sabato 12 settembre 2009

Se il Controllore “sbaglia a fidarsi” del… Controllato, “cosa farà ora” il Controllore contro il Controllato?

Come tutti Voi sapete... l’Assessore Regionale all’Ambiente della Regione Veneto, che... dovrebbe risolvere le problematiche ambientali, dall’anno scorso, riveste anche l’incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione della “Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.”, una... infrastruttura che crea gravi problematiche ambientali.
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In conseguenza di questo “insolito”... BI-INCARICO, coincidente con la "stessa persona" che diventa cosi il... "Controllore" e il... "Controllato", credo sia utile e necessario esaminare le domande poste dal Consigliere Regionale: Gustavo Franchetto, nell’Interrogazione a Risposta Immediata n° 744 del 25 Marzo 2009 ed esaminare e ovviamente commentare la relativa Delibera della Giunta Regionale del Veneto la n° 92/IMM del 5 Maggio 2009 con la quale sono state deliberate le risposte.
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Risposte che ovviamente - a parere del sottoscritto - vanno doverosamente rapportate alle Norme e alle Leggi in vigore e anche agli Orientamenti Giurisprudenziali, soprattutto se questi sono raccolti in un documento avente questo titolo: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI VIA redatto nel 2007 dall’A.P.A.T. – “Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici” ora ridenominata: I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
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Un sito web molto interessante quello dell’I.S.P.R.A. del quale in particolare vi evidenzio, del Capitolo:
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Documentazione tecnica in materia di VIA, questi link:
1.
Linee guida VIA - Parte generale (2001)
2.
Linee guida VIA - Appendici parte generale (2001)
3.
L’analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e delle province autonome in materia di VIA (2001)
4.
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’applicazione, sull’efficacia e sul funzionamento della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE (Risultati ottenuti dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva VIA) 2003
5.
Dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA (2007)
6.
La V.I.A. a livello regionale. Quadro di riferimento legislativo. (2007)
7.
Orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA (2007)
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Quest’ultimo Documento (dell'elenco sopra riportato) diventa indispensabile – anche se aggiornato solo al 2007 – per commentare le risposte della Giunta Regionale del Veneto all’Interrogazione del Consigliere Regionale.
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Premetto però che in questo messaggio... le “5 domande poste”, hanno “ottenuto solo 4 risposte”, in quanto alla quinta domanda rivolta alla Giunta Regionale, questa:se non ritenga incompatibile o, quantomeno, in conflitto di interesse la presenza dell’assessore all’ambiente della Regione Veneto nel consiglio di amministrazione dell’aeroporto”, l’Assessore proponente la proposta, poi approvata con Delibera di Giunta n. 92/IIM del 5.5.2009, come si evince dal deliberato… alla 5^ domanda... NON ha risposto.
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Dopo questa doverosa premessa, procediamo ora all’esame e ai necessari commenti, di questa corrispondenza… che vi preavviso… riserverà delle “importati sorprese”… che in precedenti note, “volutamente” non avevo evidenziato… sperando che nel frattempo, chi avesse commessodegli errori di scritturae/o scritto alcune frasiche potessero venire travisate”… si affrettasse a riparare gli errori e le travisature. Ma ciò non è stato corretto e tanto meno chiarito.
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Proseguiamo quindi ad esaminare - solo - la risposta alla prima domanda della Interrogazione a Risposta Immediata.
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Con deliberazione n° 92/IIM del 5 Maggio 2009 (la data 6 Maggio come è stata riportata sul documento consultabile on line, è errata, come poi appurato da richieste di verifiche e conseguenti risposte ricevute dagli uffici) la Giunta Regionale del Veneto – alla unanimità – ha approvato una Delibera avente questo oggetto:
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Risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 744 del 25 marzo 2009 presentata dal consigliere FRANCHETTO Gustavo, avente come oggetto: “L’ASSESSORE REGIONALE ALL’AMBIENTE GIANCARLO CONTA E’ NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AEROPORTO DI VERONA. MA QUEST’ULTIMO NON RISPETTA LE NORME PER ABBATTERE L’INQUINAMENTO”.
