domenica 20 aprile 2008

Ho scritto al C.d.A. della C.I.S. S.p.A.

Da parte della C.I.S. S.p.A. a cui sono riconducibili i due progetti: Verona Airport Hotel e la Città del Vino e del Cibo, che si vorrebbero costruire nelle aree poste sotto il sentiero di decollo e di atterraggio dell'Aeroporto Catullo, in piena zona di un Piano di Rischio Aeroportuale, non ho ancora ricevuto nessuna risposta in merito ad una serie di domande che avevo posto al Presidente della Società e che avevo pubblicato su questo messaggio: Ho scritto al Presidente dalla C.I.S. S.p.A.
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(N.B. La Città del Vino e del Cibo è promossa dalla ditta: "Le Corti srl" e il Verona Airport Hotel è promosso dalla ditta: "Nuova Corte Palazzina srl", che come indicate nell'organigramma a lato... sono riconducibili alla C.I.S. s.p.a.)
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Ho quindi deciso che forse era il caso di scrivere una e_mail a tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione della C.I.S. s.p.a. il cui testo è qui sotto riportato:
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Ai Componenti
del Consiglio di Amministrazione
della C.I.S. S.p.a di Villafranca
( agli indirizzi e_mail... trovati sul web )
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Oggetto:
Verona Airport Hotel e Città del Vino e del Cibo
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In data 8 Aprile scorso ho scritto al Presidente della CIS s.p.a. una lettera contenente una serie di domande ad oggi, dopo 12 giorni non ho ancora ricevuto alcuna risposta in merito a quanto avevo sottoposto alla Sua attenzione.
Con la presente sono pertanto a sottoporre a tutti i soci della CIS spa le stesse domande inviate al Presidente Tosoni.
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1^ Domanda:
Lei era a conoscenza che le aree acquistate dalla ditta: “Le Corti” srl, sono destinate a Zona F3 - Verde Sportivo Privato, con una possibilità edificatoria (da vigente P.R.G. in vigore) pari, solo a: 1.000 metri cubi?
2^ Domanda:
Lei era a conoscenza che il progetto per la “Città del Vino e del Cibo”, per essere presentato, deve prima ottenere una Variante al Piano Regolatore Generale, che ne permetta poi, una… “eventuale” edificazione?
3^ Domanda:
Lei era a conoscenza che il suddetto progetto deve, preventivamente, essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale, sicuramente alla V.I.A. Regionale, ma forse anche alla V.I.A. Nazionale? (D.Lgs. 4-2008)
4^ Domanda:
Lei era a conoscenza che il vincolo di inedificabilità generato dalla presenza della Zona BC1 che insiste a partire dalla Corte Palazzina entro la distanza di 200 metri, rende inedificabili più del 50% delle aree della “Zona F3” e quindi rende anche inedificabili più del 50% delle aree di proprietà della ditta “Le Corti” srl?
5^ Domanda:
Lei è a conoscenza che il progetto del “Verona Airport Hotel” che insiste su un’area di 20.060 mq. ma avendo un volume di 22.755 mc. supera i limiti del comma 8/a, dell’allegato B, della L.R.V. n° 10-1999 e che pertanto anche questo progetto… deve essere sottoposto alla procedura di V.I.A. Regionale?
6^ Domanda:
Lei è a conoscenza che con D.Lgs 9.5.2005, n. 96 - Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, c’è un capitolo dedicato ai vincoli della proprietà privata, delle aree prossime agli Aeroporti?
7^ Domanda:
Lei è a conoscenza che il 30.1.2008 l'E.N.A.C. ha approvato il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti – Edizione 2 - Emendamento 4, che delimita le aree dei “Piani di Rischio” Aeroportuali?
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Queste domande sono state pubblicate anche sul mio blog:
Ho scritto al Presidente dalla C.I.S. S.p.A. Nel messaggio pubblicato sul Blog, potete scaricare la copia della lettera inviata.
In attesa di poter ottenere delle adeguate risposte porgo distinti saluti.
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Beniamino Sandrini
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P.S. Anche questa e_mail verrà pubblicata sul mio blog:
Ho scritto al C.d.A. della C.I.S. s.p.a
http://vivicaselle.blogspot.com/2008/04/ho-scritto-al-cda-della-cis-spa.html
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Dipende da quante e_mail riuscirò a trovare sul web, ma tra oggi e domani, in ogni caso a chi scriverò... (o tenterò di scrivere) sono queste persone:
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Giuseppe CARLONE Presidente d’Onore
Bruno TOSONI Presidente
Gruppo Industriale Tosoni
Andrea BOLLA Vice Presidente
Gruppo Erogasmet
Flavio BOVO Vice Presidente
Paolo BERTELLI Consigliere Delegato
Patrizia ROTA BIASETTI Consigliere Delegato
Hansjorg BERGMEISTER Consigliere
Rubner Holding
Ernesto BERTOLI Consigliere
Funivie Folgarida e Marilleva
Antonello BRIOSI Consigliere
Metalsistem Group
Angelo CORDIOLI Consigliere
Gruppo Cordifin
Norberto CURSI Consigliere
Veneto Sviluppo
Enzo Antonio DAL GAL Consigliere
Giorgio FRANCESCHI Consigliere
ISA
Luciano MARINELLI Consigliere
Earchimede
Bruno MASTROTTO Consigliere
Gruppo Mastrotto
Giancarlo MERZI Consigliere
Bruno ROSSI Consigliere
Unicredito Italiano
Alessandro RIELLO Consigliere
Aermec
Fortunato SERPELLONI Consigliere
Prefabbricati Pretecno
Giordano SIMEONI Consigliere
Banco Popolare di Verona e Novara
Fabio DE MASI Consigliere
Medio Credito Centrale
Gaetano ZOCCATELLI Consigliere
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Collegio Sindacale
Bruno ANTI Presidente
Francesco BENEDETTI Sindaco effettivo
Giovanni SALAORNI Sindaco effettivo
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Concludo questo messaggio ricopiando un loro testo scritto nella loro: MISSION...
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Il gruppo C.I.S. è una holding finanziaria in grado di realizzare importanti iniziative industriali e immobiliari, rispondendo con puntualità e professionalità alle esigenze degli investitori e valorizzandone i capitali. Un 'laboratorio di finanza territoriale' che punta al recupero di aree industriali, alla logistica e alla riqualificazione urbana, con una grande attenzione al rispetto ambientale, alla storia e alla vocazione dei territori.
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Ma forse tutto questo scritto nella loro MISSION... non vale per le aree di Caselle... dove il rispetto ambientale... la storia e la vocazione dei territori... non deve essere stata... ben percepita e ben interpretata da parte della C.I.S. s.p.a.
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Se tutto quello che vogliono realizzare, è stato eseguito con trasparenza, correttezza e nel pieno rispetto delle norme in vigore... perchè non organizzare un Convegno nella Sala del Centro Sociale di Caselle, dove davanti a 5000 abitanti la Dirigenza della C.I.S. s.p.a. poteva spiegare questa... loro volontà di contribuire al miglioramento dell'Ambiente, della Storia e della Vocazione del Territorio di Caselle di Sommacampagna?
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Dimenticavo sul sito web del C.I.S. c'è un filmato istituzionale, dove tra i progetti presentati ci sono la Città del Vino e del Cibo e il Verona Airport Hotel (nessuno di questi due proggetti, ad oggi, che io sappia, ha ottenuto il rilascio della Concessione Edilizia).
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Se poi vi collegate sul sito web dell'Arch. Fuksas potete scoprire che la Città del Vino e del Cibo è inserita tra i lavori... come "Negozi"...

sabato 19 aprile 2008

Aeroporti, la maggioranza ha la V.I.A., taluni ancora no, perché?

