lunedì 24 agosto 2009

Inquinamento Ambientale: "I Cittadini possono censurare i Sindaci". Lo sostengo da anni che si può.

Questa mattina, avevo appena terminato di sfogliare "Il Sole 24 ORE" che... nell'ultima pagina dell'allegato: "Norme e Tributi".... trovo questo piccolo articolo.
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Stuzzicato da questo testo... ho impostato su Google, un ricerca con gli estremi della Sentenza e ho anche trovato il testo del Sole 24 Ore... già trascritto. Un articolo quindi (in cui si richiama la Sentenza del TAR Puglia-Lecce n° 1786/2009) che merita essere ripreso e alcune frasi meritano pure di essere evidenziate in rosso.
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Tar Puglia. Comitati in giudizio.
I cittadini possono censurare i sindaci
Il Sole 24 Ore - 24/08/2009 (pag. 16 - Inserto)
Un comitato cittadino è legittimato ad agire contro l'inerzia del sindaco, che era stato sollecitato ad adottare ogni atto utile per prevenire, limitare ed eliminare gravi pericoli all'ambiente e alla salute. Così ha deciso il Tar Puglia-Lecce nella sentenza 1786/2009, che ha stabilito nuovi principi sulla legittimazione processuale dei soggetti interessati. Il caso riguardava un comitato cittadino che aveva chiesto al sindaco l'adozione di ogni provvedimento (comprese le ordinanze) per contrastare una grave inquinamento ambientale causato da lavorazioni industriali. Contro il silenzio rifiuto del sindaco il comitato ha proposto ricorso al Tar, e il tribunale ha accolto il ricorso, per le seguenti ragioni:
1) il potere del sindaco invocato dai ricorrenti deriva dall'articolo 217 del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che stabilisce che «quando vapori, gas o altre esalazioni (...) provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (ora il sindaco) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno»;
2) la legittimazione processuale di questo comitato deriva dall'articolo 3-ter del Codice dell'ambiente, che stabilisce che «la tutela dell'ambiente (...) deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente»;
3) Questo modello - si legge nella motivazione - «è ispirato a un modello di interazione tra poteri pubblici e soggetti non statuali (...) con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per raggiungere risultati migliori».
La sentenza è innovativa e degna di approvazione. Essa ha affermato la legittimazione processuale di questo comitato sulla base dell'interpretazione finalistica di una norma del Codice dell'ambiente; la tutela dell'ambiente si fonda sulla più ampia partecipazione di soggetti privati ai processi decisionali. Questi soggetti possono quindi operare a tutela degli interessi della collettività, anche mediante la richiesta di attivazione di poteri pubblici; da ciò deriva che essi sono processualmente legittimati per chiedere e ottenere un provvedimento sui problemi dell'ambiente.
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Da quando, il 13 Febbraio 2008 è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs n°4, più volte ho evidenziato all'EXSINDACO che avrebbe dovuto attivarsi a difesa dell'Ambiente anche con Ordinanze Sindacali, contro l'Aeroporto e le Autostrade... ma il MIOEXSINDACO... mai si è attivato.
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Oggi scopro che un T.A.R., quello di Lecce... mi da ragione e quindi credo che oggi il Nuovo Sindaco debba attivarsi e sostituirsi all'EXSINDACO nella difesa dell'Ambiente.
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In merito alla Sentenza del TAR, interessante anche questo articolo tratto da ANCITEL, il sistema telematico dell'Associazione Comuni d'Italia, che con questo titolo: Il nuovo modello di “governance ambientale” presuppone che i soggetti privati possano agire, a tutela degli interessi della collettività in materia ambientale e sanitaria, anche mediante la richiesta di attivazione di determinati poteri pubblicistici – Tar per la Puglia sede di Lecce 1786/2009, evidenzia alcune considerazioni, tra cui queste:
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La controversia in commento si è accesa allorquando un comitato cittadino ha chiesto al Sindaco di un Comune pugliese l’adozione di ogni atto utile ad evitare la grave situazione sanitaria dovuta all’inquinamento ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni di tipo industriali.
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Ebbene, a norma del citato art. 217 “quando vapori, gas o altre esalazioni … provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno”. Il sindaco agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, anche in caso di persistente inerzia dei competenti organismi regionali e statali nelle suddette materie: dunque, l’oggetto proprio dell’istanza di cui si chiede in questa sede l’adempimento.
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Poi mi sono collegato su Ambiente Diritto e ho trovato anche il testo della Sentenza 1786 del TAR Puglia-Lecce cosi sintetizzata:
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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 luglio 2009, n. 1786
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INQUINAMENTO - Industrie insalubri - Poteri del Sindaco ex artt. 216 e 217 TUS - Discrezionalità - Presupposti - Mancato esercizio - Sanzioni penali - Presenza di norme specifiche in materia di inquinamento - Rilievo - Esclusione.
Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. n. 1265/1934, il sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento: tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 16 dicembre 1997, n. 1754). Presupposto per l’esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria ed ambientale (ASL, ARPA), nei sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 della legge n. 241 del 1990. Tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti determina tra l’altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d’ufficio, è tuttora esercitabile anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento. Pres. Ravalli, Est. Santini - Comitato C. (avv. Russo) c. Comune di Taranto (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07/07/2009, n. 1786
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INQUINAMENTO - Art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 4/2008 - Governance ambientale - Gestione dei beni ambientali caratterizzata dalla cooperazione tra poteri pubblici e attori non statuali - Coinvolgimento dei soggetti interessati - Fattispecie: legittimazione di un comitato alla richiesta di attivazione dei poteri ex art. 217 T.U.S.
L’art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), come introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008, rubricato “principio dell’azione ambientale” consacra il modello di “governance ambientale”, ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo diversamente caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall’altra parte (realtà economica e realtà sociale). La governance ambientale presuppone, in chiave di progressiva democratizzazione dei processi decisionali in subiecta materia e nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art., 118, quarto comma, Cost., necessità di visione comune intorno ad un problema, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per raggiungere risultati migliori (nella specie, il Tar ha ritenuto che un comitato cittadino fosse pienamente legittimato a richiedere l’attivazione dei poteri sindacali di cui all’art. 217 TUS). Pres. Ravalli, Est. Santini - Comitato C. (avv. Russo) c. Comune di Taranto (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07/07/2009, n. 1786.
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Le Industrie Inquinano?... Il Sindaco deve intervenire.
Il Quadrante Europa inquina?... Il Sindaco deve Intervenire.
Le Autostrade inquinano?... Il Sindaco deve intervenire.
L'Aeroporto Catullo inquina?... Il Sindaco deve intervenire.