martedì 10 giugno 2008

Il Catullo... allerta i Parlamentari

A pagina 21 dell'Arena di oggi, c'è un "interessante" e molto significativo articolo, che qui sotto riporto:
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AEROPORTO.
Incontro con i presidenti degli scali di Verona e Brescia
Il Catullo allerta i parlamentari
Si è tenuto ieri mattina all’aeroporto «Valerio Catullo» di Villafranca l’incontro tra i presidenti degli scali di Verona e Brescia, Fabio Bortolazzi e Pierluigi Angeli, e le rappresentanze parlamentari delle tre regioni che compongono il bacino di traffico del Sistema aeroportuale del Garda.
Le ragioni di questo confronto vanno ricercate nel mutato scenario in cui la società di gestione si trova oggi a operare, con prospettive di espansione in diverse direzioni.
«Dopo la conquista della concessione quarantennale affidata al Catullo», ha detto il presidente Fabio Bortolazzi, «possiamo permetterci di ragionare in una prospettiva di lungo periodo, con importanti previsioni di investimento e di sviluppo». Ai parlamentari è stato rivolto l’invito a «cogliere tutte le occasioni che stanno rapidamente maturando».
Accanto alle opportunità che si aprono con l’arrivo della concessione per la gestione totale, sono stati illustrati i numerosi interventi infrastrutturali a cui la società sta lavorando: dal nuovo casello autostradale per una migliore immissione nelle quattro direzioni disegnate dall’incrocio dei due grandi corridoi, alla realizzazione del «people mover» tra Catullo, fiera e stazione, alla connessione diretta tra la linea ferroviaria Verona-Mantova e lo scalo veronese, fino all’impatto positivo che avrà sull’aeroporto veronese la nascita dell’autodromo di Vigasio.
La società di gestione di Verona e Brescia ha chiesto inoltre ai parlamentari di attivarsi per ridurre al minimo indispensabile i tempi burocratici e normativi di attesa, spesso responsabili della lentezza di avanzamento dei progetti.
I politici sono stati quindi invitati a prendere visione di alcuni procedimenti per cui si richiede la massima celerità di risoluzione: dal cambio di status da militare a civile di Verona, alla sottoscrizione del contratto di programma, già approvato dall’Enac nel 2007 e ancora in attesa di riesame. Da quest’ultimo capitolo, tra l’altro, dipende la revisione delle tariffe del servizio aeroportuale, ferme ormai dal 1998, con conseguenze non poco gravose sull’equilibrio economico della società.
Alla presentazione, che si è chiusa con l’impegno dei politici delle tre regioni di seguire da vicino con report aggiornati e costanti le necessità dei due aeroporti, hanno preso parte Daniele Molgora per l’area bresciana, Giacomo Santini per il Trentino, i parlamentari veronesi del Pdl Cinzia Bonfrisco e Alessandro Montagnoli per l’area veneta. C’erano inoltre la responsabile delle relazioni istituzionali del Pd, Federica Mogherini, e Federico Testa e Gianpietro Dal Moro per il Pd.
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Dopo questo articolo, è necessario aggiungere anche delle altre parole, tratte da un'altro articolo dell'Arena, a pagina 9 e evente questo titolo: «Contratti e lavoro, serve una vera svolta» in particolare riporto le parole di questo paragrafo:
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INFRASTRUTTURE. Sul tema delle infrastrutture Confindustria, ha precisato Marcegaglia «vuole regole e modalità per farle in tempi europei», e quindi «stiamo lavorando per presentare un pacchetto di misure utili in questo senso». A questo proposito la presidente degli industriali italiani ha parlato di un serio problema in Italia di «gestione del consenso». «Per ogni opera di interesse pubblico», ha detto, «nasce un comitato del "no" che blocca l’iniziativa: ci devono essere dialogo, trasparenza, comunicazione e al limite anche compensi per i cittadini della zona dove sorge l’opera, ma poi bisogna fare». Anche su questo argomento Confindustria, ha promesso Marcegaglia, presenterà una proposta al governo.
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Questi due articoli... mi hanno stuzzicato un pò... e cosi ho scritto al Presidente della Confindustria Nazionale e anche a quello di Verona. Non mi attendo risposte, ovviamente, ma io scrivo lo stesso, tanto prima e/o poi diventano allegati di supporto a qualche esposto alla Procura della Repubblica.
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L'oggetto della lettera inviata via e_mail (per risparmiare sulle raccomandate) alla Confindustria Nazionale e Veronese... è questo:
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Prima di proseguire Vi invito a leggere il testo della lettera spedita ai due Presidenti della Confindustria. Per il resto... non vorrei scrivere altro... ma sto sorridendo sotto i baffi (che non ho) e sto pensando...
