Come ho già scritto in questo messaggio: PIANO di RISCHIO: Aeroporto Catullo in data 30 gennaio 2008 l'E.N.A.C. ha approvato il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Edizione 2 - Emendamento 4 del 30 gennaio 2008. [Questo Regolamento lo puoi scaricare in versione integrale nel messaggio sopra citato].
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Di questo Regolamento E.N.A.C. ho però realizzato una versione "sintetica" che riguarda solo la parte che illustra il "PIANO DI RISCHIO" aeroportuale al quale ho poi aggiunto delle immagini elaborate e relative all'Aeroporto Valerio Catullo di Verona, individuando cosi le aree sottoposte a Rischio Aeroportuale che, per la maggior parte, sono tutte ricadenti nel territorio di Caselle di Sommacampagna.
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Dopo di che... ho realizzato una nuova immagine grafica, sovvraponendo gli elementi più significativi di altre mappe dell'E.N.A.C. e dell'E.N.A.V., inserendo il tutto su una planimetria del Piano Regolatore Generale, oggi vigente nel Comune di Sommacampagna, ottenendo, come risultato, una immagine ben diversa da quella utilizzata per l'Accordo di Concertazione tra il Comune di Sommacampagna e l'Aeroporto Catullo... nella quale tutta una serie di criticità e di norme già in vigore, allora, non erano state evidenziate.
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La nuova mappa qui rielaborata (clicca sull'immagine per ingrandirla) sono da evidenziare:
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ZONA "F3" - VERDE SPORTIVO PRIVATO ESISTENTE E DI PROGETTO
Zone destinate a parchi, giardini, verde attrezzato con campi da gioco e per lo sport, impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico. E’ consentito un incremento del volume esistente per attività sportive, ricreative e ricettive fino ad un tetto massimo di 1.500 mc. oltre al volume esistente alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. Un eventuale ampliamento della volumetria esistente dovrà essere realizzato in continuità funzionale con il plesso esistente, previo uno studio unitario dell’intervento. Lo studio anzidetto dovrà essere esteso all’intera zona F3 e dovrà essere redatto anche nella considerazione delle valenze paesistiche dell’area in argomento che dovranno trovare riscontro negli elaborati di analisi e di progetto. In questo caso dovrà essere rispettato il massimo di copertura di 8/100 ed il minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto di 50/100. Altezza massima: ml. 7,50 salvo diverse esigenze documentate con un massimo di ml. 10,50. Distanza dai confini e dalle strade: ml. 10,00 per gli impianti coperti; Parcheggi primari: mq. 10 ogni 100 mc. di costruzione e con un minimo del 10% della superficie complessiva.
Zone destinate a parchi, giardini, verde attrezzato con campi da gioco e per lo sport, impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico. E’ consentito un incremento del volume esistente per attività sportive, ricreative e ricettive fino ad un tetto massimo di 1.500 mc. oltre al volume esistente alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. Un eventuale ampliamento della volumetria esistente dovrà essere realizzato in continuità funzionale con il plesso esistente, previo uno studio unitario dell’intervento. Lo studio anzidetto dovrà essere esteso all’intera zona F3 e dovrà essere redatto anche nella considerazione delle valenze paesistiche dell’area in argomento che dovranno trovare riscontro negli elaborati di analisi e di progetto. In questo caso dovrà essere rispettato il massimo di copertura di 8/100 ed il minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto di 50/100. Altezza massima: ml. 7,50 salvo diverse esigenze documentate con un massimo di ml. 10,50. Distanza dai confini e dalle strade: ml. 10,00 per gli impianti coperti; Parcheggi primari: mq. 10 ogni 100 mc. di costruzione e con un minimo del 10% della superficie complessiva.
Ad integrazione e modifica delle norme sopra illustrate, per l’area sita in Caselle in adiacenza con il quadrifoglio autostradale, valgono le seguenti previsioni:
1. è consentita la realizzazione di un nuovo volume per strutture di servizio pari a 1.000 mc, all’interno dei quali andranno calcolati i soli volumi fuori terra, che dovranno altresì rispettare le limitazioni del vincolo altimetrico imposto sulla zona;
2. è ammessa la realizzazione di un camping su una superficie massima di mq 12.000;
3. la concessione edilizia per la realizzazione degli interventi previsti è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda la cessione delle parti di area necessarie alla realizzazione delle nuove strade adiacenti o comprese nell’ambito di intervento;
1. è consentita la realizzazione di un nuovo volume per strutture di servizio pari a 1.000 mc, all’interno dei quali andranno calcolati i soli volumi fuori terra, che dovranno altresì rispettare le limitazioni del vincolo altimetrico imposto sulla zona;
2. è ammessa la realizzazione di un camping su una superficie massima di mq 12.000;
3. la concessione edilizia per la realizzazione degli interventi previsti è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda la cessione delle parti di area necessarie alla realizzazione delle nuove strade adiacenti o comprese nell’ambito di intervento;
4. le eventuali strutture ricettive connesse con l’attività, quali ristorante, albergo, centro conferenze ecc. dovranno essere ubicate all’interno della Corte Rurale “Palazzina” individuata con al sigla BC1, sita nell’area adiacente a quella interessata;
5. l’intervento potrà prevedere una limitata modificazione planovolumetrica del terreno, senza snaturarne la sua attuale conformazione geologica e geotecnica, per una massimo di 1,50 ml in altezza o in profondità e su un massimo del 45% della superficie territoriale interessata.
