori di miglioramento o di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto già costruito perché l’allegato I della direttiva 85/337 menziona la «costruzione di aeroporti» e non gli «aeroporti» in quanto tali. Una siffatta interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall’entità di tali lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l’allegato II della direttiva 85/337.
33 Di conseguenza, le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I, devono essere intese nel senso che riguardano anche i lavori di modifica apportati a un aeroporto già costruito.
34 Tale interpretazione non è affatto rimessa in discussione dalla circostanza che la direttiva 97/11 ha sostituito il punto 12 dell’allegato II della direttiva 85/337 con un nuovo punto 13, che designa espressamente come progetto ex art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, «modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione (…)», mentre il punto 12 dell’allegato II si limitava a menzionare la «modifica dei progetti che figurano nell’allegato I». Infatti, la nuova redazione adottata dalla direttiva 97/11, il cui quarto ‘considerando’ sottolinea l’esperienza maturata nella valutazione dell’impatto ambientale e insiste sulla necessità di introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, non fa che esprimere con maggiore chiarezza la portata che occorreva riconoscere alla direttiva 85/337 nella sua redazione originaria. Dall’intervento del legislatore comunitario non può quindi essere desunta un’interpretazione a contrario della direttiva nella sua versione originaria.
35 Inoltre, la circostanza che i lavori di cui trattasi nella causa principale non riguardano la lunghezza della pista di decollo e di atterraggio non incide sul problema di sapere se tali lavori rientrino nel campo di applicazione del punto 12 dell’allegato II della direttiva 85/337. Infatti, il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337 ha cura di precisare la nozione di «aeroporto» rinviando alla definizione contenuta all’allegato 14 della convenzione di Chicago 7 dicembre 1944, relativa all’aviazione civile internazionale. Ai sensi di tale allegato, «[u]n aeroporto è una superficie terrestre o acquatica (compresi gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti) destinata a essere utilizzata totalmente o parzialmente per l’arrivo e la partenza dei velivoli e per i loro volteggi» [traduzione libera].
36 Ne discende che tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni e agli equipaggiamenti di un aeroporto devono essere considerati lavori relativi all’aeroporto in quanto tale. Per l’applicazione del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, ciò significa che i lavori di modifica di un aeroporto la cui pista di decollo e atterraggio è di almeno 2 100 metri di lunghezza non sono quindi rappresentati solo dai lavori aventi eventualmente per oggetto il prolungamento della pista, ma da tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni o agli equipaggiamenti di tale aeroporto, qualora possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo.
37 Occorre poi ricordare al giudice del rinvio che, se è vero che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/332 conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di tale direttiva, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (sentenza Kraaijeveld e a., cit., punto 50).
38 Pertanto, uno Stato membro che fissasse criteri e/o soglie limite tenendo conto delle sole dimensioni dei progetti, senza prendere in considerazione anche la loro natura e la loro ubicazione, supererebbe il margine discrezionale di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337.
39 Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad uno studio d’impatto ambientale.
40 Di conseguenza, la seconda questione dev’essere risolta dichiarando che le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.
Sulla terza questione.
41 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le autorità competenti abbiano l’obbligo di prendere in considerazione il progettato aumento dell’attività di un aeroporto per determinare se un progetto di cui al punto 12 dell’allegato II della direttiva 85/337 debba essere sottoposto ad una valutazione del suo impatto ambientale.
42 Come già affermato al punto 32 della presente sentenza, la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia. Inoltre, se è vero che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione. A tal riguardo, la direttiva 85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti o della loro modifica.
43 Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in considerazione, per la valutazione d’impatto ambientale di un progetto o della sua modifica, solo gli effetti diretti degli stessi lavori previsti, senza tener conto dell’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori.
44 Del resto, la stessa elencazione fatta all’art. 3 della direttiva 85/337 degli elementi da prendere in considerazione, come gli effetti di un progetto, segnatamente, sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria o sul patrimonio culturale, dimostra che l’impatto ambientale che la direttiva 85/337 mira a consentire di valutare non è solo quello dei lavori previsti, ma anche e soprattutto quello del progetto da realizzare.