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Vuoi vedere che il Presidente Bortolazzi, nemmeno sapeva che l'Autodromo del Veneto... gli avrebbe incrementato l'Aeroporto di 3 milioni di passeggeri all'anno... con 20/30.000 voli in più sulle teste dei cittadini di Caselle, se non ero io che presentavo delle Osservazioni contro l'Autodromo?
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Vuoi vedere che ora il Presidente Bortolazzi, si rende conto... che realizzare una nuova aerostazione dove voleva farla... non ha più posto dove mettere gli aerei per i visitatori per l'Autodromo... e ora deve pensare alla Nuova Aerostazione in centro pista?
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Vuoi vedere che dopo avergli segnalato dei 3 milioni in più di passeggeri... ora il Presidente Bortolazzi... deve ritirare il progetto della Großa Porkatha (il Casello sulla A22) per farne uno nuovo sulla A4?
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Vuoi vedere che il Presidente Bortolazzi ha chiamato a raccolta i Parlamentari, dopo che io avevo scritto a Loro nei giorni scorsi?
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Vuoi vedere che il Presidente Bortolazzi (ma non credo) ha letto ai Parlamentari la lettera ricevuta dalla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, che gli segnala che l'Aeroporto deve essere sottoposto alla V.I.A.?
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Vuoi vedere che ora devono rifare il P.A.T. di Sommacampagna perchè devono riprogettare il tutto con la nuova aerostazione a Centro Pista?
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Sono curioso e... aspetto di vedere... che cosa succede.

Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico

In questi mesi... mi sono sempre chiesto, perchè non viene verificato, anche... il rumore prodotto dagli aerei quando sono in sosta sul piazzale e/o sono in movimento prima di decollare o dopo l'atterraggio?
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Questa è una delle domande che mi ero posto e l'unico documento che sono riuscito ad ottenere erano della mappe "illeggibili" dove erano state indicate le curve isofoniche dell'Aeroporto.
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Da ieri scopro che tutto quello indicato nelle Linee Guida approvate dall'ARPAV era quello che mi domandavo da mesi.
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Ma ora, dopo ierei... oltre alle Linee Guida di un regolamento che è stato approvato con DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 ... scopro che esistono anche le Definizioni e gli obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/1995.
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Delle "DEFINIZIONI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI" ricopio quella parte che deve essere "letta per essere applicata" alle problematiche aeroportuali.
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Presentazione
La documentazione in materia di impatto acustico - prevista dalla LQ n. 447/95 - può essere classificata sulla base dello specifico scenario acustico che deve essere analizzato; sono previste in particolare due tipologie generali di documentazione:
- Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) (art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95);
- Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) (art. 8 comma 3 della LQ n. 447/95).
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Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)
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La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera - ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.
La DPIA deve consentire:
- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.
Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un’opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.
La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente vulnerabili. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.
La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l’esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la cui realizzazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova attività.
Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali alla data di presentazione della DPIA sia già stata rilasciata autorizzazione. In tal caso il comune dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.
Fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori limite, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di tutela indicati dalla LQ n. 447/95, si raccomanda che le amministrazioni comunali, preso atto delle valutazioni riportate nella DPIA, abbiano cura di impartire opportune prescrizioni atte ad evitare:
- che le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all’articolo 7 della LQ n. 447/95, valutati sul tempo a lungo termine, in corrispondenza delle aree nelle quali i suddetti valori siano già rispettati prima della realizzazione dell’opera o dell’avvio dell’attività;
- che le nuove opere/attività possano determinare un incremento dei livelli sonori, valutati sul tempo a lungo termine, nelle aree di quiete individuate ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 194/05.
Scopo della DPIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore.
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Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)
La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un’area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
Per clima acustico si intende l’insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l’area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.
Nel caso in cui l’opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).
Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell’area risulta idoneo alla realizzazione dell’opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell’area oggetto di indagine; in tal caso l’ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.
Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l’amministrazione comunale potrà:
- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della VPCA.
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Valutazione di Impatto Acustico (VIA)
Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un’area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della VIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore; le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione di impatto acustico, relativa ad un’opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato.
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Articolo 01: Campo di applicazione della DPIA
La DPIA deve essere redatta e prodotta alle Autorità competenti, conformemente a quanto indicato all’articolo 3 seguente, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all’avvio dell’esercizio delle relative attività:
1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade tipo: A, B, C, D, E, F
così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
4. strutture adibite ad attività produttive;
5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
8. discoteche;
9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.
