
Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.
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Dov'è la V.I.A. dell'Aeroporto Catullo?
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Dov'è la V.I.A. dell'Interporto del Quadrante Europa?
Dov'è la V.I.A del Centro Agro Alimentare?
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Dov'è la V.I.A. dell'Interporto della ditta Corbaz?
A questo punto mi chiedo: si può "sanare" un'opera infrastrutturale che è stata realizzata senza la "preventiva Valutazione di Impatto Ambientale"?
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A quanto pare... questa "sanatoria" sarebbe impossibile da applicare, almeno a quanto dire dell'Ufficio Legale delle Regione Sicilia avente questo oggetto: "Oggetto: Porto di PPPP - Variante al Piano regolatore portuale - Assenza della preventiva valutazione di impatto ambientale - Possibile sanatoria - Quesito" ...
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Un Parere Legale... che cosi termina:
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Va infine osservato che non è possibile sottoporre la variante al P.R.G. alla procedura di V.I.A. successivamente all'emanazione del decreto di approvazione della stessa. La valutazione di impatto ambientale è infatti un meccanismo procedurale che consta di un insieme logico e temporalmente coordinato di verifiche finalizzate ad una valutazione preliminare di fattibilità in relazione alle probabili rilevanti ripercussioni che potrebbero aversi sull'ambiente e pertanto non può ipotizzarsi il suo espletamento in via di sanatoria.
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Ad ulteriore conferma, basterebbe leggere il 1° comma dell'articolo 29 del D.Lgs 4-2008 per che cosi recita:
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1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.