45 La Corte ha così considerato, per quanto riguarda un progetto di raddoppio di una linea ferroviaria esistente, che un progetto di questo tipo può avere un notevole impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337, posto che può avere, in particolare, un impatto sonoro significativo (sentenza 16 settembre 2004, causa C‑227/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8253, punto 49). Orbene, nella causa all’origine di tale sentenza, l’impatto sonoro significativo non era quello provocato dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria, bensì quello provocato dal prevedibile aumento della frequenza del traffico ferroviario, aumento consentito proprio da tali lavori di raddoppio della linea ferroviaria. Lo stesso deve valere per quanto riguarda un progetto, come quello di cui trattasi nella controversia principale, avente per oggetto di consentire un aumento dell’attività di un aeroporto e, di conseguenza, dell’intensità del traffico aereo.
46 Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento dell’attività di un aeroporto in sede di esame dell’effetto sull’ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
Sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non sia un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell’effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale dev’essere valutato complessivamente.
2) Le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.
3) Le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento dell’attività di un aeroporto in sede di esame dell’effetto sull’ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.
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Al sottoscritto sembra evidente che l'Aeroporto Catullo... deve e doveva dopo l'entrata in vigore della Direttiva Comunitaria sulla V.I.A. essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
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Ma ora... solo a titolo di mero esercizio di interpretazione della norma comunitaria sopra discussa nella sentenza qui riprodotta... provate a rileggere il tutto dove alla parola AEROPORTO rileggete sostituendo la parola INTERPORTO.
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Ne l'Aeroporto Catullo di Verona e tantomeno l'Interporto del Quadrante Europa sono mai stati sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale... e visto che nel Comune di Sommacampagna, in questi ultimi 5 anni abbiamo avuto un Assessore "esperto in V.I.A." .... perchè questo non si è mai preoccupato della mancanza di V.I.A. dell'Aeroporto e dell'Interporto?
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Perchè il "mio" Assessore si è occupato della V.I.A. solo per quanto riguarda le Cave e le Discariche, in particolare la "loro" Discarica delle Siberie?
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Un P.A.T. che non tenga conto di queste due opere infrastrutturali... può essere approvato o deve essere modificato ed integrato?
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Quali responsabilità sono in capo al Sindaco che omette che opere di cosi grave impatto ambientale e sanitario non siano ne mitigate e tantomeno compensate?

martedì 10 marzo 2009

Domani sera l'Assessore all'Ecologia e Ambiente... presenta le "SUE" dimissioni?

Domani sera a Sommacampagna... c'è Consiglio Comunale e l'Assessore: Massimo Arch. Granuzzo, che sarebbe l'Assessore alla (cosidetta) Ecologia e Ambiente del Comune di Sommacampagna... presenterà le proprie... IRREVOCABILI "SUE" DIMISSIONI dall'incarico ricevuto?
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Se non le presenta domani... il Sindaco... quella Delega a quell'Assessore gliela deve togliere subito... anche se in ritardo rispetto alla richiesta che il sottoscritto ancora nell'estate scorsa aveva già inviato, come riportato nel messaggio: Al Sindaco: Richiesta di REVOCA della DELEGA all'Assessore alle Cave... una richiesta che però era rimasta inevasa... ma alla quale il Sindaco mi aveva anche risposto: Gentile Sig.ra Sindaca, La ringrazio di aver (finalmente) risposto ad una... mia lettera.
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E da più di un mese che cerco di recuperare notizie sulla nuova Autostrada S.T.L.V. - "Sistema Tangenziali Lombardo Venete" che interesserà l'abitato di Caselle... ed è in particolare dall'inizio di Febbraio scorso che spesso mi collego sul sito web della Regione Veneto... per vedere se trovavo informazioni sull'AVVIO della "procedura di V.I.A." di detta nuova Autostrada.
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E in questo secondo allegato si legge che sono "obbligati alla V.I.A. Regionale" una serie di progetti, tra cui: "s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari."
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E questa norma, come altre scritte e oggi solo lette sommariamente, è una novità in quanto nella precedente Legge Regionale del Veneto n° 10/1999 questo obbligo di sottoposizione alla V.I.A. era cosi scritto: k) Cave e torbiere con più di 350.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.