5. l’intervento potrà prevedere una limitata modificazione planovolumetrica del terreno, senza snaturarne la sua attuale conformazione geologica e geotecnica, per una massimo di 1,50 ml in altezza o in profondità e su un massimo del 45% della superficie territoriale interessata.
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ZONA "BC1" - BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ART. 10 L.R. 24/85)
Sono così individuate nelle tavole 13.1 e 13.3 del P.R.G., le corti, colmelli ed altre aggregazioni rurali di antica origine ed il relativo vincolo di tutela, (***) normate tramite specifico Piano Particolareggiato, di cui alla Variante n. 19 al P.R.G., approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 3759 del 21.12.2001 e 2544 del 13.09.2002, a cui si rimanda per la verifica degli interventi ammessi.
ZONA "BC1" - BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ART. 10 L.R. 24/85)
Sono così individuate nelle tavole 13.1 e 13.3 del P.R.G., le corti, colmelli ed altre aggregazioni rurali di antica origine ed il relativo vincolo di tutela, (***) normate tramite specifico Piano Particolareggiato, di cui alla Variante n. 19 al P.R.G., approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 3759 del 21.12.2001 e 2544 del 13.09.2002, a cui si rimanda per la verifica degli interventi ammessi.
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(***) in merito a questo vincolo di tutela, che si estende per 200 metri oltre il perimetro della zona BC1, credo sia utile riportare quanto scritto nella Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 23.3.2006, che cosi recita:
Tuttavia il disposto normativo è certamente informato a garantire la salvaguardia del bene di cui trattasi, nel mantenere l'originario connotato del suo intorno ambientale. Pertanto, rilevato che l'area circostante la Corte Ceolara è censita come sottozona E2 ai sensi della LR 24/85 e che la fascia di rispetto di 200 ml. dal perimetro della corte stessa è stata introdotta per tutelare il rapporto intercorrente con il paesaggio circostante, si ritiene che interventi di trasformazione del territorio debbano comunque garantire la salvaguardia ed il mantenimento del bene immobile e del paesaggio circostante. In particolare il progetto di ricomposizione da attuare con stralci significativi, dovrà garantire il ripristino dell'originario contesto paesaggistico-ambientale, previa verifica dell'esistenza di vincoli ex D. Lgs. n. 42/2002 a salvaguardia del paesaggio circostante o di vincolo architettonico proprio della corte medesima.
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In queste aree come sopra riportate, sottoposte alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Sommacampagna, la C.I.S. S.p.a. di Villafranca ha presentato il progetto per la Città del Vino e del Cibo e il progetto per il Verona Airport Hotel. Il tutto però ora, dal 30 gennaio 2008, deve ora sottostare anche alle norme dei Piani di Rischio Aeroportuali come emanati dall'ENAC.
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Per ultimo... rimane da sottolineare che la Città del Vino e del Cibo, ad oggi, con le norme che sono in vigore... è un progetto che non puo essere approvato in Zona F3 e se approvato (dopo cambio di destinazione d'uso) deve essere realizzato al di fuori dell'area del vincolo dei 200 metri dalla Corte Palazzina e poi, detto intervento, ricadrebbe anche in "Zona 2" del Piano di Rischio Aeroportuale. Per quanto riguarda invece il Verona Airport Hotel, questo progetto essendo ubicato proprio sulla linea di decollo degli aerei (o di atterraggio in caso di vento contrario) ricade in piena "Zona 1" di un eventuale Piano di Rischio Aeroportuale che dovrebbe essere approvato dal Comune di Sommacampagna. Tutti e due questi interventi, in ogni caso sono compresi nell'area indicata come sentiero di decollo-atterraggio dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona, indicato con linea tratteggiata di colore arancio.
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Credo che i testi ricopiati e l'immagine qui elaborata, non abbiano bisogno di nessun altro mio commento. Il tutto si commenta da solo, senza altre mie personali considerazioni. Quindi, chi volesse porsi delle domande... ora se le può fare da solo.
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