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Ovviamente, trattandosi di problematiche ambientali e di inquinamento, laproposta alla Giunta di approvare le risposte" è stataproposta dall’Assessore all’Ambiente della Regione Veneto" (che però coincide con la stessa persona che siede nel C.d.A. della Catullo S.p.A.) delibera che cosi inizia:L’Assessore Giancarlo Conta propone alla Giunta di approvare la seguente risposta. Per quanto di diretta conoscenza, si forniscono le seguenti informazioni per ciascun quesito.” [Per "diretta conoscenza", perchè l'Assessore all'Ambiente... è anche Consigliere del C.d.A. dell'Aeroporto?]
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La prima domanda, qui esaminata e commentata, come riportata nella Delibera 92/IIM-2009, sarebbe questa: “1) se i lavori di una pista di rullaggio, della nuova pista di volo, del piazzale di sosta degli aeromobili ed altri interventi ancora eseguiti dal 1999 in poi siano stati fatti senza la Valutazione di impatto ambientale; che è un testo “leggermente diverso” in alcune parole, da quello contenuto nella interrogazione che sarebbe questo: “se risponda al vero che i lavori di una pista di rullaggio, della nuova pista di volo, del piazzale di sosta degli aeromobili ed altri interventi ancora eseguiti dal 1999 in poi siano stati fatti senza la Valutazione di impatto ambientale”;
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La "vera" risposta sarebbe stata semplice: "E' vero, i lavori eseguiti dal 1988 ad oggi, all'Aeroporto Catullo di Verona, non sono stati preventivamente assoggettati alla V.I.A.".
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Una sintetica risposta che poi, eventualmente, sarebbe proseguita con delle motivazioni e delle eventuali giustificazioni per questa... "mancata sottoposizione alla V.I.A." di quanto realizzato all'Aeroporto Catullo in questi ultimi 20 anni.
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La risposta dell’Assessore invece, non è stata cosi sintetica, ma come riportato nella Delibera approvata, è stata articolata in “paragrafi” che - in questo messaggio - verrà disaggregata per “frasi” compiute, al fine di poterla commentare e riuscire cosi ad aggiungere delle Note... che potrebbero essere utili alla Commissione Europea, alla Procura della Repubblica e/o all'Assessore Regionale all'Ambiente, utili e/o indispensabili, per quest'ultimo, a rivedere quanto dallo stesso... "proposto alla Giunta Regionale del Veneto".
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Il primo “paragrafo” da commentare della Risposta all'interrogazione... è questo:
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L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, nasce come aeroporto militare ed inizia le sue attività come aeroporto militare aperto al traffico civile nel 1961; ha assunto lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato con decreto del Ministero della Difesa del 11.09.2008. L’aeroporto risulta pertanto preesistente al primo atto normativo nazionale attuativo della direttiva comunitaria in materia di VIA (L.349/1986 e DPCM 377/1988).

Un “Primo paragrafo” che suddividiamo in queste “tre frasi” per meglio poterle commentare:
1^ frase:
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, nasce come aeroporto militare ed inizia le sue attività come aeroporto militare aperto al traffico civile nel 1961;
2^ frase:
ha assunto lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato con decreto del Ministero della Difesa del 11.09.2008.
3^ frase:
L’aeroporto risulta pertanto preesistente al primo atto normativo nazionale attuativo della direttiva comunitaria in materia di VIA (L.349/1986 e DPCM 377/1988).
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Iniziamo quindi dalla prima frase del primo paragrafo, questa: "L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, nasce come aeroporto militare ed inizia le sue attività come aeroporto militare aperto al traffico civile nel 1961"
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Nota 01
Che il “Valerio Catullo” sia un Aeroporto Militare aperto al traffico Civile questo è corretto, ma qui bisogna evidenziare che altri “Aeroporti Militari aperti al Traffico Civile” dopo essere stati sottoposti a V.I.A. sono già - da anni - in possesso del Decreto di Compatibilità Ambientale, dei quali, solo a titolo di esempio vi ricordo che:
A) l'Aeroporto di Bari-Palese...
ha ottenuto un Primo Decreto VIA ancora nel lontano 1995 (14 anni fa), ma poi per successivi ampliamenti sottoposti a preventiva V.I.A., è stato rilasciato un Secondo Decreto VIA, nel 2008.
