sabato 25 luglio 2009

V.I.A. & V.A.S. - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, Sentenza n. 225 (e altre Sentenze)

Ieri ho scoperto una interessante sentenza che qui sotto ricopio evidenziando in colore rosso alcuni degli aspetti che meritano essere evidenziati... sopratutto se rapportati alla V.I.A. (dei progetti) e alla V.A.S. (Piani di Sviluppo) dell'Aeroporto e dell'Interporto di Verona.
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V.I.A. - V.A.S.
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TUTELA DELL'AMBIENTE - Tutela dell’ambiente - Contenuto oggettivo e finalistico - Competenze - Stato - Fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela - Limite all’esercizio delle competenze regionali - Livelli di tutela più elevati.
La materia “tutela dell'ambiente” ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). Sullo stesso bene (l'ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) “concorrono” diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009). Secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce “limite” all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). E’ peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente.
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TUTELA DELL'AMBIENTE - DIRITTO SANITARIO - Salubrità dell’ambiente e salute umana - Competenze - Oggetti differenti - Stato e Regione.
Strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. E' da sottolineare, comunque, che le due competenze hanno oggetti diversi: per l'appunto, l'ambiente e la salute, e che la fissazione, da parte delle Regioni, di livelli più elevati di tutela ambientale ai fini della tutela della salute umana solo indirettamente produce effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente tutelato dalle norme statali. Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto.
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VIA - VAS - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Materia della “tutela dell’ambiente”.
Gli istituti della VAS e della VIA, procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”, rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s).
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VIA - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - Delega implicita all’attuazione della direttiva 2003/35/CE - L. n. 62/2005 - Tacita abrogazione della L. n. 308/2004 - Esclusione.
La legge delega n. 308 del 2004 autorizza, specificamente, il Governo alla piena attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) (art. 1, comma 9, lettera f) e, in via più generale, indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lettera e). Deve, pertanto, ritenersi che essa, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
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TUTELA DELL'AMBIENTE - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - L. n. 62/2005 - Tacita abrogazione della L. n. 308/2004 - Esclusione - Esercizio della delega oltre il termine definito dal legislatore - Inconfigurabilità.
La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento. Non può di conseguenza sostenersi che, con il d.lgs. n. 152/2006, la delega sia stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore.
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VIA - Vas - Materia di appartenenza - Tutela dell’ambiente - Fondamento.
La valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente (cfr. sentenza Corte Cost. n. 398 del 2006). Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.
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VIA - Vas - Art. 7, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Piccole aree a livello locale - Distinzione tra aree di livello sovra comunale, comunale o infracomunale - Inesistenza.
L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.
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V.I.A. - Vas - Art. 7, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Modifica ex d.lgs. n. 4/2008.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 3 del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS. E’ infatti la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale; la sottoposizione a VAS di piani o programmi è inoltre da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening. E' da sottolineare, comunque, che la questione non si pone più dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, per il quale la Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non effettua più il c.d. screening, svolto, invece, dall'autorità regionale competente in ordine alla valutazione ambientale.
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VIA - Vas - Art. 10, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Pubblicazione, informazione e partecipazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Interpretazione.
L'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi. La questione di legittimità costituzionale di tale norma non è fondata . La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
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VIA - Vas - Art. 12, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 - Giudizio di compatibilità ambientale - Natura - Presupposto per la prosecuzione del procedimento - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma. il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.
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VIA - Vas - Artt. 16 e 17 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di leale collaborazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento al principio di leale collaborazione, è infondata. Infatti, la VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale”, rientra nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione statale competente.
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VIA - Vas - Artt. 21 e 22 d.lgs. n. 152/2006 - Sottoposizione a VAS dei piani o programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali - Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Competenza legislativa esclusiva statale.
L'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali. Il successivo art. 22, prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda. La questione di legittimità costituzionale di dette norme, in riferimento agli artt. artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione è infondata, in quanto lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
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CHI INQUINA PAGA
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Ma anche questa altra sentenza merita una adeguata attenzione con delle necessarie evidenziazioni:
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INQUINAMENTO - Principio comunitario “chi inquina paga” - Imputazione del costo del danno - Cost-benefit analysis.
Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.
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INQUINAMENTO - Principio “chi inquina paga” - Interpretazione anteriore al d.lgs. n. 152/2006 - Valore programmatico - Parere Cons. Stato n. 3838/2007 - Piena vigenza del principio.
Prima della riforma della materia operata per mezzo del Decr. Legisl. n.152/2006, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che il principio “chi inquina paga” avesse valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno. Tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere (Cons. Stato, sez. consult., 5.11.2007, n.3838) circa l’inserimento nel Codice dell’ambiente dei principi di prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del principio “chi inquina paga” nonché del principio precauzionale, nessuno più dubita della piena vigenza del principio “chi inquina paga” in tutti i procedimenti amministrativi in corso laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi.
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INQUINAMENTO - d.LGS. N. 152/2006 - Principio della sostenibilità dei costi - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione - Decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale - Attività istruttoria e apparato motivazionale.
Il Decr. Legisl. n.152/2006 rimarca, sotto il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi, che è correlato al principio di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il principio di proporzionalità, non potendo prefigurarsi la prevalenza di uno sull’altro, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite - in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile.
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INQUINAMENTO - Maleodoranze - Regione Campania - Sistema di abbattimento - Linee guida.
La legislazione italiana non prevede un valore limite negli ambienti di vita per le maleodoranze, mentre la Regione Campania contempla un sistema di abbattimento attraverso Linee guida pubblicate sul BURC del 16/2/2004.
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DANNO AMBIENTALE - Responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa - Presupposto causale - Inquinamento imputabile all’impresa e alla sua attività - Bonifica - Responsabilità “da posizione”.
In tema di danno ambientale, si è sostenuto che la responsabilità oggettiva sarebbe più efficace nel tutelare il valore dell’ambiente, rispetto al modello tradizionale della responsabilità per colpa; in altri termini, considerato l’attuale livello di sviluppo tecnologico e commerciale, sarebbe necessario addossare i rischi per danni in capo a coloro che possiedono i mezzi per farvi fronte e, soprattutto, hanno un potere di controllo sulle fonti produttive di rischi, effettivi o anche solo potenziali, per rendere effettiva la prevenzione e, in caso di accadimenti lesivi, la ristorazione delle posizioni soggettive, private o pubbliche, eventualmente incise. Tuttavia la natura “oggettiva” della responsabilità non esclude certamente che si debba verificare ed accertare il presupposto causale della stessa, ossia l’avvenuto inquinamento “imputabile” come nesso eziologico all’impresa ed alla sua attività, tanto più che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica - ovvero del danno ambientale - possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 20.7.2007, n.1254).
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INQUINAMENTO - Bonifica - Obblighi - Risarcimento in forma specifica - Sanzioni amministrative - Responsabilità oggettiva - Esclusione.
Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma.
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INQUINAMENTO - Diritto alla salute - Diritto di libertà economica e di iniziativa d’impresa - Equo contemperamento.
Il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia.
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COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
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Concludo questo messaggio con questa ultime sentenza, che completa le considerazioni odierne, su: "V.I.A. & V.A.S. - "Chi inquina paga" - "Costituzione di parte Civile".
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ASSOCIAZIONI E COMITATI - Danno ambientale - Legittimazione processuale - Associazioni ambientaliste, anche non riconosciute ex art. 13 L. n. 349/86 - Costituzione di parte civile - Requisiti - Continuità dell’azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo.
Poiché nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell’ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo). Ne deriva che le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente. (v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).
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Questa ultima sentenza potrebbe darmi ragione qualora il sottoscritto volesse costituirsi "PARTE CIVILE" in un eventuale processo su eventuali inquinamenti che qualcuno dovrebbe pagare... per il principio "CHI INQUINA PAGA" che fossero conseguenti ad eventuali irregolarità ed illegittimità commesse dall'Aeroporto Catullo [EU-PILOT 240/08/ENVI] e/o dall'Interporto Quadrante Europa [EU-PILOT 488/09/ENVI] in merito alla "V.I.A. e V.A.S."?