Oggi... pubblico un altro Comunicato Stampa di Aero Habitat, che riprende un messaggio che avevo scritto ieri: Aeroporti: Pantelleria e Lampedusa "CON" la V.I.A. e Catullo "SENZA" la V.I.A. .
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Un contributo sempre ben apprezzato... quello di Aero Habitat, dal quale sito web... ho spesso tratto spunti di riflessione ed elementi utili su quali poi impostare dei nuovi messaggi per ViViCaselle.
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Quindi... grazie ancora della collaborazione sin qui avuta e nuovamente grazie della visibilità che Aero Habitat promuove sul web con particolare riferimento alle problematiche ambientali dell'Aeroporto Catullo di... Verona-Sommacampagna.
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Il Comunicato Stampa pubblicato oggi su Aero Habitat è questo:
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Aeroporti, la maggioranza ha la V.I.A., taluni ancora no, perché?
La disputa è annosa.
Per quale ragione Ciampino non ha ancora la Valutazione di Impatto Ambientale?
I voli sono passati da meno di un milione ad oltre 4 in pochi anni, l’impatto sul territorio e sui cittadini è evidente ma manca ancora.
Anche il Catullo di Verona non dispone della V.I.A., ma sembrerebbe che non sia mai stata verificata neppure per quello che il maggior scalo italiano: Roma Fiumicino.
Ma, probabilmente, occorrerà rivedere anche le Valutazioni di V.I.A. che hanno interessato la maggioranza degli scali aerei italiani, da Malpensa a Bergamo a Montichiari.
In fondo tutti gli scali italiani sono stati interessati nel brevissimo periodo da vertiginosi incrementi di traffico. Ergo l’impatto stimato originariamente dalle procedure di V.I.A., probabilmente, deve essere verificato e aggiornato. Viene fatto?
In attesa di una qualche risposta proponiamo l’articolo apparso ieri 18 aprile sul sito blog del comitato di Sommacampagna, comune di sedime del Catullo di Verona, ovvero
http://www.vivicaselle.eu/ .
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Poi nel Comunicato Stampa di Aero Habitat... è stato ricopiato il messaggio che ho scritto ieri. Ma una prima risposta ad Aero Habitat la posso anche scrivere.
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Se i Sindaci... che dovrebbero essere i primi difensori della salute pubblica... non fanno nulla, non credo che chi sarebbe obbligato a sottoporre gli aeroporti alla V.I.A. cioè le società gestori delle aerostazioni... si attiveranno mai in quel senso.
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E credo che a questo punto, il ruolo di A.N.C.A.I. - Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani, alla quale appartiene anche il Comune di Sommacampagna, dovrebbe anche essere rivisto ed indirizzato ad una maggiore attenzione alle problematiche ambientali dell'intorno aeroportuale.
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I Sindaci attorno a Ciampino hanno combattuto e hanno vinto: Aeroporto di Ciampino, senza la V.I.A. Risultato: i voli, da 138 a 100 al giorno . E' evidente che qui a Verona qualche problema politico c'è... o almeno un "non dialogo" tra i tre comuni interessati: Sommacampagna, Villafranca e Verona... esiste.
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Eppure il Piano d'Area del Quadrante Europa, approvato con D.G.R.V. n° 69 del 20 Ottobre del 1999, aveva assegnato dei compiti ben precisi alla Provincia e ai Comuni. Cosa si soveva fare... era stato scritto sulla carta... ma li era rimasto.
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P.A.Q.E. Art. 04_ Aeroporto.
La Provincia, di concerto con i Comuni di Sommacampagna, Villafranca e Verona e le autorità aeroportuali, per le aree comprese all'interno dell'impronta sonora, entro sei mesi dall'approvazione del presente piano di area, predispone apposito progetto finalizzato all’attenuazione del fenomeno dell'inquinamento acustico, atmosferico e ambientale in genere.

venerdì 18 aprile 2008

Aeroporto di Ciampino, senza la V.I.A. Risultato: i voli, da 138 a 100 al giorno

Sul sito web di Roma Notizie, ho letto questo articolo: "CIAMPINO, CONSIGLIO DI STATO NEGA ALTRI SLOT A RYANAIR".
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Il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti Enac per la riduzione dei voli sull’aeroporto di Roma Ciampino, rigettando così il ricorso di Ryanair anche per quanto riguarda altri slot. La giustizia amministrativa, con provvedimento n. 8247, ha confermato ’’la correttezza delle funzioni di regolazione dell’Enac nell’imporre le limitazioni dei movimenti aerei’’ sullo scalo di Ciampino.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la riduzione della capacità massima dell’Aeroporto di Ciampino da 138 a 100 movimenti aerei commerciali al giorno ’’ritenendo ’corretta e satisfattiva’ la posizione dell’ente di ridurre il numero dei voli, ha rigettato il ricorso della compagnia irlandese Ryanair per ottenere maggiori slot (bande orarie) sul secondo scalo romano’’. Il provvedimento - lo ricordiamo - è stato emanato dall’Enac con l’ordinanza 14 del luglio 2007, a seguito del tavolo di concertazione richiesto dal Sindaco di Ciampino, Walter Enrico Perandini, insieme ai Sindaco di Marino e del X Municipio di Roma e presieduto dal Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi.
"La conferma della riduzione a 100 voli massimi commerciali giornalieri - afferma il Sindaco Perandini - è importante, ed è solo il primo passo verso il ripristino della normalità all’aeroporto e dintorni, in attesa della conclusione dei dati del Cristal,
ovvero lo studio scientifico che deve stabilire il numero massimo di voli compatibili con il secondo scalo della capitale e con i territori ad esso limitrofi"
"I cittadini di Ciampino, Marino e Roma sud - continua Perandini - non ce la fanno più ad aspettare sentenze e provvedimenti che, in concreto, non migliorino l’emergenza che si vive quotidianamente e che è certificata dai dati delle centraline di monitoraggio acustico e ambientale che forniscono dati costantemente al di sopra dei valori consenti dalle normative vigenti.
Quella di oggi è certamente una buona notizia, ma la nostra attenzione rimarrà alta finché l’Aeroporto G. B. Pastine non tornerà ad essere quello che è stato dal 1916 al 2000 e che da allora è stato trasformato senza una Valutazione di Impatto Ambientale, senza una Impronta acustica e senza verificarne prima l’impatto sulla salute dei cittadini che vi abitano nei dintorni, che per noi vale di più di qualsiasi interesse commerciale."
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Ovviamente dopo aver letto questo articolo, devo evidenziare che il Sindaco di Sommacampagna...
ha già firmato l'Accordo di Concertazione con l'Aeroporto Catullo,
senza preoccuparsi che l'Aeroporto Catullo, è senza la V.I.A.,
senza preoccuparsi dell'impatto ambientale dell'intorno aeroportuale,
senza preoccuparsi di chiedere alla S.p.A. Catullo, opere e interventi di mitigazione ambientale e/o di compensazione per i danni causati alla salute e alla qualità di vita dei cittadini di Caselle.
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Non vedo l'ora di leggere questo Accordo di Concertazione, appena questo sarà pubblicato sul sito web del Comune di Sommacampagna...
O non pubblicano nessun Comunicato Stampa... perchè hanno vergogna di quello che hanno sottoscritto?
O peggio ancora, non lo hanno pubblicato... aspettando l'esito delle Elezioni Politiche?
Due righe... in cui si annuncia questa firma... credo doveva essere utile farlo.
Strano poi anche il silenzio dell'Aeroporto Catullo... nemmeno da li... nessun Comunicato Stampa.

Aeroporti: Pantelleria e Lampedusa "CON" la V.I.A. e Catullo "SENZA" la V.I.A.