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Ma come mai dal 13 Febbraio 2009, nella Regione Veneto... si passa da 15 ettari a 20 ettari di superfice interessata quando si è in presenza di un progetto di Cava di Ghiaia? E' la Giunta di Centro Destra... che vuole "agevolare" i cosidetti "Cavatori di Ghiaia" come definiti dal Comitato "No Cava Betlemme"... aumentando il valore della superfice oltre il quale scatta l'obbligo della V.I.A.?
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Dopo una breve rilettura di norme già in vigore... si può scoprire che il tutto... era già stato scritto un anno fa quando con il Decreto Legislativo n° 4 del 16.1.2008 ed in particolare nel suo Allegato pubblicato sulla G.U. n° 24 del 29.1.2008 era stato stabilito che l'obbligo delle sottoposizione alla V.I.A. era previsto per: "s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari."
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La stessa frase oggi pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Veneto in una Delibera a firma del Presidente della Regione Veneto: Galan, era già stata scritta sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano in un Decreto Legislativo a firma del Presidente del Consiglio: Prodi.
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Allora io mi domando... se è da un anno che la Regione Veneto deve adeguare la Normativa Regionale alla Normativa Statale sulla Valutazione di Impatto Ambientale perchè l'Assessore Granuzzo... non si è mai "incaxxato" contro Prodi... che gli ha aumentato la superfice da 15 a 20 ettari... oltre il quale scatta l'obbligo della V.I.A. per le Cave?
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E adesso con la Cava Betlemme che succede? Quanti soldi sono stati spesi per Avvocati... probabilmente per nulla? Al "mio" Comune quei soldi spesi per niente... li rimborserà l'Assessore Granuzzo?
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Ricordo che la superfice di proprietà della "Cava Betlemme" era di circa 17,4 ettari, ma l'area "recintata" della cava era di 14,7 ettari e la superfice di scavo effettiva era inferiore ai 12 ettari e secondo il sottoscritto la Cava Betlemme - lo sostengo da mesi - non era obbligata alla sottoposizione della V.I.A.
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Per concludere ricordo che è dal 12 Gennaio dell'anno scorso che il Ministero dell'Ambiente ha scritto che l'Aeroporto Catullo... doveve essere sottoposto alla V.I.A. ma io non ho ricordi che in questo ultimo anno l'Assessore alla Ecologia e Ambiente del "mio" Comune... abbia mai proferito UNA parola sulla ormai accertata "Mancanza di V.I.A." dell'Aeroporto Catullo.
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Domani sera l'Assessore all'Ecologia e Ambiente... presenta le dimissioni... visto tra l'altro sempre nel Consiglio Comunale di domani sera... ci dovrebbe essere una Variazione di Bilancio per rimpinguare il capitolo di spesa per le... Competenze agli Avvocati?

lunedì 9 marzo 2009

Il TAR dà ragione ai Bresciani - I Bresciani trattano con Verona - Perchè non chiudere il Catullo?

Il Piano di Sviluppo dell'Aeroporto Catullo, presentato all'E.N.A.C. (senza V.I.A. e senza V.A.S.) l'8 Marzo del 2007, prevede la realizzazione di una seconda pista da ubicarsi a pochi metri dall'esistente trasformando l'attuale pista di rullaggio in pista di decollo-atterraggio e la realizzazione di una nuova pista di rullaggio a sud dell'esistente. Oltre a questo è prevista una nuova aerostazione da costruirsi a nord dell'attale pista... "dentro le case del centro abitato di Caselle". L'Aeroporto Catullo non ha sufficienti spazi per ampliarsi in sicurezza... nè per la sicurezza del volo e... tantomeno per la sicurezza dei cittadini residenti nell'intorno.
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E di questa mattina un articolo su "Brescia oggi" a titolo: "I bresciani trattano con Verona", in cui si legge:
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Qualcosa si muove per il futuro dell’aeroporto di Montichiari. Una sentenza sfavorevole del Tar (leggi qui), la crisi economica che obbliga a tagliare gli sprechi e l’imminenza delle elezioni amministrative che induce le forze politiche ad ammorbidire i rapporti con le associazioni imprenditoriali, sta portando a più miti consigli la Provincia di Brescia (vai all'articolo) e gli enti locali veronesi e trentini azionisti della Catullo spa, concessionaria dello scalo di Villafranca che controlla anche il concorrente bresciano D’Annunzio.