B) l’Aeroporto di Brescia-Montichiari...
(che ricordo è gestito sempre dalla “Catullo S.p.A.”) ha ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale ancora nel 2000… 9 anni fa.
C) l’Aeroporto di Pisa...
dopo la domanda di V.I.A. del 2000, ha impiegato solo due anni per ottenere, del 2002, il suo Decreto di Compatibilità Ambientale.
D) l’Aeroporto di Napoli-Capodichino...
dopo una domanda nel 2003, è riuscito ad ottenere - dopo ripetute modifiche e integrazioni della V.I.A. - il Decreto di Compatibilità Ambientale, solo nel 2008
E)... ecc.
F)... ecc.
Altri pareri favorevoli per la V.I.A. di Aeroporti Militari sono stati rilasciati, ma per completezza di informazione devo anche ricordare i Decreti di Compatibilità Ambientale, ma con “PARERE NEGATIVO” di cui cito due esempi: l’Aeroporto Militare Aperto al Traffico Civile di Treviso (ubicato anch’esso nella Regione Veneto) e l’Aeroporto Militare Aperto al Traffico Civile di Crotone che ha ottenuto ben DUE Decreti di Compatibilità Ambientali con parere NEGATIVO, il primo rilasciato nel 2002, e... il secondo nel 2008, anche questo però con Parere interlocutorio negativo”.
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La seconda frase del primo paragrafo della risposta alla prima domanda è questa:
"ha assunto lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato con decreto del Ministero della Difesa del 11.09.2008".
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Nota 2:
il DECRETO 11 settembre 2008 avente questo oggetto: Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca, è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 289 del 11 Dicembre 2008, ma c’è un evidente problema sicuramente da risolvere perché detta pubblicazione sulla G.U. è avvenuta senza la contemporanea pubblicazione sempre sulla G.U. dell’Annesso Tecnico e dei relativi allegati come viene riportato all’art.1 di detto decreto:
...omississ..1.
I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non piu' funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo civile...
omississ...
Un trasferimento di beni demaniali che forse deve ancora superare qualche problema, qualora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fosse da reiterare.
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Con delle altre note, concludiamo ora con la terza frase del primo capitolo della risposta dell’Assessore: L’aeroporto risulta pertanto preesistente al primo atto normativo nazionale attuativo della direttiva comunitaria in materia di VIA (L.349/1986 e DPCM 377/1988).
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Nota 3:
Dopo questa dichiarazione, risulta pertanto evidente che anche secondo l'Assessore, l’Aeroporto Valerio Catullo, dal 1988, (come gli altri Aeroporti Militari Aperti al Traffico Civile, di cui alcuni esempi sopra sono già stati citati)... doveva essere sottoposto a V.I.A.
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Nota 4:
A sostegno di questa tesi, diventa utile in questo momento estrarre dalla pagina n° 5, degli “Orientamenti Giurisprudenziali in materia di VIA" dell’A.P.A.T. questa frase:
Infine, sempre riguardo l’ambito di applicazione della direttiva, la Corte ha chiarito l’applicazione dell’esclusione prevista all’art. 1 n. 4, che prevede: “la presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale”, nella Causa 435/97 ha specificato, nel caso in specie si trattava di un aeroporto, che nel caso l’opera sia destinata ad usi tanto civili quanto militari, va comunque sottoposta alla procedura di VIA nel caso in cui l’uso principale è di natura commerciale.
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Nota 5:
In ogni caso, nel dubbio di una... "più utile per l'Aeroporto", possibile interpretazione di una Sentenza della Corte Europea del 1997, il sottoscritto alla Commissione Europea ha segnalato la "Violazione della V.I.A." per tutte le opere e i potenziamenti realizzati all’Aeroporto Catullo solo quelle a partire... dal 1999, in quanto, da quell'anno, tutti i Tre Gruppi di Volo (costituiti da Aerei Intercettori e Aerei per riprese fotografiche)
sono stati trasferiti in altri aeroporti militari con il conseguente fatto che, da quella data, dal 1999, quasi il 95% dei voli sull’Aeroporto di Verona Villafranca erano e sono solo Civili.