Se la situazione ambientale e dell'inquinamento dell'intorno di Caselle... non fosse tragica... scoprire che l'Aeroporto di Pantelleria e quello di Lampedusa, hanno dovuto chiedere la Valutazione di Impatto Ambientale e... l'hanno pure ottenuta... farebbe sorridere.
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Solo oggi ho scoperto che pochi giorni fa questi due aeroporti "minori", hanno ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale a seguito di presentazione di richiesta che i loro "progetti di ampliamento" fossero sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale.
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In data 26 Marzo 2008, l'Aeroporto di Lampedusa ha ottenuto, dal Ministero dell'Ambiente, il Decreto di Compatibilità Ambientale individuato con il numero: 144.
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In data 9 Aprile 2008, anche l'Aeroporto di Pantelleria ha ottenuto il suo Decreto di Compatibilità Ambientale individuato con il numero: 179.
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Da sottolineare che per scrivere il Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Pantelleria i Funzionari del Ministero dell'Ambiente hanno dovuto riempire 35 pagine, per il Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Lampedusa, di pagine, ne hanno dovuto scrivere... ben 45. Per l'Aeroporto di Verona, quando verrà rilasciato il Decreto V.I.A.... di pagine... quante ne dovranno scrivere?... Un centinaio?
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Nessuno, qui a Verona, tra i Comuni interessati, la Provincia e la Regione si era mai preoccupato della mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale dell'Aeroporto "Catullo"?
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Non aggiungo altri commenti... ma ho sempre il dubbio... che il mio Assessore all'Ambiente sia in ferie... o intento a scavare buche per rimpirli di rifiuti, e che non abbia quindi la conoscenza della mancanza di questo V.I.A.
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In ogni caso se l'Assessore all'Ecologia andasse in ferie sull'Isola di Pantelleria e/o sull'isola di Lampedusa... sappia che quei due Aeroporti sono stati sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale.

giovedì 17 aprile 2008

Mal comune... mezzo gaudio?

Non ho idea se ho scritto bene questo proverbio... ma il senso... credo si possa comprendere.
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Anche degli altri paesi... sono come noi e hanno tanti problemi ambientali... tanto quanti sono quelli di Caselle... e quindi ho cosi deciso di ricopiare la presentazione di un Comitato del comune di Castenedolo.
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Uno, nessuno, centomila (speriamo..)
Siamo un gruppo di Castenedolesi, alcuni da generazioni, altri 'immigrati' di recente, preoccupati del prossimo scempio urbanistico che interesserà il nostro paese; un paese che molti di noi hanno scelto di abitare per la qualità della vita che sembrava offrire.
Qualità della vita è l'aria pulita, il traffico nella giusta misura, la quiete, la passeggiata serale o domenicale, magari per la 'stradina delle caprette', ....
Qualità della vita è dormire di notte, il tranquillo sonno dei giusti.
Qualità della vita è vivere in una realtà fatta di tradizioni, scorci, paesaggi,...
Qualità della vita è anche sapere che le case dove viviamo, che abbiamo ricevuto dalle generazioni passate, o acquistato con sacrificio, e che pensavamo di lasciare come patrimonio ai nostri figli, non perderanno buona parte del loro valore.
Oggi scopriamo che l'ambiente in cui viviamo verrà prossimamente sconvolto da insediamenti urbanistici di impatto devastante: l'Autoparco TIR, il Raccordo Autostradale, il potenziamento dell'Aeroporto G. d'Annunzio, le Strutture per l'Alta velocità ferroviaria, l'insediamento Vulcania2, la Cittadella Telematica - Stadium Global Center, ...
A ciò seguiranno ovviamente svincoli stradali, tangenziali, parcheggi, insediamenti produttivi, logistici, ecc.
Comprendiamo certo che, in taluni casi, le Amministrazioni locali, in conseguenza dei continui tagli che i diversi Governi degli ultimi anni hanno apportato ai trasferimenti agli enti locali, per poter erogare i servizi alla cittadinanza di vedono costrette a ricorrere agli introiti derivanti dagli oneri urbanistici previsti per la realizzazione di centri commerciali, discariche, ecc.
Ma i gioielli di famiglia si vendono una sola volta.
Siamo altresì convinti che fino a quando le risorse economiche che produciamo non resteranno sul territorio, ma continueranno ad essere preda di un fisco sempre più vorace al servizio di uno Stato centrale ingordo e inefficiente, che molto prende e poco rende, sarà ben difficile chiedere ai Comuni di resistere alla tentazione del piatto di lenticchie offerto da speculatori a cui ben poco interessa del nostro ambiente, della qualità della nostra vita.
Ma non crediamo che soltanto perchè una battaglia è difficile, non valga la pena di essere combattuta.
Non sappiamo bene cosa va fatto, ma sappiamo di certo che qualcosa va fatto.
Indicazioni, Suggerimenti, Critiche, Segnalazioni: tutto è ben accetto.
e-mail:
info@castignidol.org

mercoledì 16 aprile 2008

Pausa di riflessione

Oggi mi prendo una pausa di riflessione...
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Poi devo decidere quali nuove strade percorrere...
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Forse devo rivolgermi ad altre Istituzioni per ottenere risultati...

martedì 15 aprile 2008

Opposizioni e Osservazioni... preventive

Sono stanco di studiarmi... pacchi e contropacchi di documenti e di leggermi relazioni di "altri"... quando hanno... già deciso tutto, per poi dover presentare delle Osservazioni e delle Opposizioni... quando, appunto, tutto e ormai, è già stato deciso... senza mai prima presentare il... cosa si intenderebbe fare... alla popolazione.
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Stanco di questo, ho cosi deciso che questa volta le "Opposizioni" e le "Osservazioni" le presento prima... in via preventiva...
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Domani mattina... presento e protocollo in comune... tre centimetri di carte... un piccolo pacchetto... alto solo 3 cm. che sarà allegato ad una serie di "Osservazioni e Opposizioni". Questo perchè tutta una serie di documenti allegati risultano poi essere stati depositati in comune...
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Ad esempio... "formalmente" il Comune di Sommacampagna non è a conoscenza che il Ministero dell'Ambiente ha scritto all'Aeroporto che: gli manca la VIA... E forse, l'Aeroporto si è ben... premurato di non comunicare al Comune che... è accaduto questo. Quindi "è meglio" che "formalmente" quel documento... sia "depositato" in comune.
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L'oggetto delle lettera che domani presento in comune è questo:
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Opposizione [preventiva] ai sensi dell’art. 708 del D.Lgs n. 96 del 9.5.2005 PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE. .
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Osservazione [preventiva] al “nuovo” P.A.T., il “Piano di Assetto del Territorio” del Comune di Sommacampagna.
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Un documento suddiviso in tre parti che puoi scaricare... cliccando qui sotto:
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Concludo questo messaggio, ricopiando solo le ultime righe della terza parte... che sono queste:
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Per quanto qui illustrato e per quanto ampiamente riportato negli allegati alla presente, ad avviso dello scrivente… è evidente questo:
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A) Senza la Valutazione di Impatto Ambientale dell’Aeroporto Valerio Catullo, non vi può essere nessun Accordo di Concertazione se prima non saranno stati accertati eventuali danni ambientali e sanitari provocati da questa mancanza.
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B) Prima di qualsiasi “Accordo di Concertazione” devono essere definite gli ambiti e le zone di un Piano di Rischio Aeroportuale.
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C) Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna non può essere completato… se non dopo che il Ministero dell’Ambiente: Direzione per la Salvaguardia Ambientale… non si sia espresso in merito alla Mancanza di VIA dell’Aeroporto Catullo.
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D) La volontà di realizzare gli interventi “a fine pista” potrebbe aver impedito lo studio e la realizzazione della Tangenziale Sud di Caselle.
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E) Manca la valutazione Ambientale Strategica dell’Aeroporto Catullo
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Quanto qui scritto, sono frasi e considerazioni, da interpretarsi tutte come “Osservazioni Preventive” che… essendo senza alcun valore giuridico e/o legale, hanno solo funzione informativa e di comunicazione all’Ufficio Urbanistica del Comune di Sommacampagna, con il solo fine di ottenere, non solo l’applicazione di norme e di leggi in vigore, ma soprattutto di ottenere le motivazioni “del perché” il Comune di Sommacampagna… non è riuscito a far si che l’Aeroporto di Verona fosse sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale.
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Non essendovi stata” sottoposizione alla VIA” al sottoscritto è stato impedito di poter presentare le Osservazioni. E questo lo ritengo lesivo di un diritto di Legge.
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Ma in sintesi… la domanda finale è questa:
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Perché il Comune di Sommacampagna… non è riuscito ad ottenere l’applicazione della Legge sulla V.I.A. da parte dell’Aeroporto Catullo di Verona?