Nei giorni scorsi a Verona si sono incontrati Franco Tamburini, numero uno dell’Aib e presidente di Abm (la società per azioni bresciana che punta a subentrare agli scaligeri nella gestione del D’Annunzio), Francesco Bettoni per la Camera di commercio (azionista di Abm, D’Annunzio e Catullo), Fabio Bortolazzi, presidente della Camera di commercio di Verona nonché della Catullo spa e il trentino Pierluigi Angeli, presidente della D’Annunzio spa.Che cosa si siano detti non è dato per il momento saperlo.
Sicuramente hanno parlato di come chiudere una volta per tutte il contenzioso, coinvolgendo i bresciani nella gestione dello scalo monteclarense, in cui finora sono finiti decine di milioni di denaro pubblico senza produrre alcun risultato concreto (
vai all'ultimo articolo).
In ballo ci sarebbero l’acquisizione da parte della società di casa nostra del controllo del D’Annunzio, ma anche un incremento del peso bresciano nella Catullo, che sta per chiedere ai propri azionisti di sottoscrivere un forte aumento di capitale, stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro, e quindi ha bisogono come l’aria di risorse fresche.
Il consiglio d’amministrazione della società veronese si riunirà il 20 marzo: per quel giorno, quando verrà fissata la data dell’assemblea dei soci, i giochi potrebbero essere fatti o in via di definizione.
Nel frattempo a Palazzo Loggia si sono incontrati i rappresentanti delle istituzioni bresciane e quelli di Abm, con l'intento di mettere a punto una strategia comune e per valutare quale sarebbe la concreta disponibilità economica di un intervento congiunto.
La sensazione è che tra acquisizione, adeguamento e rilancio, per Montichiari sia necessario prevedere una dotazione finanziaria molto vicina ai 100 milioni di euro, sia pure spalmati su più anni. Esiste oggi nel Bresciano la forza economica per un intervento di questa portata?Intanto la nuova compagnia Italiatour Airlines (controllata da Amc, società di mautenzione aerea con sede a Verona, e dall'impresa di costruzioni Gsd), ha annunciato per il 1° aprile l’inizio dell’attività dal D’Annunzio con due voli quotidiani tra Montichiari e Fiumicino al mattino e alla sera. Lo ha confermato l’amministratore delegato Gaetano Intrieri (ex Gandalf ed ex Club Air), spiegando che la compagnia opererà con un aereomobile Avro Arj85 in grado di trasportare 98 persone.La Regione Lombardia, con un atto amministrativo, ha nel frattempo aperto la strada a interventi nella zona di Montichiari e Castenedolo che potranno aiutare l’espansione e lo sviluppo del D’Annunzio. Il consiglio regionale ha infatti approvato un documento che, dichiarando compatibili le nuove opere infrastrutturali con il potenziamento programmato dell’aeroporto di Montichiari, dà via libera agli studi di fattibilità per le infrastrutture ferroviarie di collegamento e al potenziamento della strada provinciale 36.
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L'articolo di oggi richiama un precedente articolo di circa un mese fa, sempre sullo stesso giornale, a titolo: Il Tar dà ragione ai bresciani in cui si legge questo:
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Primo round in tribunale a favore di Abm, la società dell’imprenditoria bresciana guidata dall’Aib (il presidente è Franco Tamburibni) e dalla Camera di commercio, che vuole strappare la gestione dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari ai veronesi della Valerio Catullo, che gestiscono lo scalo rivale di Villafranca.
Mercoledì il Tar di Brescia ha infatti accolto il ricorso dei bresciani, rendendo nulla la decisione firmata nel giugno 2008 dal direttore generale dell’Enac (l’ente che governa l’aviazione civile in Italia) che con una convenzione affidava di fatto alla Catullo la gestione di Montichiari, escludendo che altri soggetti - come appunto Abm - avessero i titoli per scendere in lizza presso il ministero competente per la concessione.
Ora si attendono le motivazioni della sentenza (c’è tempo fino a 40 giorni) ed è previsto l’inevitabile ricorso dei veronesi al Consiglio di Stato. Ma nel frattenpo c'è anche l'ipotesi del commissariamento del Gabriele D'Annunzio.
