domenica 5 luglio 2009

La Discarica Siberie non si farà più e questo grazie alla nuova Amministrazione Comunale?

Era il 6 Marzo scorso quando (dopo NON averla pubblicata sul blog) spedivo, alla Procura della Repubblica, questa lettera: Esposto-denuncia-querela in merito al progetto Discarica Comunale delle Siberie (lettera che oggi potete leggere).
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Era il 20 Maggio scorso quando spedivo al Presidente della Regione Veneto (e per conoscenza ai Sindaci di Sommacampagna e di Sona) una "Richiesta di Annullamento Delibera G.R.V. n° 996 del 21.04.2009".
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Una lettera che avevo spedito dopo aver letto l'ASSURDA motivazione con cui la Regione Veneto aveva approvato la Discarica delle Siberie prendendo "per buone" le motivazioni espresse dalla Commissione V.I.A. Regionale per cui bisogna "approvare" la Discarica delle Siberie perchè: "Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell’attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell’area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi".
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Una motivazione che chiamarla ASSURDA è un complimento per coloro che in Giunta hanno alzato la mano... sempre che in Regione non ci siano "glialzamanina" come c'erano qui a Sommacampagna che approvano cose senza sapere che cosa accidenti stanno approvando.
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Per doveroso dovere di verità, ora vi ricopio invece le motivazioni espresse dalla Commissione V.I.A. Provinciale, che ha deciso un PARERE NEGATIVO alla Discarica delle Siberie: "In conseguenza, inoltre, alla attuale esistenza in Provincia di Verona di tre impianti abilitati a ricevere la medesima tipologia di rifiuti, la necessità di gravare sull’ambiente creando un’ulteriore discarica per rifiuti non pericolosi e/o putrescibili su territorio comunale in primis, ma anche provinciale, non sembra sostenibile nemmeno a fronte di un obiettivo finale di recupero ambientale (nel progetto destinato a semplice prato, ottenibile anche a fondo cava), e potenzialmente ottenibile con un intervento di diversa natura a impatto minore".
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Era il 22 giugno scorso quando il sottoscritto consegnava all’ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna, due lettere, una indirizzata all’Ufficio Ecologia (prot. 9298) avente questo oggetto: Richiesta “accesso atti” inerenti il (finto) Recupero Ambientale ex Cava Siberie e l’altra lettera indirizzata al Sindaco (prot. 9297) con questo oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela del Project Financing “Discarica Siberie”.
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Tre giorni dopo, il 25 giugno 2009, spedivo alla Procura della Repubblica questa lettera: Accertamento di eventuali Reati inerenti il Project Financing: Discarica Siberie, di cui ne estraggo dei brani significativi:
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In particolare in questa seconda lettera evidenziavo come il Comune di Sommacampagna, come indicato in una serie di delibere, aveva dato avvio ad una procedura di Project Financing il cui oggetto, come da Bando pubblicato sulla G.U.C.E in data 18.05.2005, sarebbe stato questo: Realizzazione con il sistema del project financing (art. 37 legge 109/94) del recupero ambientale dell'ex cava "Siberie" e gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non putrescibili.
Nell’Oggetto dell’Appalto pubblicato sulla G.U.C.E. del 18.05.2005 - la parola DISCARICA… nemmeno appare - se non successivamente nella breve descrizione dell’appalto in cui si legge, quale sarebbe stato il vero appalto: Licitazione privata con successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 37-quater della legge 109/94, per l'affidamento in concessione del recupero ambientale dell'ex cava, sita in località Siberie su area di proprietà comunale, con le seguenti attività: progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata, programmata con il sistema del project financing.
E’ qui evidente che l’Oggetto dell’Appalto doveva essere il Recupero Ambientale in realtà l’attività che si stava ponendo in appalto era diversa, ed era quella di una Discarica di rifiuti.
Nella riga successiva dell’appalto, poi si legge: (vocabolario comune per gli appalti): 45222110 - E036, 90123000, dove questo insieme di numeri [tratti dal REGOLAMENTO (CE) N. 2195/2002 DEL 5 NOVEMBRE 2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI (CPV)] corrisponderebbero al CPV 45222110 che significa: Discarica per rifiuti, al CPV: E036 che significa: Per lo smaltimento dei rifiuti e al CPV 90123000: Gestione di una discarica di rifiuti ed è quindi evidente che i C.P.V. sopra elencati, non sono relativi all’Oggetto, ma solo alle Attività dell’Appalto in oggetto.