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E pertanto... dal 1999... “l’uso principale dell’Aeroporto Catullo è stato quello di essere un'Aerostazione di natura Commerciale e quindi sicuramente da sottoporre, obbligatoriamente a V.I.A.
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Nota 6:
Risulta interessante ora riportare il testo di una risposta sulla mancanza di VIA dell’Aeroporto come questa era stata inviata al Sindaco di Verona, nella lettera datata 19 febbraio 2008, (prima che l’Assessore Regionale assumesse anche l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto) e firmata dall’allora Direttore Generale della “Catullo S.p.A.”: Ing. Claudio Boccardo,
che cosi recita:
L’Istituto della Valutazione di Impatto Ambientale è stato introdotto nell’ordinamento comunitario e, in seguito, in quello nazionale, con legge n. 349/1986 e successivo DPCM attuativo n. 377/1998.
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca è un aeroporto militare aperto al traffico civile dal 1961 e di conseguenza lo scalo, in quanto preesistente al primo atto normativo nazionale attuativo della direttiva comunitaria in materia di VIA, rimane escluso dall’assoggettabilità a VIA per quelle opere ed infrastrutture già presenti all’entrata in vigore della normativa stessa.
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Una frase dove è, da subito, evidente un errore di battitura il quanto il DPCM 377… è del 1988 e non del 1998 ed è una dichiarazione che in ogni caso, e nella sostanza, conferma che - da dopo il 1988 - le nuove opere e gli eventuali potenziamenti delle attività dell’Aeroporto dovevano, come tutti gli altri Aeroporti Militari Aperti al Traffico Civile, essere sottoposti a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per poi ottenere il Decreto di Compatibilità Ambientale (positivo ovviamente), per poter realizzare le opere e/o i potenziamenti progettate/i.
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Ciò premesso, anche il secondo paragrafo della risposta dell’Assessore Regionale, viene prima riportato integralmente per poi suddividere il testo in frasi compiute al fine di poter scrivere le note:
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Relativamente ai progetti di adeguamento e di ristrutturazione delle aree del sedime, gli stessi sono sempre stati soggetti all’autorizzazione dell’ENAC ai sensi dell’art. 702 del Codice della Navigazione e sono stati sottoposti ad iter di approvazione da parte degli Enti competenti; nel caso specifico per i più significativi, quali la realizzazione dell’hangar di ricovero e manutenzione aeromobili e dell’edificio aerostazione arrivi, l’approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza di Servizi.
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Un “secondo paragrafo” della risposta dell’Assessore, che suddividiamo in queste “tre frasi” per meglio poterle commentare:
1^ frase:
Relativamente ai progetti di adeguamento e di ristrutturazione delle aree del sedime,
2^ frase:
gli stessi sono sempre stati soggetti all’autorizzazione dell’ENAC ai sensi dell’art. 702 del Codice della Navigazione e sono stati sottoposti ad iter di approvazione da parte degli Enti competenti;
3^ frase:
nel caso specifico per i più significativi, quali la realizzazione dell’hangar di ricovero e manutenzione aeromobili e dell’edificio aerostazione arrivi, l’approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza di Servizi.
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Continuiamo nello scrivere delle note, con la prima frase del secondo paragrafo, che è questa: "Relativamente ai progetti di adeguamento e di ristrutturazione delle aree del sedime",
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Nota 7:
In realtà, anche prendendo come punto di riferimento, solo il periodo dal 1999 ad oggi e non iniziando dal 1988, come sarebbe corretto quantificare le Violazioni alla V.I.A. all’Aeroporto Catullo, per chi conosce l'Aeroporto è chiaro che, non sono state realizzate opere di “adeguamento” e di “ristrutturazione”, bensì i progetti e le conseguenti opere infrastrutturali realizzate sono da considerarsi quali essere progetti di “potenziamento” e di “ampliamento”, soprattutto se (A) è stata prolungata la pista dell’Aeroporto, (B) è stata ristrutturata e potenziata la pista di rullaggio e (C) l’area dei parcheggi per gli aerei è stata triplicata, con la conseguenza che i voli e i passeggeri, in dieci anni sono raddoppiati.