Nonostante gli anni di semiabbandono che hanno portato i conti dello scalo monteclarense in profondo rosso con un enorme e inutile spreco di denaro pubblico (
leggi qui), la Catullo non intende mollare, temendo di veder crescere a due passi dal lago del Garda un pericoloso concorrente. Così vorrebbe dal ministero una concessione quarantennale (fino al 2048) per Montichiari, come quella già ottenuta per Villafranca. I bresciani invece chiedono che le due concessioni vengano separate e che il D’Annunzio sia assegnato con un metodo trasparente, magari dopo una gara di evidenza pubblica.
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Se l'Aeroporto di Montichiari, ha la possibilità di realizzare la seconda pista... come vedi dall'immagine tratta dalla V.A.S. di detto aeroporto... l'Aeroporto d'Annunzio di Brescia decolla... e cosi tra 5 anni il Catullo dovrà chiudere... e il perchè... è evidente a tutti.
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All'Aeroporto Catullo di Verona non c'è lo spazio per realizzare una seconda pista... per avere una pista da dedicare agli atterraggi e una nuova pista da dedicare ai decolli... a Montichiari questa possibilità invece c'è.
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All'Aeroporto di Montichiari la nuova aerostazione potrebbe essere realizzata nello spazio che verrà a crearsi tra le due piste in modo da rendere più agevole la movimentazione degli aerei e dei passeggeri, con risparmi di tempo e conseguentemente minor consumo di carburante e quindi ancora con minor inquinamenti. A Verona invece la seconda Aerostazione verrebbe realizzata come "terminal remoto" rispetto all'esistente senza alcun collegamento tra le due aerostazioni.
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Attorno a Montichiari è quasi tutta campagna e i centri abitati esistenti sono relativamente più lontani rispetto alla pista esistente e maggiormente ancora più lontani dalla seconda pista. A Verona invece per aumentare la capacità dei movimenti aerei... i decolli devono avvenire tutti verso Verona, con gli atterraggi dal lato di Villafranca... ad eccezione di avverse condizioni meteorologiche in tal caso l'atterraggio avviene dal lato Verona sorvolando la città e operando un'ampia curva a bassa quota... come evidenziato in questa sequenza di immagini.
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Che senso ha spendere centinaia di milioni di euro "spalmati su due aeroporti" che sono - in linea d'aria - distanti l'uno dall'altro - circa 42 km ? A Montichiari ci sono gli spazi per ampliare l'Aeroporto e potenziarlo... in sicurezza per il volo che per le popolazioni limitrofe, mentre a Verona questo spazio per la sicurezza... non c'è.
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L'Aeroporto Catullo si può chiudere fra tre anni... un tempo sufficiente a predisporre tutte le opere necessarie al potenziamento dell'Aeroporto di Montichiari... e pertanto le aree - TUTTE - dismesse dalle attività di volo dell'Aeroporto di Verona, potrebbe essere il naturale ampliamento e il prezioso potenziamento delle opere infrastrutturali del Quadrante Europa... dove all'incrocio di un nodo ferroviario e autostradale... si possano poi realizzare tutte quelle opere utili ed indispensabili a questo nodo strategico... quale è l'incrocio tra i Corridoi 1 e 5.
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Con un aeroporto in meno... la qualità della vita dei cittadini di Caselle e di tutta la Città di Verona... avrebbe da migliorare di moltissimo, anche perchè gli inquinamenti prodotti dalle autostrade... sono più facilmente mitigabili di quelli prodotti da un Aeroporto.
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Questo aereo sta atterrando sorvolando le aree del Quadrante Europa... e poco prima di posare le ruote sulla pista... da una "scompigliata" le tegole dei tetti della Corte Palazzina... dove vogliono realizzare un Hotel da 140 stanze.
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Perchè quindi non potenziare l'Aeroporto di Montichiari che è già stato sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale ed è quindi in possesso di Decreto di Compatibilità Ambientale e perchè quindi non si amplia l'Aeroporto di Montichiari il cui Piano di Sviluppo Aeroportuale è già stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica?
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E dato che l'Aeroporto di Verona... è senza V.I.A. e senza V.A.S. ... perchè Aeroporto Valerio Catullo non si chiude?

