venerdì 17 luglio 2009

Procedura di V.I.A. - Partecipazione del pubblico secondo la L.R.V. n. 10/1999


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Nell’ambito della procedura di V.I.A. la partecipazione del pubblico è garantita:
dalla pubblicità della procedura (art. 14);
dalla presentazione al pubblico (art. 15);
dalla possibilità di presentare osservazioni (art. 16);
dall’eventuale inchiesta pubblica (art. 18, commi 4, 5 e 6).
Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo avviso di deposito, il soggetto proponente deve presentare al pubblico i contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale – SIA, concordando le relative modalità con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto (art. 15, comma 1).
Entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo avviso di deposito, chiunque può prendere visione della documentazione depositata (art. 16, comma 1) e può presentare alla struttura competente per la V.I.A. osservazioni in forma scritta sul progetto (art. 16, comma 2).
Il presidente della Commissione regionale/provinciale V.I.A., sulla base delle osservazioni presentate, può disporre un’inchiesta pubblica (art. 18, comma 4). Questa consiste (almeno) in un’audizione, da parte della Commissione e dei Comuni e delle Province interessati, di coloro che hanno presentato osservazioni; l’audizione avviene in contraddittorio con il soggetto proponente (art. 18, comma 6).
L’inchiesta pubblica è obbligatoria se richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati (art. 18, comma 5).
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Perchè l'ex Sindaco di Sommacampagna... non ha chiesto l'inchiesta pubblica per la Discarica Siberie?