lunedì 14 aprile 2008

Retifica in merito all'incidente sulla A4

Ieri sera mi ha telefonato un ex compagno delle scuole medie. Mi ha telefonato per dirmi che aveva letto il messaggio sul blog e che avevo sbagliato il periodo di quando era accaduto l'incidente..
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Dopo la sua telefonata... ho cosi capito perchè non ricordavo bene la data. Io credevo che l'incidente fosse accaduto negli anni '80, invece era accaduto molto prima. Ho quindi compreso del perchè il ricordo fosse un pò sbiadito.
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Mi ha ricordato che quell'incidente era accaduto nell'aprile del 1967 o del 1968. Una giornata di nebbia. Una nebbia tardiva. Un raro evento che era accaduto, appunto, di Aprile. Mi ha ricordato che allora tutte e due eravano studenti delle scuole medie.
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E anche lui ricordava bene, l'uomo carbonizzato che era stato scaraventato dall'esplosione dell'autocisterna... tra i rami degli alberi bruciati.
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Probabilmente gli attuali Assessori sono più giovani di noi 55enni, e quindi loro non ricordano quanto è accaduto quel giorno, in quel rogo, sull'Autostrada. Un'incidente che è avvenuto in prossimità della Corte Palazzina, di cui se ne vede un edificio nella foto qui allegata. Un incidente che però è accaduto sulla corsia opposta, quella verso Venezia.
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In quell'edificio, che nella foto si vede a pochi metri dall'autostrada, dovrebbero essere realizzate una diecina del totale delle 140 stanze del Verona Airport Hotel.
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Al sottoscritto senza un'azzardo... una specie di roulette russa.. Realizzare un Hotel in questo posto... della serie... speriamo che nessuna autocisterna abbia da avere un incidente qui. E' follia pura. Sperare che sull'A4 nessun'altra autocisterna possa esplodere e/o che abbia da cadere dallo svincolo dell'Autobrennero è follia pura. Ma sopratutto sperare che se un'altro areo dovesse cadere sulla Corte Palazzina... succeda quando l'Hotel sarà chiuso per mancanza di clienti... perchè dato il rumore che c'è in quel posto... dormirci sarà un inferno... Una cosa è certa se l'Hotel verrà aperto... poco dopo verrà chiuso per mancanza di clienti.
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Eppure per realizzare il Verona Airport Hotel a Caselle, basterebbe spostarlo di 300 metri verso il paese, lontano dalle due autostrade e sopratutto fuori dalle Zone di un Piano di Rischio Aeroportuale... in un'area... sempre della stessa proprietà.
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Questa retifica era doverosa... anche per chi, oggi, è Assessore del Comune di Sommacampagna ed è stato Sindaco per due mandati e... quella corte agricola, la Corte Palazzina... l'ha vissuta fino a qualche annoa fa, perchè li ci abitavano i suoi parenti... e quindi sa benissimo... che qualità di vita c'è in quel luogo.

domenica 13 aprile 2008

Incidente sull'Autostrada "A4": 11 persone (o 13) bruciate vive

Un tamponamento, accaduto ieri sull'Autostrada "A4", come oggi è stato riportato sull'Arena, mi ha fatto venire in mente un altro spaventoso incidente stradale, accaduto negli anni '80, in un luogo che si trova 500 metri più avanti di dove ieri... ha preso fuoco un camper, per fortuna... senza alcuna vittima.
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Negli anni '80, prossimità della Corte Palazzina, in un tamponamento nella nebbia... tra alcuni autocarri, di cui uno pieno di benzina (o di gas propano liquido, non ricordo bene ora il combustibile) si innescò uno spaventoso incendio.
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Di questo incidente, ne hanno memoria tutti i residenti, nativi di Caselle della mia età. Vicino alla Corte Palazzina, prima che fosse realizzata l'Autostrada del Brennero... c'è un boschetto, dove i ragazzini andavano a giocare "alla guerra".
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Quella mattina, di quel boschetto non rimase più nulla, solo alberi bruciati dal fuoco... e appesi su quei rami... anche dei corpi carbonizzati, di persone, che per sfuggire alle fiamme si erano arrampicati sugli alberi o... sugli alberi... vi erano stati scagliati dall'esplosione dell'autocisterna e li bruciati vivi.
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INCIDENTI.
L’incidente a Caselle di Sommacampagna all’altezza di un cantiere Camper prende fuoco, Serenissima in tilt. Della casa viaggiante, di notevoli dimensioni, è rimasta solo l’intelaiatura: molti danni ma tutti salvi gli occupanti. Veicoli deviati dalla polizia stradale fuori del casello o verso quello di Verona Nord
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Il cantiere in autostrada, all’altezza di Caselle di Sommacampagna sulla corsia per Venezia, e i conseguenti rallentamenti ma una distrazione, ieri, ha rischiato di trasformarsi in un disastro. Un camper di notevoli dimensioni ha tamponato un’auto ma in seguito allo scontro la «casa su ruote» ha preso fuoco. Fortunatamente gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo ma il rogo ha completamente distrutto il mezzo, «risparmiando» solo l’intelaiatura in acciaio e il portellone posterore. Un incendio che ha creato pause forzate e disagi per un paio d’ore ma che non ha avuto altre conseguenze per gli automobilisti in transito ieri verso mezzogiorno sulla Serenissima. L’allarme ai vigili del fuoco di Verona e alle pattuglie della Polstrada di Verona sud è arrivato poco dopo mezzogiorno, fumo e fiamme erano visibili a distanza ma le auto in transito su quel tratto di autostrada erano già arrivate in prossimità del rogo. E la scena che i vigili del fuoco si sono trovati davanti è stata impressionante: macchine sulle tre corsie, occupata anche quella di emergenza, cosa che ha reso difficoltoso arrivare sul luogo dello scontro. Le fiamme non hanno risparmiato nulla degli arredi, metro dopo metro hanno divorato ogni cosa ma una volta arrivate a contatto con le bombole che facevano parte della dotazione del camper hanno provocato una vera e propria pioggia di materiale incandescente. Una sorta di «vulcano». Da qui il rischio elevato per chi è stato costretto a fermarsi e soprattutto perchè i mezzi di soccorso non riuscivano a raggiungere il mezzo a causa dell’intasamento. Una volta giunti accanto a quel «condominio» in fiamme hanno non solo ridotto all’impotenza la forza distruttrice del fuoco ma soprattutto messo in sicurezza il tratto di autostrada. Nel frattempo le auto in transito sono state fatte uscire prima di Sommacampagna e deviate sulla statale o lungo la Modena-Brennero (con possibilità di uscire al casello di Verona Nord, percorrere la tangenziale e rientrare a Verona sud). La lunga colonna di auto è rimasta invece «bloccata» per un’ora e mezza, il tempo necessario per rimuovere la carcassa del camper.
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Ora, che... "qualcuno", voglia realizzare un Hotel da 140 stanze, di cui alcune di queste camere sono poste a meno di 3 metri (ripeto... tre metri) dalla recinzione dell'Autostrada "A4" e altre stanze siano ubicate sotto una delle rampe dello svincolo dell'Autostrada del Brennero, a meno di 15/20 metri da dove potrebbe "cadere" un qualsiasi veicolo... automobile, ma anche un eventuale autocisterna carica di benzina, tutto questo ha dell'incredibile.
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Il tutto poi in un luogo, la Corte Palazzina, dove già vi sono stati degli incidenti aerei con caduta di pezzi di F-104 e/o ancora qualche anno prima con altre... cadute di F-84.
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La foto rielaborata e tratta da una presentazione della C.I.S. S.p.A. illustrata in occasione della EIRE, sintetizza alcuni eventi che sono già accaduti (e/o che accadranno?) sulla Corte Palazzina dove vogliono realizzare il Verona Airport Hotel e la Città del Vino e del Cibo. In merito a questi interventi ho anche scritto al Presidente della suddetta società, dal quale mi aspetto una risposta ad una serie di domande.
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Di queste aree come ho già scritto in precedenti messaggi, se ne è parlato anche al MIPIM del 2007, la "fiera dell'immobiliare" di Cannes. Da quella fiera, ho tratto un interessante video, quello di una intervista del Consigliere Delegato della C.I.S. s.p.a., il dottor Paolo Bertelli.
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Nel video, pubblicato sul sito web di Demanio:re, si vede il dott. Bertelli che viene intervistato davanti ad un pannello, sul quale, tra i vari progetti presentati, si legge, alla terza riga... la "Città del Vino e del Cibo".
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Questo progetto... assieme a quello del "Verona Airport Hotel", dovrebbe essere realizzato nel luogo indicato nella foto qui allegata, in piena "ZONA A" di un Piano di Rischio Aeroportuale che dovrà essere approvato.
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Vedendo il video, mi è venuto in mente un possibile "nuovo" argomento di discussione, che forse dovrò approfondire, che potrebbe essere il "Verona Forum", perchè, pare, che qui sia prevista la realizzazione di un edificio alto... più di 50 metri. Un edificio che potrebbe anche essere sulla traiettoria del "corridoio di atterraggio degli aerei"... quando atterrano all'Aeroporto Catullo... utilizzando la pista 22.