Inquinamento dell'aria. Sono solo... CASI loro o sono anche... CASI nostri?

Se Vi collegate sul sito web del Comune di Sommacampagna potete trovare tutti i numeri del Notiziario Comunale fino al n° 41... ma poi il... n° 42 non c'è... e la pubblicazione di "Sommacampagna in Diretta"... riprende dal n° 43. Come al solito sarà un caso, la casualità... cioè sarà la solita dimenticanza della ditta addetta alla pubblicazione e all'aggiornamento del sito Web del "mio" Comune... ma il notiziario n° 42, riprodotto nella sottostante immagine... sul sito web del comune, ad oggi... non c'è.
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In merito a quel numero di "Sommacampagna In Diretta", avevo scritto questo messaggio: Neo Ambientalista... a chi? in quanto... mentre il Sindaco si accorgeva che qualche problema con l'ambiente ormai era evidente che c'era (vedi articolo in prima pagina)... la Lista Civica (o pseudo civica) "Sommacampagna Popolare" all'interno di detto notiziario Comunale pubblicava un articolo a titolo: "Disinformazione e terrorismo ambientale"... un intervento che avevo integralmente commentato in quel mio messaggio... anche perchè mi ero sentito incolpato di essere un terrorista ambientale, visto l'ultima frase di quell'intervento... "Tutto il resto, per quanto rispettabile, rappresenta solo disinformazione e terrorismo ambientale"
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Il 19 Gennaio scorso a poco più di un anno da quegli articoli... la stessa Amministrazione Comunale ha "adottato" il P.A.T. - il Piano di Assetto del Territorio e tutto "il pacco" di documenti della V.A.S. la Valutazione Ambientale Strategica... dove alla pagina 165 del Rapporto Ambientale, ci sono questi due grafici:
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Due grafici dai quali si evince che il 69% dell'inquinamento del "Nostro" Comune deriva dalla componente trasporti...
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Nella Pagina 164 del Rapporto Ambientale della VAS del PAT si legge questo:
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Il Deficit Ecologico si calcola quindi come: DEFICIT ECOLOGICO = BIOCAPACITA DISPONIBILE – IMPRONTA ECOLOGICAe per il Comune di Sommacampagna è risultato essere pari a -7,025 unità di sup/ind. Il valore ottenuto è abbastanza elevato, soprattutto se considerato rispetto al deficit ecologico medio italiano (3,02 unità di sup/ind): il dato sta ad indicare che per soddisfare i consumi interni e smaltire l’inquinamento prodotto, sarebbe necessaria una superficie territoriale equivalente pari a 7 volte quella reale. Osservando le singole voci che compongono l’impronta ecologica si nota che il contributo predominante sia dato dalla categoria “Territori per Energia”, che prende in carico gli impatti dovuti al riscaldamento degli ambienti e ai trasporti, quindi consumo di combustibili fossili, e alla produzione dirifiuti. Analizzando poi la singola voce e scorporandola nelle sue componenti (vedi grafici sottostanti), si evince come in realtà la produzione di rifiuti, ovvero il consumo energetico per il loro smaltimento indiscarica, sia di un ordine di grandezza inferiore (5%) rispetto al contributo dovuto al consumo dei combustibili fossili (23% e 69%)...
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Oggi su "il Verona" è uscito questo articolo... che comunica già nei primi 2 mesi dell'anno si sono superati i 35 giorni all'anno che la legge permetterebbe nel superare il valore delle polveri sottili.