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Articolo 02: Campo di applicazione della VPCA
La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo alle seguenti tipologie di opere:
9. Scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
10. Insediamenti residenziali prossimi alle opere 1) - 9) di cui all’articolo 1 precedente.
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Articolo 03: Modalità di presentazione della DPIA
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di opere che sono soggette, sulla base della vigente normativa, a Valutazione di Impatto Ambientale, gli enti locali e l’ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell’ambito dell’iter di VIA previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di opere/attività che sono soggette ad autorizzazione da parte di organi istituzionali sovraordinati, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti locali e l’ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nel corso dell’iter autorizzativo, richiedono la presentazione di una DPIA secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
Nei casi, rientranti fra quelli elencati all’articolo 1, di opere soggette ad autorizzazione edilizia, la DPIA deve essere prodotta:
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività;
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all’uso delle strutture edilizie.
Qualora la DPIA sia già stata prodotta in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, deve essere aggiornata ed integrata all’atto della domanda di autorizzazione all’agibilità, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto, e delle varianti intervenute in corso d’opera.
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di attività soggette ad autorizzazione comunale, provinciale o regionale, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
Qualora la DPIA sia stata già prodotta - in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e/o in occasione della presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità - deve essere aggiornata ed integrata all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto.
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I Comuni devono prevedere nel proprio regolamento di disciplina della attività rumorose - di cui all’articolo 6 della LQ n. 447/95 - l’obbligo di produrre la DPIA prima dell’inizio dell’attività e prima della realizzazione di modifiche quali cambiamenti di orario, di macchinari o modifiche agli impianti tecnologici, che comportino modifiche significative alle emissioni sonore, per le attività, rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 1 e per le quali non sia previsto il rilascio di specifiche autorizzazioni.
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E dopo aver letto tutto questo mi pongo, come al solito... alcune domande sull'Aeroporto e sugli insediamanti residenziali previsti nell'intorno:
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A_
Esiste una D.P.I.A. - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
B_
Esiste una V.I.A. - Valutazione di Impatto Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
C_
Esiste una V.P.C.A. - Valutazione Previsionale di Clima Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
D_
Ma il Comune di Sommacampagna, dal 1995 ad oggi, "ste cose"... non le ha mai chieste all'Aeroporto?
E_
O il comune di Sommacampagna... è troppo impegnato ad analizzare gli odori dell'inquinamento "presunto" della Nord Bitumi... sull'abitato di Custoza?

Linee Guida per l'elaborazione dell'Impatto Acustico.

Solo ieri ho scoperto che è stato approvato un nuovo regolamento dell'ARPAV, cosi denominato: Criteri per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995
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Un regolamento che è stato approvato con DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008
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Che ha definito le Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/1995.
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Un documento redatto ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001, che comprende anche le Definizioni e gli obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/1995.
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Delle "LINEE GUIDA" ricopio quella parte attinente alle problematiche aeroportuali.
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Articolo 03: Aeroporti, Eliporti e Aviosuperfici
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Comma 1: Ambito di applicazione
Il presente articolo si riferisce a tutte le infrastrutture e superfici attrezzate o comunque utilizzate per l’arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili e/o di apparecchi per volo da diporto o sportivo, ivi comprese le aviosuperfici ed elisuperfici occasionali come definite rispettivamente all’articolo 7 e all’articolo 8 del DM 01.02.2006, per le quali si preveda comunque un utilizzo ripetitivo.
Per gli aeroporti ed eliporti aperti al traffico civile, la documentazione di previsione di impatto acustico deve consentire di stimare gli indicatori previsti dalla vigente specifica normativa relativa al rumore generato dalle infrastrutture aeroportuali, nonché - per le aree esterne all’intorno aeroportuale - gli indicatori di rumore ambientale previsti dalla vigente normativa in materia di classificazione acustica del territorio comunale.
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Il Comune richiede la documentazione previsionale di impatto acustico in tutti i casi di nuovi aeroporti, eliporti, aviosuperfici rientranti fra le categorie sopra indicate, o di potenziamento o modifiche agli stessi che possano comportare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale già presenti sul territorio. Per i casi nei quali non sia previsto il rilascio di una specifica autorizzazione, il proprietario o il gestore presenta la suddetta documentazione al Comune prima di iniziare l’utilizzo dell’infrastruttura. Acquisita la documentazione previsionale di impatto acustico, il Comune ne trasmette copia all’ENAC, unitamente alle proprie valutazioni, per i provvedimenti di competenza.