sabato 12 aprile 2008

Boschi di Pianura

Dal sito Web di Veneto Agricoltura, un interessante spunto di lettura per l'Assessore all'Ecologia e all'Ambiente per il Comune di Sommacampagna.
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QUESITI GENERALI

Chi può accedere al contributo?
Realizzazione di boschi:
Sono destinatari degli interventi di impianto e ampliamento dei boschi:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
b) i consorzi di bonifica.
La legge quindi non è rivolta a soggetti privati.

Il richiedente può accedere al contributo previsto dalla Legge in caso di proprietà o possesso della superficie interessata dal progetto. Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti solo se:
- conduce le superfici oggetto dell’intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell’intervento per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla presentazione della domanda.
Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale o concessione, il richiedente è tenuto a presentare l’atto di notorietà. Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

Che interventi sono ammessi a contributo?
Sono ammesse a finanziamento le seguenti attività:
- impianto e ripristino boschi di pianura;
- realizzazione e ampliamento boschi periurbani;
- recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
- realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate.

Come fare per ottenere il contributo?
Bisogna presentare un progetto preliminare a Veneto Agricoltura, incaricata di valutare i progetti e realizzare le graduatorie per il finanziamento.
Il progetto deve essere redatto secondo le modalità riportate nel bando di presentazione delle domande di finanziamento, pubblicato dalla Regione nel B.U.R. e scaricabile dal sito della Regione Veneto.

Quali sono le scadenze e come fare per conoscerle?
Relativamente al quinto bando, il termine per presentare il progetto è entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel B.U.R. n. 68 del 3 Agosto 2007, per cui entro e non oltre il 2 Ottobre 2007.

Quanto copre il contributo della Regione?
Per gli interventi previsti, viene erogato un contributo sino al 70% dell’importo della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo può venire erogato per progetti da realizzare in qualsiasi comune del Veneto?
No, solo in pianura. Sono perciò escluse le superfici che presentano una pendenza media superiore al 3% ed una quota sul livello del mare superiore a 100 m.
In allegato 1 al bando (DGR n 4380 del 4/12/2003), è riportato l’elenco dei comuni in cui è possibile ottenere finanziamento. Altre informazioni di dettaglio circa le caratteristiche dei progetti si trovano nel testo del bando stesso.

L’IVA è una spesa ammessa?
Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A al Bando, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) può essere considerata spesa ammissibile solo quando costituisca per il beneficiario un costo reale, non recuperabile.
Qualora l’IVA possa essere recuperata, anche con sistemi forfetari, non sarà riconosciuta come spesa ammissibile.

Quali sono le superfici minime di progetto?
Boschi di pianura (aree agricole: zona E) = 5ha
Boschi periurbani (zona non E) = 2,5ha
Parchi urbani e aree verdi attrezzate = 0,5ha

C’è anche una superficie massima?
Si, il massimo è di 40 ettari.

All’interno della superficie di progetto deve esserci solo bosco/parco?
No. Possono rientrare nella progettazione di parchi e boschi, fino al limite superiore del 20% dell’area di progetto:
- viabilità, in quanto finalizzata alla gestione del bosco e alle attività ricreative e di rilassamento;
- strutture edificiali non preesistenti, da destinare a funzioni didattiche, ricreative e di servizio;
- spazi aperti a fondo naturale, comprese superfici d’acqua;
- pannelli didattico-informativi e tecnico-scientifici;
- eventuali inclusi agricoli, che tali restino nel progetto, non concorrono in ogni caso a determinare, nè la superficie che concorre a contributo, nè quella di progetto.

Ci sono dei massimali di spesa ammessi per la realizzazione degli interventi?
Il massimo ammesso per l’impianto di boschi è pari a 6.500 €/ha più altri 500 €/ha per spese connesse ad una buona riuscita dell’intervento (es. operazioni di prima manutenzione dell’impianto ecc.), per un totale di 7.000 €/ha.

Chi è abilitato a redigere un progetto?
I progetti devono essere sottoscritti da un tecnico dotato di specifica competenza professionale nel settore agronomico o forestale ai sensi delle norme vigenti.

Ci sono delle prescrizioni tecniche a cui attenersi nel redigere i progetti?
Tutte le indicazioni di tipo tecnico per la corretta redazione del progetto sono contenute nelle “Linee guida”, allegate al bando.
Nelle linee guida sono contenuti obblighi e prescrizioni (es. la lista delle specie ammesse), ed anche gli indicatori che misurano la rispondenza del progetto agli obiettivi della legge: con questi indicatori numerici, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio che ne determina la posizione nella graduatoria che Veneto Agricoltura stilerà ai fini del finanziamento.

Può uno stesso soggetto presentare più domande di contributo?
Si. Ogni richiedente può presentare più domande di contributo purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:
- ogni singolo intervento risulti chiaramente disgiunto dagli altri;
- ciascun richiedente può beneficiare del finanziamento di una sola tipologia di intervento;
- ciascuna domanda non può fare riferimento a più soggetti richiedenti.