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La seconda frase del secondo paragrafo della risposta alla prima domanda è questa: "gli stessi sono sempre stati soggetti all’autorizzazione dell’ENAC ai sensi dell’art. 702 del Codice della Navigazione e sono stati sottoposti ad iter di approvazione da parte degli Enti competenti"
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Nota 8:
Credo che sia evidente che “i progetti di adeguamento e di ristrutturazione delle aree del sedime” siano stati sottoposti all’approvazione degli Enti competenti, ma questo non significa che le autorizzazioni rilasciate siano legittime, in quanto come previsto in questa Sentenza del Consiglio di Stato:
“Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato”.
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E pertanto se tutte quelle autorizzazioni rilasciate da quegli Enti Competenti… per potenziare e ampliare l'Aeroporto Catullo, dovevano essere sottoposte a VIA… tutte quelle autorizzazioni… sono illegittime e… sono nulle.
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La terza frase del secondo paragrafo della risposta alla prima domanda è questa: "nel caso specifico per i più significativi, quali la realizzazione dell’hangar di ricovero e manutenzione aeromobili e dell’edificio aerostazione arrivi, l’approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza di Servizi".
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Nota 9:
Ribadendo che forse i progetti più significativi forse sono altri, tra cui il rifacimento della pista con il conseguente prolungamento di 500 metri e il potenziamento della pista di rullaggio per adattarla agli aeri civili, che hanno comportato la chiusura per sei mesi dell’Aeroporto Cutullo, è evidente che se altri progetti “meno significativi” ma non meno importanti di questi citati sono stati approvati da “Conferenze di Servizi” anche per queste approvazioni vale quanto determinato nella Sentenza del Consiglio di Stato:
“Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato”.
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Nota 10:
A completezza di questa serie di note bisogna aggiungere anche la trascrizione di una frase della lettera del 19.1.2008 dell’allora Direttore Generale dell’Aeroporto, che come appare evidente “è identica” a quella trascritta nella Delibera della Regione Veneto:
Relativamente ai progetti di adeguamento e di ristrutturazione delle aree del sedime, gli stessi sono sempre stati soggetti all’autorizzazione dell’ENAC ai sensi dell’art. 702 del Codice della Navigazione e sono stati sottoposti ad iter di approvazione da parte degli Enti competenti; nel caso specifico per i più significativi, quali la realizzazione dell’hangar di ricovero e manutenzione aeromobili e dell’edificio aerostazione arrivi, l’approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza di Servizi.
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Ma prima di esaminare e commentare il terzo paragrafo delle risposta all’interrogazione del Consigliere regionale Gustavo Franchetto, di cui alla Delibera Regionale 92/IIM del 5 Maggio 2009 (che merita una particolare attenzione) prima bisogna ancora riportare un brano della lettera del Direttore Generale dell’Aeroporto inoltrata al Sindaco di Verona prima che l’Assessore Regionale assumesse l’incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione della Catullo S.p.A. e la frase da riportare sarebbe questa:
Le eventuali, ulteriori, migliorie strutturali rientranti nei progetti di sviluppo, tali da poter essere qualificate come innovazioni sostanziali, saranno attuate nell’osservanza della normativa di settore, assoggettando i relativi progetti alla procedura VIA (nazionale) come oggi disciplinata dal recentissimo D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4.
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Nelle Delibera della Regione, in risposta all’Interrogazione, la suddetta frase del terzo capitolo, almeno nelle prime parole iniziali, è stata cosi “correttamente corretta”:
"In riferimento alla Procedura di compatibilità ambientale ed urbanistica attinente ai Piani di Sviluppo Aeroportuali, in applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE (Valutazione Ambientale Strategica)…
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Nota 11:
Come riportato all’inizio del terzo capitolo della risposta alla prima domanda, è pertanto evidente che è questa la procedura “corretta” perché i Piani di Sviluppo”, devono essere soggetti alla Direttiva V.A.S. mentre i successivi “Progetti che possono costituire i vari stralci del “Piano di Sviluppo” dovranno poi essere assoggettati alla Direttiva V.I.A.
