mercoledì 16 gennaio 2008

Mancato svolgimento della V.I.A.

Da mesi sostengo che è mancante il Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona. E se questo documento non fosse mai stato predisposto, credo che le conseguenze per l'attività dell'Aeroporto saranno gravi. A titolo di esempio segnalo la sentenza 276-2007 del TAR della Lombardia in merito all'omissione della V.I.A. e pertanto questa merita essere segnalata.
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V.I.A. - Rifiuti - Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi - Autorizzazione - Omissione della procedura di V.I.A. - Proprietario di un’abitazione limitrofa all’impianto - Risarcimento del danno biologico-esistenziale e del deprezzamento subito dall’immobile.
Va risarcito il danno subito dal proprietario di un immobile limitrofo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi ove sia stata omessa la procedura di VIA prima dell’autorizzazione e l’impianto sia stato esercitato nonostante l’assenza della VIA (nella specie, il collegio ha condannato l’amministrazione, in solido con il titolare dell’autorizzazione, al risarcimento del danno biologico-esistenziale - degrado della qualità della vita sotto forma di sofferenza psicologica e fisica per i rumori e le altre emissioni dell’impianto e per il timore di gravi danni alla salute e sofferenza psicologica collegata all’impossibilità per la ricorrente di far valere tempestivamente ed efficacemente le proprie ragioni - nonché al risarcimento del deprezzamento subito dall’immobile a causa della vicinanza dell’impianto, posto che è stato ritenuto presumibile che la VIA preventiva avrebbe condotto a una diversa localizzazione, oltre che a diverse modalità costruttive). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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V.I.A. - Mancato svolgimento della V.I.A. anteriormente al provvedimento autorizzatorio - Violazione di legge - Indebolimento della tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi - Scelte ambientali - Principi della precauzione e dell’azione preventiva. Il mancato svolgimento della VIA prima dell’autorizzazione non costituisce una semplice irregolarità nella successione degli atti procedimentali ma è una violazione di legge che impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa amministrazione, indebolendo la tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi (proprietà, domicilio, salute, ambiente). Le scelte ambientali, peraltro, devono essere guidate in via prioritaria dai principi di precauzione e dell'azione preventiva (art. 174, par. 2 del Trattato CE) e pertanto le conseguenze negative devono essere previste in anticipo ed evitate, non semplicemente mitigate dopo che l’attività pericolosa sia già stata insediata sul territorio(cfr. il primo periodo del sesto considerando della direttiva 85/337/CEE). Se poi delle correzioni risultano necessarie una volta che l’attività pericolosa sia in svolgimento, queste in base all’art. 174 par. 2 del Trattato CE devono essere effettuate “alla fonte”, ossia immediatamente, quando è ancora possibile evitare conseguenze dannose per i singoli, la collettività e l’ambiente senza incidere su aspettative ormai consolidate dei soggetti economici (primi fra tutti i committenti e i gestori delle opere o degli impianti). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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V.I.A. - V.I.A. intervenuta in fase successiva all’autorizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti - Effetto sanante - Esclusione.
La VIA intervenuta in una fase successiva all’autorizzazione dell’impianto e all’inizio dell’attività non ha effetto sanante né rispetto ai provvedimenti di autorizzazione né rispetto all’attività svolta dai committenti o dai gestori (cfr. Corte di Giustizia Sez. II del 16 settembre 2004 C-227/01 Commissione/Spagna punto 57, sulla necessità che i soggetti interessati siano messi in condizione di esprimere il proprio parere prima che inizi l’esecuzione del progetto). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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V.I.A. - Mancanza di V.I.A. tempestiva - Giudizio risarcitorio - Estromissione del titolare dell’autorizzazione - Esclusione - Ragioni.
Nell’ipotesi di una pretesa giudiziaria non riguardante il cattivo uso di un’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali, ma direttamente riferita al titolo autorizzativo di cui è contestata la conformità al diritto comunitario in mancanza di VIA tempestivamente eseguita, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti non può essere estromesso dal giudizio risarcitorio, non configurandosi come mero controinteressato rispetto ai provvedimenti della Regione. Nella procedura di VIA, infatti, il committente è un soggetto attivo sul quale ricade l’onere di chiedere il pronunciamento delle autorità informandole del progetto e fornendo tutti i dettagli rilevanti, come previsto dal secondo periodo del sesto considerando della direttiva 85/337/CEE. La mancata richiesta dell’attivazione della procedura di VIA comporta pertanto il concorso del committente con la Regione in ordine all’insediamento sul territorio di un’attività pericolosa sulla base di atti autorizzativi inadeguati. Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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VIA - Attività illegittimamente autorizzata in mancanza di V.I.A. preventiva - Misure inibitorie - Sopravvenuta impossibilità di adozione - Ristoro sostitutivo - Risarcimento.
Quando le misure inibitorie dell’attività - illegittimamente autorizzata in mancanza di VIA preventiva - non possono più essere adottate, il risarcimento costituisce un ristoro sostitutivo, per i soggetti danneggiati, non solo nei confronti dell’amministrazione ma anche nei confronti dei titolari dell’autorizzazione, i quali beneficiano dell’assenza della VIA (cfr. Corte di Giustizia Sez. V del 7 gennaio 2004 C-201-02 Wells punti 57-58). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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Se questa sentenza del T.A.R., vale anche per l'Aeroporto Catullo di Verona... che è senza autorizzazione VIA, che fanno? Chiudono l'Aeroporto? Secondo la mia interpretazione SI. Lo devono chiudere.