Per ulteriori informazioni: leggeboschi@venetoagricoltura.org

venerdì 11 aprile 2008

Consiglio di Stato - Sentenza 5822 - 2004

Dal sito web di Ambiente Diritto ricopio, pari pari, questa sentenza del Consiglio di Stato. Se qualcuno, con maggiori conoscenze giuridico legali potesse scivermi un breve commento, gliene sarei molto grato:
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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 7 settembre 2004, (C.c. 11/06/2004) Sentenza n. 5822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5822/04 Reg. Dec. N. 10743 Reg. Ric. N. 10939 Reg. Ric. ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.10743/2002 proposto dalla SEA, Società Esercizi Aeroportuali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Alessandra Sandulli e Maurizio Riguzzi, ed elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.349;
controil Ministero dell’ambiente, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti- dell’ANCAI – Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia Ioannucci, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Via Maria Adelaide n.12;
- delle Regioni Lazio, Piemonte, Sicilia, Lombardia, Calabria, dei Comuni di Fiumicino, Cinisi, Milano, Cuneo, Torino, Catania, Orio al Serio, Segrate, Roma, Lamezia Terme, Bergamo, Grassobio, Seriate, Fossano, Savigliano, Caselle Torinese, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Peschiera Borromeo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Ferno, Samarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Napoli, Casoria, delle Società Geac, Sac, Geap, Sacal, Sea, dell’associazione Aeroporti, e dell’Alitalia, non costituitisi in giudizio;
e sul ricorso in appello n.10939/2002 proposto dalla GESAC s.p.a., dalla SAGAT s.p.a. e dalla SACBO di Orio al Serio s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gustavo Romanelli e Maurizio Riguzzi, ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Via Cosseria n.5;
controil Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi n.12;e nei confronti- degli Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Giampietro, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Franco Sacchetti n.114;
- dell’ANCAI – Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia Ioannucci, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Via Maria Adelaide n.12;
- delle Regioni Lazio, Piemonte, Sicilia, Lombardia, Calabria, dei Comuni di Fiumicino, Cinisi, Milano, Cuneo, Torino, Catania, Orio al Serio, Segrate, Roma, Lamezia Terme, Bergamo, Grassobio, Seriate, Fossano, Savigliano, Caselle Torinese, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Peschiera Borromeo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Ferno, Samarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Napoli, Casoria, delle Società Geac, Sac, Geap, Sacal, Sea, dell’associazione Aeroporti, e dell’Alitalia, non costituitisi in giudizio;per l’annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, n.3382/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente, della società Aeroporti di Roma e dell’ANCAI;
Visto il ricorso in appello incidentale proposto dalla società Aeroporti di Roma;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2004 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi, altresì, l’Avv. Sandulli, l’Avv. Riguzzi e l’Avv. dello Stato Spina;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in appello n.10743/2002 la SEA, Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. ha chiesto, per i motivi esposti nella parte in diritto della presente decisione, l’annullamento della sentenza n.3382/2002 con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Ministro dell’Ambiente 29 novembre 2000 (G.U. 6 dicembre 2000, n.285), recante “Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
Con ricorso n.10939/2002, proposto per analoghi motivi, l’annullamento della medesima sentenza è stato chiesto anche dalla GESAC s.p.a., dalla SAGAT s.p.a. e dalla SACBO di Orio al Serio s.p.a..
Si è costituita in giudizio Aeroporti di Roma s.p.a., chiedendo con ricorso incidentale autonomo la riforma della sentenza.
Il Ministero dell’ambiente e l’ANCAI – Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, proposti per analoghi motivi avverso la medesima sentenza.
2. Oggetto della presente controversia è l’impugnato decreto del Ministro dell’Ambiente 29 novembre 2000 (G.U. 6 dicembre 2000, n. 285), recante “Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
Le ricorrenti sono tutte società di gestione aeroportuale e contestano quattro punti dell’impugnato decreto:
a) la previsione di piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture aeroportuali in assenza della fissazione dei valori limite;
b) la previsione di obblighi di accantonamento di risorse finanziarie da destinare all’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore in assenza di un accertato superamento dei limiti;
c) irragionevolezza e disparità di trattamento tra i diversi operatori del trasporto della previsione secondo cui gli obiettivi di risanamento previsti dal piano di contenimento e abbattimento del rumore devono essere conseguiti dagli aeroporti entro 5 anni, mentre per gli altri settori del trasporto tale termine è di 15 anni;
d) irragionevolezza della previsione di un’attività di risanamento congiunta di più gestori, non coordinata con il menzionato diverso termine cronologico per la realizzazione dei piani di risanamento.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto i ricorsi delle società aeroportuali, rilevando che:
1) l’art.10, comma 5, della legge n.447/1995 ha previsto l’obbligo, anche per le società di gestione aeroportuale, di predisporre piani di contenimento e di abbattimento del rumore in caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione; tali valori sono stati fissati anche per le infrastrutture aeroportuali dal DPCM 14/11/1997 e pertanto con l’impugnato DM 29/11/2000 sono stati legittimamente fissati i criteri per la predisposizione dei piani;
2) l’art. 6 dell’impugnato D.M. 29.11.2000, si limita a stabilire a carico delle imprese aeroportuali l’obbligo di comunicare “l’entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447 del 1995”; tale obbligo deriva direttamente dalla legge (art. 10, comma 5) ed è immediatamente operante indipendentemente dalla previa predisposizione dei piani di risanamento, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti;
3) è ragionevole la norma del D.M. che assegna termini diversi per il conseguimento degli obiettivi di risanamento agli esercenti di ferrovie e strade che si sviluppano sull’intero territorio nazionale o interessano più regioni e/o più comuni e gli esercenti aeroportuali, il cui intervento risulta sicuramente più circoscritto;
4) il diverso termine previsto per il conseguimento degli obiettivi di risanamento non determina alcuno sfasamento dell’attività congiunta da parte di più gestori, potendo essere adottati i necessari accorgimenti nella fase esecutiva dell’approvazione dei piani.
Le società appellanti principali e la Aeroporti di Roma, appellante incidentale, hanno contestato l’impugnata sentenza ribadendo le proprie tesi per tutti i quattro punti controversi.
3. Con il primo motivo di appello le società aeroportuali contestano l’impugnato decreto nella parte in cui avrebbe previsto l’adozione di piani di contenimento del rumore, pur in assenza della fissazione dei valori limite da rispettare.
Il motivo deve essere respinto, anche se con una motivazione diversa rispetto a quella del giudice di primo grado.
Il Tar parte dall’esatto presupposto dell’obbligo di predisporre piani di contenimento del rumore, imposto dall’art.10, comma 5 della legge n.447/1995, in caso di superamento dei valori limiti, ma erra nel ritenere che tali valori siano stati fissati anche per gli aeroporti dal DPCM 14/11/1997.
Il DPCM 14/11/1997 prevede in generale la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, distinguendo tra valori limite di emissione (valore massimo di rumore, che può essere emesso da una sorgente sonora e misurato in prossimità della stessa) e valori limite di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno da una o più sorgenti di rumore e misurato in prossimità dei ricettori).
La completa applicazione del DPCM alle infrastrutture aeroportuali non può derivare, come sostenuto dal Tar, dal generico richiamo all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n.447/1995, in quanto lo stesso art. 5 del DPCM prevede che “i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”.
Da ciò deriva che il DPCM 14/11/1997 non si applica all’interno delle c.d. fasce di pertinenza aeroportuali, ma solo all’esterno di esse dopo la perimetrazione delle fasce.
Tale tesi è confermata da una serie di dati normativi, chiaramente finalizzati a distinguere i valori limite all’interno ed all’esterno della fasce di pertinenza aeroportuale.
L’art. 3, comma 2, del DPCM 14/11/1997, relativo ai soli limiti di immissione, prevede che “per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali…, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione”.
Ciò significa che, una volta definite le fasce, le infrastrutture aeroportuali concorrono al raggiungimento dei valori limite di immissione acustica al di fuori delle fasce stesse.
All’esterno della fasce non può inoltre ipotizzarsi la verifica dei limiti di emissione derivante dalle infrastrutture aeroportuali, in quanto tali limiti devono essere misurati in prossimità della sorgente, che è situata certamente all’interno delle fasce di pertinenza aeroportuale.
Del resto, i limiti di emissione sono richiamati dall’art.3, comma 3, del DPCM 14/11/1997 solo all’interno delle fasce di rispetto e per tutte le altre sorgenti sonore, diverse dalle infrastrutture aeroportuali.
All’interno della fasce i limiti sono già stati fissati con il DM 31/10/1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), con cui sono state previste tre fasce (zone A, B e C), con diversi valori di Lva (Livello di valutazione del rumore aeroportuale, diverso rispetto alla misura del Leq (A), utilizzata per i valori fissati dal DPCM 14/11/1997).
Le fasce di rispetto costituiscono quindi delle “zone cuscinetto” per il rumore aeroportuale e solo dopo la perimetrazione delle tre fasce di rispetto i limiti fissati dal DM 31/10/1997 (all’interno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (all’esterno) diventano concretamente applicabili e può essere verificato l’eventuale superamento.
Va aggiunto che i Comuni devono procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447/1995, alla classificazione del territorio comunale e che, in assenza di tale zoonizzazione, l’art. 8 del DPCM 19/11/1997 prevede che si applichino i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991.
Da tale quadro normativo emerge che il superamento dei limiti di rumore da parte delle infrastrutture aeroportuali può essere concretamente verificato solo dopo la perimetrazione delle fasce di rispetto.
Non è quindi corretto affermare, come fatto dalle ricorrenti, che l’impugnato decreto è stato adottato in assenza della fissazione dei limiti di rumore, in quanto tali limiti erano vigenti fin dal 1997 ma non potevano trovare applicazione fino alla perimetrazione delle fasce di rispetto.
Al riguardo, l’impugnato decreto 29/11/200 non si pone in contrasto con la descritta normativa.
Infatti, gli obblighi gravanti sulle società di gestione aeroportuale in relazione ai piani di contenimento del rumore scattano con precise cadenze temporali a partire dall’individuazione dei confini delle aeree di rispetto, di cui al DM 31/10/1997 (art.2, comma 2, lett. c), dell’impugnato DM).
In assenza della perimetrazione delle fasce, pertanto, non scatta alcun obbligo, non essendo possibile verificare l’eventuale superamento dei valori limite.
L’impugnato decreto risulta quindi pienamente conforme alla normativa in vigore ed anche all’interpretazione della stessa sostenuta dalle società ricorrenti (ed, in particolare, alla relazione tecnica del Prof. Sestrieri e dell’Ing. Giampietro, prodotta dalla Aeroporti di Roma).
Il ricorso di primo grado deve essere, quindi, respinto sul punto, benché con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella contenuta nell’impugnata sentenza.
4. Il secondo motivo dei ricorsi in appello riguarda la questione della previsione di obblighi di accantonamento di risorse finanziarie da destinare all’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore in assenza di un accertato superamento dei limiti.
L’art. 6 dell’impugnato decreto prevede che “Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n.447/1995: a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n.447/1995; b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi”.
Il richiamato art. 10, comma 5 prevede che “le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.”
Si osserva che l’impugnato decreto si limite a prevedere la comunicazione dei fondi accantonati in applicazione di una norma di rango superiore.
La necessità, o meno, di accantonare fondi per il risanamento acustico in assenza del superamento dei limiti non deriva quindi dal decreto impugnato, ma costituisce una questione di interpretazione dell’art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995.
Tuttavia, appare chiaro che con l’impugnato decreto, nel prevedere l’obbligo di comunicare i fondi accantonati a partire dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero abbia presupposto che l’obbligo di accantonamento scatta a prescindere dall’effettiva verifica del superamento dei limiti acustici.
E questo è il significato della legge, tenuto conto delle chiare espressioni letterali ( “sono obbligati” “in via ordinaria”).
Del resto, il termine “Essi”, contenuto nella norma deve essere riferito alle società aeroportuali, e non ai piani di contenimento, come sostenuto dalle ricorrenti, in quanto solo le società possono essere il soggetto passivo di un obbligo di accantonare fondi in bilancio.
Ogni questione sulla ragionevolezza di tale obbligo anche in assenza del superamento dei limiti è estranea all’oggetto del presente giudizio, con cui le società ricorrenti hanno impugnato una disposizione che si limita, come detto, a prevedere la comunicazione dei fondi accantonati.
Anche il secondo motivo dei ricorsi è quindi infondato.
5. Con il terzo motivo le società ricorrenti lamentano l’irragionevolezza e la disparità di trattamento tra i diversi operatori del trasporto della previsione secondo cui gli obiettivi di risanamento previsti dal piano di contenimento e abbattimento del rumore devono essere conseguiti dagli aeroporti entro 5 anni, mentre per gli altri settori del trasporto tale termine è di 15 anni.
Il motivo è privo di fondamento.
Non sussiste alcuna disparità di trattamento in quanto il diverso termine è stato previsto per il conseguimento degli obiettivi di risanamento in presenza di situazioni profondamente differenti, quali un intervento, sicuramente complesso, ma circoscritto, come quello posto a carico delle società di gestione aeroportuale, rispetto ad un intervento più esteso gravante sui gestori di servizi di trasporto, quali ferrovie e strade, che si sviluppano sull’intero territorio nazionale o interessano più regioni e/o più comuni.
Inoltre, i rispettivi termini di 5 e di 15 anni non sono omogenei e paragonabili, perché mentre il termine di 15 anni deve essere calcolato in base ad una serie di scadenze temporali, che iniziano a decorrere con l’entrata in vigore della legge n.4547/1995, il differente termine di 5 anni decorre per le società aeroportuali da scadenze il cui termine iniziale decorre dalla perimetrazione della fasce aeroportuali, di cui si è detto in precedenza.
Infine, la possibilità di proroga del termine da parte delle Regioni comporta che l’eventuale inidoneità del termine concretamente assegnato per il risanamento potrà essere successivamente contestato dalle singole società aeroportuali.
6. E’ infondata anche l’ultima censura, relativa alla dedotta irragionevolezza della previsione di una attività di risanamento congiunta di più gestori, non coordinata con il menzionato diverso termine cronologico per la realizzazione dei piani di risanamento.
Come appena evidenziato, la diversa decorrenza dei termini previsti per gestori diversi può comportare che in concreto le date entro cui portare a termine il piano di risanamento potrebbero anche coincidere o non essere profondamente differenti.
La previsione di una attività congiunta di risanamento non risulta essere quindi irragionevole e le possibili difficoltà lamentate dalle società ricorrenti costituiscono un aspetto esecutivo, che non attiene alla legittimità dell’impugnato decreto, ma alla sua futura fase applicativa.
Peraltro, anche in questo caso è previsto un intervento delle Regioni al fine di indicare priorità diverse nell’esecuzione dei piani di risanamento in modo da assicurare quella coincidenza temporale di esecuzione dei piani di risanamento aeroportuali con quelli delle altre infrastrutture.
Infine, la diversità dei criteri di misurazione del rumore aeroportuale(espresso in Lva) rispetto a quelli previsti per gli altri tipi di sorgenti (Leq), non costituisce un impedimento all’esecuzione congiunta, né comporta la irrazionalità del criterio di ripartizione percentuale degli oneri, essendo il valore del rumore aeroportuale tecnicamente rapportabile ai valori espressi in Leq (come sostenuto dal Ministero e non contraddetto dalla citata relazione tecnica di parte, in cui il passaggio da Lva a Leq viene definito “non di facile attuazione”, ma non impossibile).
7. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere respinti, seppur con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado per quanto riguarda il primo motivo proposto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella dell'impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:Mario Egidio SCHINAIA PresidenteCarmine VOLPE ConsigliereFrancesco D’OTTAVI ConsigliereLanfranco BALUCANI ConsigliereRoberto CHIEPPA Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA7 Settembre 2004 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