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Ma ora ricopiano integralmente il terzo paragrafo della prima risposta dell’Assessore:
In riferimento alla Procedura di compatibilità ambientale ed urbanistica attinente ai Piani di Sviluppo Aeroportuali, in applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE (Valutazione Ambientale Strategica), la Società di Gestione ha presentato in data 08/03/2007 alla Direzione Pianificazione Aeroportuale ENAC, il documento di stesura preliminare del Piano di Sviluppo Aeroportuale che, a partire da un’analisi dello stato attuale dello scalo veronese, si pone l’obiettivo di delineare le linee guida di intervento atte a consentire il soddisfacimento della domanda di trasporto aereo a breve/medio termine (2024), ma con una visione a lungo termine.
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Nota 12:
Dato che in questo paragrafo, si scrive solo di:
“Piani di Sviluppo Aeroportuali”… “linee guida di intervento”… “domanda di trasporto a breve/medio termine”… “Visione a lungo termine” (e come è evidente, mai di “progetti”), quanto qui scritto va quindi riferito alla V.A.S. a cui bisogna sottoporre preventivamente i Programmi e Piani… mentre è ormai ovvio e assodato che alla V.I.A. vanno sottoposti solo i “progetti”.
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E per meglio chiarire questo concetto relativo alla VAS e alla VIA, utilizzo un esempio: "se nel Piano di Sviluppo Aeroportuale (sottoposto a V.A.S.) viene approvata la realizzazione di una seconda Pista per l'Aeroporto, quando ci saranno i soldi, quando sarà necessario e se non sarà applicabile l'Opzione Zero, solo allora il progetto verrà sottoposto a V.I.A. progetto poi, che se non verrà realizzato entro 5 anni dall'emanazione del Decreto, automaticamente farà decadere anche il Decreto di Compatibilità Ambientale che fosse stato rilasciato".
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Ma dopo questa corretta affermazione, poi l’Assessore, nel paragrafo finale della sua risposta, commette di nuovo l’errore di confondere la V.I.A. con la V.A.S., quando scrive:
In questa fase la Società ha già dato incarico per la preparazione della Documentazione necessaria ad avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ultimata la redazione lo studio di Impatto Ambientale sarà successivamente presentato all’ENAC che a sua volta, assumendo il ruolo di soggetto proponente, avvierà la procedura di VIA presso il Ministero dell’Ambiente.
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Nota 13:
Frase contenuta nella Delibera della Regione che come potete notare è simile, se non nella forma almeno nella sostanza, di quella riportata nella lettera dell’Aeroporto che di seguito viene riprodotta:
In tal senso, l’08/03/2007 è stato presentato ad ENAC, il documento di stesura preliminare del Piano di Sviluppo Aeroportuale che, a partire da un’analisi dello stato attuale dello scalo veronese, si pone l’obiettivo di delineare le linee guida di intervento atte a consentire il soddisfacimento della domanda di trasporto aereo a breve/medio termine (2024), ma con una visione a lungo termine. Tale procedimento viene gestito da ENAC e prevede l’attivazione della procedura di VIA su iniziativa diretta di ENAC.
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Se avete altri dubbi sulla V.I.A., in ogni caso, vi invito a rileggervi gli
Orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA e ora ci avviciamo alla conclusione e pertanto... dopo la lettura di questi documenti, dalla quale lettura sono evidenti questi fatti:

Dall’entrata in vigore della normativa V.I.A. (L.349/1986 e DPCM 377/1988) tutti gli ampliamenti e i potenziamenti dell’Aeroporto Militare aperto al traffico civile di Verona dovevano essere sottoposti a V.I.A.

Quando i potenziamenti e gli ampliamenti con opere e le infrastrutture fossero stati necessari alla parte commerciale degli Aeroporti Militari Aperti al Traffico Civile tutti questi interventi,come il potenziamento dei voli anche senza opere infrastrutturali, dovevano essere sottoposti a preventivamente a V.I.A. in quando, in questi aeroporti misti: Militari-Civili, la V.I.A. non è dovuta... solo per le opere necessarie e/o attinenti alla difesa nazionale.