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Comma 2: Informazioni identificative ed urbanistiche di carattere generale
La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, eliporti e aviosuperfici di nuova realizzazione o per quelli esistenti nei quali sia prevista la realizzazione di nuovi interventi tali da modificare la rumorosità ambientale deve contenere le indicazioni e le informazioni di seguito elencate:
a) Indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della proprietà, del gestore e della classificazione ICAO della infrastruttura;
b) Individuazione dell’area occupata dallo scalo aeroportuale o dalla aviosuperfice e descrizione delle caratteristiche delle piste;
c) Per gli aeroporti e gli eliporti aperti al traffico civile, individuazione dell’intorno aeroportuale e sua suddivisione in zone, così come definite dalla vigente normativa;
d) Individuazione dell’area di influenza definita come la porzione o porzioni di territorio - anche esterno all’area dell’intorno aeroportuale - in cui le movimentazioni di sorvolo avvengono ad una quota inferiore ai 4000 piedi o per le quali, la realizzazione della nuova infrastruttura potrebbe comunque determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione ante operam;
e) Individuazione dei comuni interessati dall’infrastruttura che presentano tutto o parte del territorio rientrante nell’aree indicate ai punti c) ed d) precedenti e indicazioni della destinazione d’uso urbanistica delle suddette aree;
f) Indicazione dei valori limite da applicare alle emissioni della nuova infrastruttura nell’intorno aeroportuale, ove previsto, e dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l’area di influenza della infrastruttura in progetto;
g) Devono essere rilevati tutti i dati informativi sul territorio, relativi alla rappresentazione geografica e topografica, distinguendo tutti gli elementi presenti, naturali ed artificiali, con particolare riguardo alle sorgenti sonore ed ai ricettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i ricettori sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) interni all’area di influenza compresa quella dell’intorno aeroportuale, ivi comprese aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione del progetto;
h) Le informazioni indicate ai punti precedenti devono essere rappresentate su una o più planimetrie orientate in scala opportuna in formato cartaceo e preferibilmente anche su supporto informatico in formato numerico o vettoriale;
i) Indicazione dei riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.
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Comma 3: Dati informativi di caratterizzazione dell’infrastruttura in progetto
La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, gli eliporti e le aviosuperfici di nuova realizzazione o per quelli esistenti nei quali sia prevista una delle seguenti condizioni:
- la realizzazione di ampliamenti o modifiche strutturali;
- incrementi significativi del numero di movimentazioni;
- cambiamenti delle procedure di decollo e/o di atterraggio.

o per i quali si intendano intraprendere attività del tipo di quelle descritte al punto b) successivo, deve contenere - oltre che le informazioni di cui al comma precedente - anche le indicazioni e le informazioni di seguito elencate:
a) Descrizione degli ausili adottati per la navigazione, delle modalità di controllo del traffico aereo, degli strumenti di assistenza e di indirizzamento del volo previsti per l’infrastruttura;
b) Indicazione delle traiettorie di decollo e di atterraggio, sia in proiezione orizzontale che come profilo verticale, con adeguata rappresentazione cartografica, e indicazione delle diverse alternative relative alle procedure di salita iniziale comprese quelle prese in considerazione per minimizzare l’impatto acustico della infrastruttura.
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c) Descrizione delle procedure antirumore da adottarsi per le operazioni di volo e per l’operatività degli aeromobili a terra e delle eventuali restrizioni operative previste;
d) Indicazione dello scenario di previsione relativo al traffico aereo giornaliero all’entrata in esercizio della infrastruttura e a 10 anni dall’entrata in esercizio con riferimento alle condizioni più cautelative di traffico;
e) Indicazione dei dati di traffico aereo riportando la distribuzione oraria, giornaliera, settimanale e durante le settimane più trafficate, delle diverse movimentazioni, suddivise in base alla classificazione degli aeromobili e alle diverse procedure di volo;
f) Indicazione delle aree adibite a sosta degli aeromobili e dei percorsi effettuati dagli aeromobili a terra;
g) Indicazione delle eventuali aree adibite a prove motori per gli aeromobili, con indicazione del numero di prove previste nell’arco dell’anno e della loro durata media, del numero massimo giornaliero di prove, ed indicazione delle procedure da adottarsi per mitigarne l’impatto acustico;
h) Indicazione delle aree adibite ad attività di manutenzione dei velivoli o ad altre attività che impiegano macchinari rumorosi, con descrizione delle installazioni impiantistiche e dei macchinari utilizzati che possono avere un impatto acustico significativo e delle relative informazioni acustiche - che consentano la stima dell’impatto acustico degli stessi sull’ambiente esterno - elencate all’articolo 4;
i) Descrizione delle installazioni impiantistiche dell’aerostazione e/o degli edifici ed insediamenti di servizio all’infrastruttura, che possano avere un impatto acustico significativo, ed indicazione delle relative informazioni acustiche - che consentano la stima dell’impatto acustico degli stessi sull’ambiente esterno - elencate all’articolo 4;
j) Descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio e delle aree destinate a parcheggio previste per l’infrastruttura in progetto. Descrizione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico veicolare indotto dall’infrastruttura e individuazione delle eventuali modifiche o varianti previste. Per la viabilità di servizio, per le aree di parcheggio e per la rete stradale esistente deve essere determinato il flusso di traffico indotto specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo, riferendosi alla movimentazione media e a quella riferita alla giornata di maggiore flusso.