Tra i CPV che avrebbero dovuto identificare l’Oggetto dell’appalto pubblicato sulla G.U.C.E. non è stato indicato nessun CPV che sia riferito al “Recupero Ambientale” che potrebbe aver avuto come codice identificativo il numero CVP: 90315100 - Servizi di manutenzione ambientale e/o il numero CVP: 90315200 - Servizi di miglioramento ambientale.
Siamo pertanto in presenza di un evidente Appalto destinato a individuare una ditta a cui affidare la sola: progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata, ed è quindi evidente che quanto posto in appalto dal Comune di Sommacampagna … NON è un Recupero Ambientale… ma solo una Discarica di Rifiuti.
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Perchè ho scritto questo messaggio oggi? L'ho scritto dopo aver letto questo intervento: ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO IN CASO DI ERRONEA INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE. Un Comune è incorso nell'errore.
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L'Autorità di Vigilanza, in un recente parere, ha esaminato la legittimità dell'operato di una stazione appaltante che ha omesso di indicare in un bando di gara la categoria prevalente, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Nel caso specifico, in particolare, un Comune è incorso nell'errore di utilizzare un modello di bando di gara predisposto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e, dunque, non adatto all'importo dei lavori da appaltare (pari a 314.200 euro), indicando, per lo più, nel bando di gara la categoria OS 26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali), anziché la categoria OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari).
Conseguentemente, a parere dell'Autorità, l'ente appaltante avrebbe dovuto valutare la possibilità di adottare un provvedimento di rettifica del bando pubblicato, correggendo le inesatte indicazioni ivi riportate, onde scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell'appalto, e, dall'altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia di opere da realizzare.
Il Comune, invece, ha espletato le operazioni di gara, peraltro ammettendo concorrenti in possesso della qualificazione sia per la categoria OG 3 sia per la categoria OS 26, e quindi titolari di requisiti speciali difficilmente comparabili tra di loro, ed ha adottato, altresì, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
L'Autorità ha ritenuto il bando di gara non conforme alla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo, quindi, che il Comune avrebbe dovuto valutare il possibile annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara.
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Appena finito di scrivere questo messaggio lo spedisco anche alla Nuova Amministrazione Comunale e di conseguenza mi aspetto che... nel giro di pochi giorni, il comune di Sommacampagna provveda all'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara d'appalto che era stata finalizzata all'individuazione della ditta realizzatrice il FINTO Recupero Ambientale della VERA Discarica delle Siberie.
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Invito pertanto il Sindaco: Gianluigi Soardi a rileggere con attenzione la lettera che gli ho inviato in data 22 Giugno scorso avente questo oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela del Project Financing “Discarica Siberie”... e a leggere anche la lettera inviata alla Procura della Repubblica in data 25 Giugno avente questo oggetto: Accertamento di eventuali Reati inerenti il Project Financing: Discarica Siberie.
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Di chi sono le colpe di tutto questo?
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Delle Giunte Comunali precedenti che hanno approvato tutto l'iter del FINTO Recupero ambientale della ex Cava Siberie... che ad avviso dello scrivente ne devono rispondere in prima persona senza pesare sulle casse (disastrate) del Comune.
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La Discarica Siberie non si farà più e questo grazie alla nuova Amministrazione Comunale?
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Vediamo... e intanto aspetto di avere Accesso agli Atti... come ho chiesto il 22 Giugno scorso.
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Il sottoscritto, ovviamente in attesa delle Decisioni del nuovo Sindaco... con la Procura della Repubblica va avanti e ogni notizia utile che riesco a recuperare... a Loro la fornisco.
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Dimenticavo.
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Per quanto riguarda il FINTO Recupero Ambientale... forse dovrei chiedere l'intervento della Procura della Repubblica di verificare l’ossequio ai principii di trasparenza e legalità: – se nel comportamento dell'ex Giunta Comunale di Sommacampagna si possa ravvisare il reato di cui all’art. 661 del Codice Penale (abuso della credulità popolare) per avere pubblicamente e con impostura... abusato della credulità popolare dei cittadini facendo loro credere che nella ex Cava Siberie... venisse realizzato un Recupero Ambientale.
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E credo che forse la Procura della Repubblica dovrebbe interventire anche in merito a quanto promesso (in Campagna Elettorale) dalla Lista Sommacampagna Popolare al fine di verificare se si possa ravvisare il reato di cui all’art. 294 del Codice Penale (attentato contro i diritti politici del cittadino), per avere con la loro condotta indotto in errore migliaia di cittadini che, tratti in inganno dalle loro pubbliche promesse, hanno esercitato il proprio diritto elettorale in modo difforme dalla propria volontà, ossia votando la lista "Sommacampagna Popolare" nella convinzione che fosse realizzato un Recupero Ambientale nelle ex Cava Siberie.