giovedì 22 novembre 2007

Obbligo del V.I.A per l'Aeroporto


Da mesi, se non anni, sostengo che l'Aeroporto Civile: Valerio Catullo, prima di procedere a tutti gli ampliamenti che, per stralci, ha effettuato in questi ultimi anni... avrebbe dovuto sottoporre i progetti alle procedure della Valutazione di Impatto Ambientale per ottenere poi il Decreto di Compatibilità Ambientale... all'interno del quale sarebbero state stabilite le opere di mitigazione ambientale... fino ad oggi mai eseguite.
E, chi avrebbe dovuto vigilare su questo importante aspetto, in particolare prima di concedere le autorizzazioni edilizie ad ampliare, questi... avrebbe dovuto essere il nostro Sindaco, perchè "a titolo precauzionale e a fine di tutela della salute dei cittadini in applicazione del comma 5° dell’art. 50 del Dlgs 267/2000 , al Sindaco - in quanto rappresentante della comunità locale - è d'obbligo emettere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell’ambito sanitario e dell’igiene pubblica".
Il testo esatto di detto comma è questo: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".
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Le scusanti "verbali" sino ad oggi ascoltate, sono queste: "essendo l'aeroporto di Villafranca un Aeroporto militare aperto al traffico civile, la procedura V.I.A. non è dovuta". E questo crea danno alla salute della nostra popolazione.
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Solo oggi, in merito a questo aspetto, ho trovato la sentenza C-435/97 della Corte Europea, che in merito ad una serie di questioni, in particolare quando si è in presenza di aeroporti militari aperti al traffico civile... cosi recita:

64. Con la quinta questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 1, n. 4, della direttiva vada interpretato nel senso che un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale, rientra nel campo di applicazione della direttiva.
65. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva, questa «non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale». Tale disposizione esclude quindi dal campo di applicazione della direttiva, e pertanto dalla procedura di valutazione in essa prevista, i progetti intesi ad assicurare la difesa nazionale. Tale esclusione introduce quindi un'eccezione alla regola generale di previa valutazione d'impatto ambientale posta dalla direttiva e, di conseguenza, deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva che possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione solo i progetti la cui finalità principale sia di difesa nazionale.
66. Ne consegue che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva progetti come quello in questione nella causa a qua, il cui principale obiettivo, come risulta dal fascicolo, consiste nella ristrutturazione di un aeroporto per renderlo utilizzabile a fini commerciali, benché esso sia utilizzabile anche a fini militari.
67. Occorre pertanto così risolvere la quinta questione: l'art. 1, n. 4, della direttiva va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.
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Io sostengo che il V.I.A. "è dovuto" ed è d'obbligo, ma il Sindaco, che dovrebbe difendere la nostra salute, nei confronti dell'Aeroporto, non si attiva a chiedere il rispetto della normativa.
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Per ulteriore precisazione... segnalo che l'Aeroporto di Montichiari, che era un Aeroporto Militare, al fine di riuscire ad aprirsi ai voli commerciali, ha dovuto chiedere ed ottenere il Decreto di Compatibilità Ambientale.
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Altri Decreti di Compatibilità Ambientale già rilasciati per altri Aeroporti, li avevo segnalati su questo altro messaggio:
Decreti VIA - la Compatibilità Ambientale e le Responsabilità Sanitarie inerenti
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Per approfondire, qui puoi scaricare la sentenza n° 435 del 1997 della CORTE EUROPEA.