1) Inquinamento acustico – DPCM 14/11/1997 – L. 447/1995 – Valori limite delle sorgenti sonore – Aeroporti – Mancata perimetrazione delle fasce di rispetto – Verifica del superamento dei valori limite e obbligo di predisposizione dei piani di contenimento del rumore – Inapplicabilità.
Il DPCM 14/11/1997, che fissa per gli aeroporti i valori limite delle sorgenti sonore e l’art. 10, c. 5 L. 447/1995, che obbliga la predisposizione dei piani di contenimento del rumore, in caso di superamento di detti limiti, non trovano applicazione all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporti, ma solo all’esterno di esse, e solo a seguito di perimetrazione (da fissarsi con decreto attuativo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, DPCM citato). Le fasce di rispetto (zone “A, B e C”, come da DM 31/10/1997, recante: “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”), costituiscono delle “zone cuscinetto” per il rumore aeroportuale, dopo la cui perimetrazione diventano concretamente applicabili i limiti fissati dal DM 31/10/1997 (all’interno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (all’esterno). Pres. Schinaia, Est. Chieppa – S. S.p.A. (Avv.ti Sandulli e Riguzzi) c. Ministero dell’Ambiente (n.c.) – Conferma, con mot. parz. diversa, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, n. 3382/2002 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 7 settembre 2004, n. 5822.
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P.S. Tra tutti i Comuni citati, non mi sembra di aver letto il nome del Comune di Sommacampagna. Probabilmente gli aerei che decollano dall'Aeroporto Catullo di Verona, non fanno rumore. Gli Aerei del catullo avranno il silenziatore... o abbiano degli Assessori "sordi"... che non sentono nulla?

giovedì 10 aprile 2008

Il Comune di Sommacampagna? Non conta nulla!!!