Inquinamento acustico - Responsabilità Autostrada

Credo che sia molto utile riportare la Sentenza n° 23072-2005 della Corte di Cassazione relativa alle responsabilità delle Autostrade in merito all'inquinamento acustico.
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1) Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori derivante da traffico veicolare - Societa’ autostrade s.p.a. - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Configurabilità - Superati i limiti di rumorosità - Responsabilità del direttore di tronco - Sussiste - Reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art. 659 cod. pen..
La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della società autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosità oltre i quali sussiste inquinamento acustico, l’eventuale responsabilità del direttore di tronco per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - trova il suo fondamento nell’obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004 n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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2) Inquinamento acustico - Esercizio di attività fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosità - Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le fattispecie previste dal 1° e dal 2° c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada, rumori derivante da traffico veicolare.
Nell’ipotesi di esercizio di attività fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di intensità delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico, secondo la soglia di rumorosità imposta dalla normativa speciale, può procedersi all’accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 659 cod. pen. possono concorrere. Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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3) Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensità delle sorgenti sonore - Finalità delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995.
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. è pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilità penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attività fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1 °.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072

Procedimenti contro chi inquina

Sempre dal sito web: Inquinamento Acustico, ricopio queste informazioni relativi ai procedimenti: penali, amministrativi e/o civili da attuare contro chi inquina.
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La rivendicazione del disagio lamentato, in merito alle emissioni sonore, può essere assunta attraverso tre diversi ambiti, ossia quello amministrativo, penale e civile.
Quale che sia la strada migliore da intraprendere o quella maggiormente efficace è difficile stabilirlo a priori, in quanto non sempre l'ambito di intervento può essere ricondotto alla sola natura della sorgente sonora disturbante.
In linea di principio, è bene considerare che l'azione amministrativa è centrata su una serie di norme e regolamenti attraverso cui lo Stato intende garantire ai cittadini uno standard di salubrità. Attraverso questo principio la legge stabilisce delle soglie limite al rumore, distinte per le diverse tipologie di sorgenti, quali:
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali che facciano uso di impianti tecnici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria;
parcheggi;
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
aree adibite ad attività sportive e ricreative;