Per tutto quanto all’Aeroporto Catullo è stato realizzato in opere infrastrutturali e/o potenziamento dei voli, e/o modifica di rotte di decollo, dall’entrata in vigore della Direttiva V.I.A. ad oggi deve essere realizzata una V.I.A. in... "SANATORIA".
Il Piano di Sviluppo Aeroportuale del Catullo consegnato all’ENAC l’8.03.2007 va sottoposto a V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica, alla quale V.A.S. dovranno partecipare i Comuni interessati e gli altri gestori di servizi trasportistici: Tangenziali, Autostrade, Tram, Metro e Ferrovie.

Solo dopo e qualora la V.A.S avesse avuto parere positivo, i “diversi” progetti previsti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale, prima di essere realizzati, dovranno essere sottoposti a V.I.A.

E’ evidente che per la contemporanea “compresenza” dell’Assessore Regionale, in due sedi diverse, quale quella di controllore” del rispetto delle procedure a difesa dell’Ambiente, (come Assessore all’Ambiente) e quale “controllato” di una infrastruttura che produce inquinamento (in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto Catullo) può aver indotto la Regione Veneto ad approvare una Delibera NON CONFORME alle normative V.I.A. (Emanate dalla Comunità Europea nel 1988) e NON CONFORME alle normative V.A.S. (emanate dalla Comunità Europea nel 2001).

Per concludere risulta altresì evidente che se la mancata sottoposizione alla V.I.A. di progetti, ha permesso di realizzare, nell’arco di un ventennio, opere e/o interventi senza che questi siano stati autorizzati da un Decreto di Compatibilità Ambientale presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona, tutte queste illegittimità e irregolarità possono aver creato danno ambientale, i cui responsabili vanno identificati e i danni subiti dall’ambiente e dalla popolazione… vanno risarciti, compensati e mitigati.
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Una domanda finale: "Se il Controllore “sbaglia a fidarsi” del… Controllato, “cosa farà ora” il Controllore contro il Controllato?
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Se l’Assessore Regionale ha sbagliato a fidarsi delle dichiarazioni dell’Aeroporto, della quale Società però... ne è uno dei Consiglieri di Amministrazione… chi è il responsabile? L’Aeroporto o la Regione?

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Sulla mancanza di V.I.A. e di V.A.S. dell’Aeroporto Catullo… è responsabile chi doveva controllare (la Regione) o… è responsabile chi doveva essere controllato (l’Aeroporto)?
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E dato però è certo... il sedime dell’Aeroporto Catullo per l’80% è ubicato nel territorio del Comune di Sommacampagna e la sede legale della “Catullo S.p.A.” anch’essa è nel “mio” Comune e precisamente in Via Aeroporto, 37066 Caselle di Sommacampagna e pertanto... quali sono le responsabilità del Sindaco di Sommacampagna?
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E' altrettanto evidente poi, che non si possono imputare degli "errori" e/o delle "travisature", riguardo la V.I.A. e la V.A.S. all'ultimo Direttore Generale arrivato (sopratutto se questo ha assunto queste Responsabilità Dirigenziali, solo da 13 giorni) ma.. da oggi, è evidente che quanto qui scritto, dovrebbe essere attentamente letto da tutti i Dirigenti (vecchi e nuovi) e anche dai Consiglieri (vecchi e nuovi) della Catullo S.p.A., come attentamente - quanto oggi scritto - verrà letto ed esaminato dalla Commissione Europea e dalla Procura della Repubblica alle quali autorità invierò il "link" di questo odierno messaggio.
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Questo è un esempio che... se il sottoscritto può avere accesso agli atti, (anche non tutti come nel caso dell'Aeroporto) esaminando attentamente questi documenti, poi si possono trovare degli "errori" e/o evidenziare dei "cavilli", e/o accorgersi di "errate interpretazioni"" di Norme e di Leggi.
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Un attento esame di documenti che, ad esempio, se applicato in altro campo, potrebbe far si che le... autorizzazioni rilasciate per la DISCARICA DI RIFIUTI INDUSTRIALI E SPECIALI DELLE SIBERIE... possano essere annullate, qualora e se il sottoscritto trovasse degli errori, dei cavilli e/o delle errate interpretazioni di norme e di leggi in vigore.