Oggi ho avuto un'altra ed evidente conferma... che, per l'Aeroporto Valerio Catullo, il Comune di Sommacampagna, "vale come il due di coppe a briscola", cioè... non conta nulla.
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Ho appena ricevuto una "Raccomandata RR" dalla Valerio Catullo S.p.A. Una lettera, che sarebbe in risposta alla comunicazione che questa società ha ricevuto dall'Ing. Bruno Agricola della Direzione per la Salvaguardia Ambientale relativamente alla mia segnalazione sulla mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale.
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Per il Ministero dell'Ambiente, il Comune di Villafranca e di Sommacampagna, non esistono, non sono stati nemmeno citati, forse perche a Roma... credono che l'Aeroporto "di Verona" sia ubicato nel Comune di Verona? Ma il Ministero dell'Ambiente lo giustifico... la loro sede è ad oltre 500 km da qui.
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Fatto sta che oggi, l'Aeroporto Catullo, che ha la sede legale in Caselle di Sommacampagna, a 5 km dalla casa municipale, ha risposto "solo" agli indirizzi contenuti nella lettera del Ministero, scrivendo a tutti, compreso l'Ufficio Ambiente del Comune di Verona, ritenendo cosi che non fosse di Suo dovere, quello di scrivere anche ai comuni dove ha sede, fisicamente, l'Aerostazione del Valerio Catullo, i comuni di: Sommacampagna e Villafranca.
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In ogni caso devo apprezzare l'impegno dell'ing. Zerman, che è riuscito a scrivermi, pur riportando solo il Cognome, correggendolo nella lettera iniziale come questa era stata scritta, in modo errato, sulla lettera del Ministero dell'Ambiente.
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Ma cosa è... che scrive la Valerio Catullo S.p.A. al... Ministero dell'Ambiente?
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Oggetto: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca: Valutazione di Impatto Ambientale.
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In riferimento alla vostra comunicazione del 11/02/2008 (prot. DSA-2008-0003601) e in particolare alla richiesta di trasmissione di documentazione da parte della scrivente Società e di ENAC, si informa che, in qualità di gestore aeroportuale in concessione e come concordato con ENAC, si è provveduto ad inoltrare al Dipartimento Pianificazione Aeroportuale di ENAC le informazioni richieste, relativamente agli interventi recentemente eseguiti presso l'aeroporto di Verona nonchè i dati del traffico dal 2003 al 2007.
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Sarà quindi ENAC_Dipartimento Pianificazione Aeroportuale a promuovere e gestire le successive azioni istituzionali, con gli Enti in indirizzo.
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Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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Cordiali Saluti. Il Direttore Centrale Area Tecnica Operativa: Ing. Antonio Zerman.
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Che dire di una lettera del genere? Che l'Aeroporto Catullo... ha passato la "patata bollente" - della "mancanza della V.I.A." - all'E.N.A.C. Questo è quello che il sottoscritto percepisce.
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Ovviamente... se nel Comune di Sommacampagna ci fosse un Assessore all'Ambiente, questa persona, potrebbe seguire questo problema... Ma il nostro Assessore è impegnato a giocare con la ghiaia... a scavare dei buchi... per poi riempirli di rifiuti...
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Disturbo da Rumore Aeroportuale e...

Il blog "ViViCaselle", se qualcuno non l'avesse ancora compreso, per il sottoscritto è uno strumento che... va oltre l'essere un "diario on line". Uno mezzo multimediale che mi è utile e mi serve per raccogliere e archiviare notizie e informazioni che poi, forse, potrebbero anche essermi utili. Oggi, dopo aver letto un articolo su "Inquinamento Acustico", ho provato a scrivere le "prime tre parole" di quell'articolo: disturbo-rumore-aeroportuale... su Google e in breve sono usciti una serie di interessanti articoli che meritano di essere "archiviati".
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Adesso non ho tempo di approfondire queste letture... lo farò nel w.e.

mercoledì 9 aprile 2008

L'aria che respiriamo.

Sul sito web di TvVerona, nella rubrica: Promosso & Bocciato del giorno c'è questo breve articolo:
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L’aria che respiriamo. I dati diffusi ieri da Legambiente confermano che tutti i capoluoghi veneti tranne Belluno sono fuorilegge in tema di PM10. Viene anche da chiedersi: a cosa serve una legge, se nessuno la rispetta e nulla succede?
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Dopo aver letto quanto pubblicato ho scritto una e_mail alla Redazione, il cui testo è questo:
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In merito a questo aspetto ambientale, volevo rispondere alla domanda che oggi Lei si è posto: "Viene anche da chiedersi: a cosa serve una legge, se nessuno la rispetta e nulla succede?" E le rispondo cosi.
E' dal 1986 che esiste la Legge che obbliga la Valutazione di Impatto Ambientale, aggiornata tra l'altro con il D.Lgs. 4-2008. A questo obbligo di legge, nessuna delle opere infrastrutturali che attorniano Verona sono mai state sottoposte.
Per precisione, nemmeno gli ampliamenti, degli ultimi anni dell'Aeroporto Valerio Catullo.
Se tutto quello che hanno costruito nel Quadrante Europa, le due Autostrade e l'Aeroporto fossero stati sottoposti alla V.I.A., questi "gestori" sarebbero stati obbligati ad eseguire opere di compensazione e di mitigazione e questo avrebbe potuto, forse, migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Solo a titolo di esempio, le cito l'Aeroporto di Orio al Serio: 2,5 milioni di opere per la mitigazione ambientale a bilancio 2006.
Ma amplio il concetto da Lei espresso in merito al rispetto delle leggi. A mio avviso, nelle casse dell'Aeroporto, sono giacenti, circa 3 milioni di euro dell'I.R.E.S.A. Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili. Soldi che dovrebbero essere spesi per opere di mitigazione, ma dato che manca un regolamento attuattivo della Regione Veneto, quei soldi non vengono utilizzati. Giaciono nelle casse dell'Aeroporto, producono interessi e poi il bilancio dell'Aeroporto è in attivo.
La legge sul Rumore, credo la
n° 447 del 1995, stabilisce che il 7% delle spese di investimento degli aeroporti devono essere destinati a opere per la mitigazione del rumore... A Lei risulta che l'Aeroporto dal 1995 ad oggi abbia speso quella percentuale? Al sottoscritto non risulta.
Che l'aeroporto Valerio Catullo si vanti di aver avuto in un anno il 17% di incremento dei voli, è una bella notizia... per il bilancio dell'aeroporto. Ma non crede che forse c'è anche stato un incremento del 17% dell'inquinamento generato dalle attività di volo dell'Aeroporto?
Le pongo un'ultima domanda.
Quale testata giornalistica a Verona pensa che avrà il coraggio di scavare a fondo su queste problematiche, quando i maggiori inserzionisti pubblicitari sono proprio questi enti gestori, partecipati dagli enti pubblici... che dovrebbero difendere la salute dei cittadini?
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Solo a titolo di esempio, per i lettori di ViViCaselle, cito ancora l'Aeroporto di Orio al Serio, evidenziando alcune loro brevi news relativi all'ambiente:
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Monitoraggio del rumore
La rete di monitoraggio gestita da SACBO misura in continuo il rumore prodotto dallo scalo sul territorio.Dei dati raccolti dalle cinque postazioni microfoniche fisse attualmente installate viene pubblicato il bollettino mensile con i parametri più significativi.
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Qualità dell'aria
Avvalendosi della collaborazione di ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo, dal 2006 SACBO effettua a cadenza semestrale delle campagne di misura atte a monitorare lo stato della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale.
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Protocollo Intesa
A settembre 2007 è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e SACBO inerente lo stanziamento da parte della Società di 2.500.000 Euro per la realizzazione di interventi di mitigazione acustica nell'intorno aeroportuale definito dalla Commissione Aeroportuale.Tale Protocollo rappresenta un segnale concreto dell'attenzione che la Società e gli Enti sovracomunali coinvolti pongono nei confronti del territorio circostante lo scalo.
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Politica ambientale
SACBO ha redatto un documento di sintesi degli obiettivi fissati per minimizzare l’impatto ambientale delle attività aeroportuali, da perseguire attraverso una programmazione corretta e condivisa basata sull’impiego di strumenti e tecnologie avanzati.
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Collegatevi al sito web dell'Aeroporto di Verona... e provate a scoprire qualche informazione, tipo quelle pubblicate per l'Aeroporto di Orio al Serio o quelle che hanno pubblicato sul sito web dell'Aeroporto di Bologna?
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Per quanto riguarda le problematiche ambientali... e anche per "l'aria che respiriamo"... che cosa ha fatto l'Aeroporto di Verona?