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Se poi andiamo a leggere la Lettera della Commissione Europea del 9 Febbraio 2009, inviata al Comitato: Insieme per Borgo Roma... si può leggere questo:
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Oggetto: caso 2006 14201 - PM10 Verona
Gentile Signore, le scrivo in riferimento al reclamo in oggetto, relativo al superamento dei valori limite per le particelle di PM10 registrato nella città di Verona. La Commissione ha deciso di avviare d'ufficio una procedura di infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri in cui si sono prodotti superamenti dei valori limite, e dunque anche nei confronti dell'Italia. Di conseguenza, il reclamo n. 2006/4201 verrà d'ora in avanti esaminato nell'ambito della detta procedura d'infrazione aperta d'ufficio. Ai sensi dell'articolo 22 della nuova Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE), tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di notificare alla Commissione un'istanza di deroga all'obbligo di applicare i valori limite per le particelle di PM10 fino all'l l giugno 2011, in determinate circostanze e a condizione che essi trasmettano alla Commissione piani e programmi adeguati per garantire il rientro entro i predetti valori limite al più tardi alla data suindicata. Mi pregio informarla che l'Italia ha notificato alla Commissione un'istanza di deroga che comprende anche le zone di riferimento per la qualità dell'aria cui appartiene la città cui si riferisce il suo reclamo. La Commissione ha nove mesi di tempo per condurre a termine una valutazione sul se risultino soddisfatti i requisiti che giustificano una deroga ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2008/5O/CE. Sarà mia cura tenerla informata degli sviluppi del caso. La prego di gradire l'espressione dei miei distinti saluti.
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Visto che il reclamo del Comitato è stato inoltrato ancora nel 2006... visto che nel frattempo l'Aeroporto ha modificato le rotte di decollo degli aerei verso Verona, come sarà ora la qualità dell'aria... visto - tra l'altro - che detta modifica delle rotte... non è stata sottoposta a V.I.A.?
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La Comunità Europea ha aperto un "CASO" sulla qualità dell'aria di Borgo Roma (e della Città in generale) e quindi, per quanto riguarda... Inquinamento dell'aria, mi domando: "Sono solo... CASI loro o sono anche... CASI nostri?".
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Non è che "qualcuno" - vista la V.A.S. del P.A.T. - sul giornalino: "Sommacampagna in Diretta" dovrebbe scrivere qualcosa... a retifica e nel merito... a chi sarebbe il Terrorista Ambientale?

domenica 8 marzo 2009

Voteranno con "conoscenza" e "coscienza"... o voteranno solo per obbligo politico?

Era il 9 Gennaio 2009 quando scrivevo questo messaggio: La nuova piscina comunale... un buco nell'acqua... al coperto e... all'ombra nel quale commentavo un'altra delle dissennate scelte di questa Amministrazione Comunale... quella di realizzare una Piscina Comunale... che in periodi di ristrettezze economiche (quando nel raggio di 7 km c'è ne sono altre 3 di piscine già esistenti da anni) mi sembra una scelta inopportuna... e non confacenti alle casse comunali... di un'Amministrazione Comunale che nemmeno aveva trovato i soldi per "posizionare le luminarie" durante le feste natalizie del Natale scorso.
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Una piscina, che ricordo, doveva essere realizzata con gli introiti della Discarica delle Siberie, come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 17.5.2005 avente questo oggetto: "Mozione presentata dalla Lista del Cambiamento-Lega Unita in merito alla costruzione di una piscina comunale presso il Capoluogo" dalla quale si apprende che il ViceSindaco cosi dichiarava: "Riconferma quindi la volontà politica di costruire la piscina e l'ovvia considerazione che, laddove ci fossero delle entrate dalla discarica, una parte di queste verranno destinate alla realizzazione anche di opere altre pubbliche. Fa presente, infine, che, nel valutare il tutto, si dovrà considerare anche che alla fine dell'opera, chiusa anche la discarica, la nuova struttura non dovrà assorbire enormi risorse finanziarie, pertanto dovrà essere ben valutato anche il luogo ove realizzarla, al fine di farla diventare usufruibile dal maggior numero di utenti possibili."
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Circa un anno dopo questa Delibera di Consiglio Comunale, con un'altra Delibera di Giunta la n° 60 del 30/03/2006 avente questo oggetto: "Studio di fattibilità per realizzazione di una Piscina Comunale da realizzarsi a Sommacampagna"... veniva dato avvio all'iter burocratico per la progettazione esecutiva della suddetta Piscina Comunale... della quele però era già stato scelto il luogo... presso gli esistenti impianti sportivi di Sommacampagna.
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Ma ad oggi, la Discarica Comunale delle Siberie, non è ancora stata approvata... una Discarica, tra l'altro, che forse potrebbe anche non essere mai approvata dalla Regione Veneto e cosi oggi, in fretta e furia, l'Amministrazione Comunale ha bisogno di trovare nuove risorse economiche per poter realizzare questa Piscina... e/o magari far credere che con i soldi degli ingressi, degli utenti e/o dei frequentatori... questa Piscina si autofinanzi da sola.