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Comma 4: Modalità di realizzazione della valutazione previsionale di impatto acustico
La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, gli eliporti e le aviosuperfici di nuova realizzazione o per quelli esistenti nei quali sia prevista la realizzazione di nuovi interventi tali da modificare la rumorosità ambientale deve contenere, oltre che le informazioni di cui al comma precedente, anche le indicazioni e le informazioni di seguito elencate:
a) Stima previsionale dei livelli di rumore indotti dall’infrastruttura in progetto - riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente avvalendosi dei descrittori acustici in essa previsti con riferimento alla classificazione acustica del territorio, di competenza delle Amministrazioni Comunali - valutati al suolo specialmente in corrispondenza degli edifici, delle aree e dei ricettori indicati al punto g) del comma 2, su tutta l’area di influenza dell’infrastruttura;
b) Per gli aeroporti e gli eliporti aperti al traffico civile, individuazione delle curve isofoniche - adottando gli indicatori di rumore aeroportuale prescritti dalla specifica normativa in vigore - relative al rumore generato dalla infrastruttura in progetto;
c) La stima previsionale di cui ai punti a) ed b) precedenti deve essere riferita alle movimentazioni e agli scenari di traffico indicati ai punti d) ed e) del comma 3 precedente e deve tener conto anche delle emissioni di rumore generate dalle operazioni di cui ai punti f) ed g) e delle sorgenti sonore di cui ai punti h) ed i) del comma 3 precedente; per queste ultime sorgenti la stima previsionale deve essere condotta secondo i metodi indicati all’articolo 4;
d) Descrizione del modello di calcolo previsionale adottato per le stime riportando il dettaglio dei dati di input quali le procedure di decollo e di atterraggio, le rotte utilizzate nel modello, la distribuzione dei voli, la classificazione degli aeromobili e le operazioni compiute a terra;
e) Descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dalla infrastruttura in progetto e indicare - tramite stime previsionali e con le metodiche illustrate nell’articolo 1 - le eventuali variazioni dei livelli riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente e avvalendosi dei descrittori acustici in essa previsti in corrispondenza del territorio e dei ricettori maggiormente esposti;
f) Individuazione di un certo numero di punti, posti nell’ambiente esterno in corrispondenza dell’area di influenza e dell’intorno aeroportuale, dove realizzare campagne di misure fonometriche per la caratterizzazione del clima acustico prima della costruzione dell’infrastruttura (scenario ante operam) e durante la fase di esercizio dell’infrastruttura (scenario post operam). L’estensione dell’area indagata e il numero di punti di misura dovranno essere stabiliti sulla base dell’estensione dell’area di influenza, dell’estensione dell’intorno aeroportuale e delle criticità acustiche individuate attraverso i livelli attesi di cui ai punti a) ed b). Le misure fonometriche programmate durante la fase di post operam dovranno consentire di verificare la rumorosità indotta all’entrata in esercizio della infrastruttura dovuta al traffico aereo e alle sorgenti indicate ai punti g), h) ed i) del comma 3 precedente e le eventuali alterazioni del clima acustico di ante operam in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, di verificare le stime previsionali di cui ai punti a) ed b) precedenti e verificare gli effetti di mitigazione apportati dall’adozione delle misure o procedure antirumore individuate al punto c) del comma 3 precedente.
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Dopo aver letto tutto questo... le mie domande sono queste:
A_
Esiste... in qualche cassetto... questa documentazione da consultare?
B_
Da quanto tempo vi è l'obbligo di predisporre questa documentazione? (dal 1995)
C_
Il Comune di Sommacampagna l'ha mai chiesto all'Aeroporto tutta... "sta roba"?