Come ho già scritto in questo messaggio: PIANO di RISCHIO: Aeroporto Catullo in data 30 gennaio 2008 l'E.N.A.C. ha approvato il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Edizione 2 - Emendamento 4 del 30 gennaio 2008. [Questo Regolamento lo puoi scaricare in versione integrale nel messaggio sopra citato]..
Zone destinate a parchi, giardini, verde attrezzato con campi da gioco e per lo sport, impianti ed attrezzature sportive aperti al pubblico. E’ consentito un incremento del volume esistente per attività sportive, ricreative e ricettive fino ad un tetto massimo di 1.500 mc. oltre al volume esistente alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. Un eventuale ampliamento della volumetria esistente dovrà essere realizzato in continuità funzionale con il plesso esistente, previo uno studio unitario dell’intervento. Lo studio anzidetto dovrà essere esteso all’intera zona F3 e dovrà essere redatto anche nella considerazione delle valenze paesistiche dell’area in argomento che dovranno trovare riscontro negli elaborati di analisi e di progetto. In questo caso dovrà essere rispettato il massimo di copertura di 8/100 ed il minimo rapporto tra aree sistemate a verde e superficie del lotto di 50/100. Altezza massima: ml. 7,50 salvo diverse esigenze documentate con un massimo di ml. 10,50. Distanza dai confini e dalle strade: ml. 10,00 per gli impianti coperti; Parcheggi primari: mq. 10 ogni 100 mc. di costruzione e con un minimo del 10% della superficie complessiva.
1. è consentita la realizzazione di un nuovo volume per strutture di servizio pari a 1.000 mc, all’interno dei quali andranno calcolati i soli volumi fuori terra, che dovranno altresì rispettare le limitazioni del vincolo altimetrico imposto sulla zona;
2. è ammessa la realizzazione di un camping su una superficie massima di mq 12.000;
3. la concessione edilizia per la realizzazione degli interventi previsti è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda la cessione delle parti di area necessarie alla realizzazione delle nuove strade adiacenti o comprese nell’ambito di intervento;
5. l’intervento potrà prevedere una limitata modificazione planovolumetrica del terreno, senza snaturarne la sua attuale conformazione geologica e geotecnica, per una massimo di 1,50 ml in altezza o in profondità e su un massimo del 45% della superficie territoriale interessata.
ZONA "BC1" - BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ART. 10 L.R. 24/85)
Sono così individuate nelle tavole 13.1 e 13.3 del P.R.G., le corti, colmelli ed altre aggregazioni rurali di antica origine ed il relativo vincolo di tutela, (***) normate tramite specifico Piano Particolareggiato, di cui alla Variante n. 19 al P.R.G., approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 3759 del 21.12.2001 e 2544 del 13.09.2002, a cui si rimanda per la verifica degli interventi ammessi.