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In data 20 febbraio 2009, sempre in merito alla Piscina Comunale, scrivevo questo messaggio: Con la presente, si certifica che la Piscina Comunale... sarà un buco nell'acqua dove, nel quale messaggio, evidenziavo che: in data 12 Febbraio 2009... era stata approvata la Delibera di Giunta n° 25 avente questo oggetto: Realizzazione di una Piscina Comunale - Affidamento Incarico per la redazione del Piano Economico Finanziario (ART. 201 D.LGS.267/2000).
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A meno di mese da un "affidamento di incarico", il suddetto "incarico"... non solo è già stato esperito, ma detto lavoro conseguente all'incarico... verrà anche approvato mercoledì prossimo nel Consiglio Comunale, già convocato, dove al secondo punto dell'ordine del Giorno si legge questo: Approvazione piano economico-finanziario relativo alla realizzazione e gestione della piscina comunale ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 267/2000.
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Per ideare-studiare-decidere in merito ad un Progetto di Piscina Comunale... hanno impiegato 3 anni... e poi per verificare se questo progetto "starà in piedi dal punto di vista economico-finanziario"... dall'incarico dello studio di verifica... alla approvazione non trascoreranno nemmeno 30 giorni...
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Al sottoscritto "sta cosa"... "sta velocità"... "sta urgenza"... appare molto sospetta... molto strana e molto neritevole di una approfondita analisi... e questo per vari motivi... oltre al fatto che tra meno di 3 mesi si vota per il nuovo Sindaco del Comune di Sommacampagna.
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Premetto che non conosco le approfondite motivazioni della scelta del luogo dove realizzare la Piscina Comunale... che forse doveva essere studiato assieme ad un preliminare studio di fattibilità economico finanziaria... ancora tre anni fa.
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Premetto che non ho avuto modo di vedere e/o di visionare il progetto della Piscina Comunale, ma a quanto pare - quanto progettato - è solo una piscina coperta e non c'è nemmeno una piscina scoperta con un solarium all'esterno... che potrebbe essere utilizzata per la stagione estiva.
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Premetto che 3.5 milioni di euro... mi sembrano tantini... perchè spendere 7 miliardi delle vecchie lire per una Piscina Comunale...che potrebbe essere un buco nell'acqua e... una voragine nelle casse comunali... dovrebbe essere stata ben attentamente valutata... prima e preventivamente.
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Tutto ciò premesso...
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Chi verificherà che lo Studio di Fattibilità Economico-Finanziaria predisposto in fretta e furia in meno di 20 giorni... sia corretto?
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Quanti Consiglieri Comunali saranno riusciti a leggere quanto elaborato e riuscire anche a capirne le determinazioni contenute in quel documento?
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Qualche Commissione Comunale avrà preventivamente esaminato detta documentazione che dato l'importo consistente dovrebbe essere, appunto, ben esaminata e ben valutata?
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Ma sopratutto... quanti Consiglieri Comunali potranno alzare la mano dichiarano: "Io voto perchè ho attentamente esaminato il Piano Economico-Finanziario".
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O come al solito... il Consigliere di Maggioranza alzerà la sua manina... senza sapere cosa sta votando?
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I Consiglieri di Maggioranza, voteranno con "conoscenza" e "coscienza"... o voteranno solo per obbligo politico, con la solita alzatina di mano... non vedendo, non sentendo e non parlando?
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E il Consigliere della Lista del Cambiamento... visto che si parla di Discarica, dalla quale dovrebbero arrivare altre risorse... mercoledi prossimo... voterà a favore?
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E i Consiglieri della Lega Nord, visto che il progettista di detta Piscina Comunale... è un Militante del loro partito... come voteranno mercoledi prossimo... voteranno a favore?
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Mercoledi prossimo... dato che l'argomento: Piscina Comunale, sarà il primo punto che verrà discusso in questo Consiglio Comunale... nella speranza che non ci sia una noiosa e sterile discussione come tutti gli altri Consigli Comunali... andrò ad assistere a questa illustrazione... e quindi spero che ci sia anche da divertirsi.