La rivendicazione in ambito penale coinvolge, invece, la sfera della quiete e dell'ordine pubblico. Per questo, affinché ne sussistano i presupposti è necessario che gli effetti lesivi o, semplicemente, disturbanti si dispieghino nei confronti di una pluralità di soggetti, sia in concreto, allorquando il disagio è lamentato da almeno due soggetti, sia in termini di "potenzialità", ossia nel caso in cui un solo soggetto ha segnalato il fatto ma il disagio ha, potenzialmente, interessato una pluralità di individui.
Nell'ambito penale, quindi, non è necessario riscontrare il superamento di una soglia limite per incorrere in una responsabilità soggettiva ma è sufficiente che il fatto contestato abbia, in concreto, provocato il "disturbo della quiete pubblica" (art. 659 C.P.).
Infine, l'ambito di rivendicazione civile, il quale comprende l'insieme delle attività rumorose sopra menzionate, giacché legato in primis alla tutela della salute, nonché ad una più generica tutela della proprietà privata. Ad esso è, quasi sempre, associato la richiesta di risarcimento per il danno patito, sia di tipo patrimoniale che personale (danno biologico e, in alcuni casi, danno esistenziale).

Valutazione Impatto Acustico

Dal sito Web: Inquinamento Acustico, ricopio un po di informazioni sulla "Valutazione di Impatto Acustico", dati che potrebbero essere utili al fine di ottenere un miglioramento e una mitigazione della situazione ambientale dell'intorno dell'Aeroporto di Verona.
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La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge; soluzione che, nella maggior parte dei casi, consente di ridurre significativamente i costi richiesti per la mitigazione nella fase di post-intervento.
Al riguardo, l'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede che nell'ambito delle procedure stabilite per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongano una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
A_ aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
B_ strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni;
C_ discoteche;
D_ circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
E_ impianti sportivi e ricreativi;
F_ ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Inoltre, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
ecc. ecc.
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ops... a quanto pare... è il Comune che deve chiedere la documentazione che accerti l'impatto acustico... Sommacampagna l'ha mai chiesto a qualche ente... tipo all'autostrada e/o all'aeroporto, la documentazione relativa all'impatto acustico?
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Se qualcuno volesse studiare un po le problematiche del rumore sul "Manuale delle buone pratiche sul disinquinamento acustico" del Comune di venezia, può trovare delle informazioni utili.
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Se qualche altro volesse approfondire ancora di più queste tematiche può sempre leggere il manuale "il Rumore Ambientale".

Consiglio di Stato - Sentenza n° 281-2005

Credo sia utile riportare il testo di una Sentenza del Consiglio di Stato, la n° 281 del 3 febbraio 2005, che ha respinto un ricorso presentato anche dall'Aeroporto Valerio Catullo di Verona. Sentenza relativa all’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
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Per scaricare la Sentenza 281-2005 clicca qui.
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La "sintesi" della suddetta Sentenza è qui di seguito riportata:
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1) Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli - Possibilità di valutazione differenziata - Esclusione.
E’ legittima la previsione contenuta nell’art. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui ha qualificato l’attività aeroportuale mediante rinvio all’art. 3, co. 1, lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli.
Ed infatti, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte.
Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281
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2) Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio - Attribuzione agli enti gestori dell’aeroporto - Contrasto con la L. 447/95, ove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza sull’inquinamento acustico - Esclusione - Compito tecnico-accertativo di mero rilevamento dei dati.
La previsione regolamentare di cui all’art. 2, c. 2 del D.p.r. 496/97, che affida agli enti gestori dell’aeroporto, anziché all’ente locale, la gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, non può ritenersi in contrasto con la fonte primaria (L. 447/95) laddove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza della disciplina relativa all’inquinamento acustico.
Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali, infatti, va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, co. 2, del regolamento impugnato in primo grado riconosce in capo agli enti gestori.
Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle Province e dei Comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza.
Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281
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3) Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - Art. 3, c. 1 D.p.r. 496/97 - Predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del rumore - Interpretazione.
L’art. 3, co. 1, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale “ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali ..” deve inequivocabilmente ritenersi nel senso che l’obbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non già certo in modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei limiti di emissione e di immissione.
Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281