mercoledì 11 giugno 2008

Consiglio Comunale e Autodromo del Veneto.

Prima o poi, i Consiglieri comunali di Sommacampagna si troveranno a "studiare per Noi" e saranno chiamati ad "affrontare i problemi della Nostra popolazione", in queste condizioni (vedi foto).
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E a questa situazione ci arriveremmo presto, a causa dell'inquinamento ambientale che impatta negativamente sul nostro territorio, ma di cui è meglio non parlarne... magari ingigantendo a dismisura i normali odori che si producono vicino alle fabbriche... vedi il "casinò" che stanno facendo il Val di Sona.
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Noi di Caselle però, abbiamo il Catullo, che potremmo paragonarlo ad una grossa fabbrica, e quindi in merito a questo "insediamento", l'altro ieri, il Presidente dell'Aeroporto, si era cosi espresso:
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Accanto alle opportunità che si aprono con l’arrivo della concessione per la gestione totale, sono stati illustrati i numerosi interventi infrastrutturali a cui la società sta lavorando: dal nuovo casello autostradale per una migliore immissione nelle quattro direzioni disegnate dall’incrocio dei due grandi corridoi, alla realizzazione del «people mover» tra Catullo, fiera e stazione, alla connessione diretta tra la linea ferroviaria Verona-Mantova e lo scalo veronese, fino all’impatto positivo che avrà sull’aeroporto veronese la nascita dell’autodromo di Vigasio.
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Quando l'Aeroporto parla di "impatto positivo"... io mi tocco i "dardanelli"... perchè tutte le positività che vengono annunciate per l'Aeroporto... come conseguenze... hanno degli impatti negativi su Caselle e sulla qualità di vita e della salute pubblica dei residenti.
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Per fortuna quindi che c'è un problema di cui non dobbiamo preoccuparci a Caselle... Sono gli odori "presunti" della Nord Bitumi... che "odorerebbero" fino a Custoza e "odorerebbero" fino a Santa Lucia... Si vede che perfino gli "odori" della Nord Bitumi evitano Caselle... Immagino quindi i "pensieri degli odori"... quando passano sopra Caselle per andare a depositarsi su Santa Lucia... Meglio andare oltre, questi qui sotto sono già nella m... teniamo duro... andiamo a Santa Lucia. E cosi di questi presunti odori... a Caselle... nessuno se ne è mai accorto che esistano. Ci passano sopra... e vanno oltre.
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Ma torniamo all'Aeroporto e immagino quindi un Consiglio Comunale... con dei tipi magrolini... come riprodotti in foto.
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E quindi diventiamo seri e parliamo dell'oggetto di questo messaggio.
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Ieri il Consiglio Comunale di Mozzecane si doveva riunire per discutere in merito alla V.I.A. dell'Autodromo.
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Oggi alle 18,30 si riunisce il Consiglio Comunale di Nogarole Rocca per discutere: Valutazione Impatto Ambientale Autodromo del Veneto.
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Sempre oggi alle 21,00 si riunisce anche il Consiglio Comunale di Erbe, con all'O.d.G.: "domanda al progetto preliminare del Motorcity.
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Domani sera alle 20,30 anche il Consiglio Comunale di Villafranca si riunisce per discutere dello stesso argomento... "la V.I.A dell'Autodromo".
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Poi si esprimeranno anche i Consigli Comunali di Trevenzuolo e di Vigasio, sempre in merito alla V.I.A. dell'Autodromo, ma essendo loro soci della società proponente, immagino già l'esito del voto consigliare.
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L'unico consiglio Comunale che non si esprime sugli "impatti positivi" che avrà l'Autodromo sull'Aeroporto e sui territori circostanti... è il Comune di Sommacampagna.
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L'ultimo giorno entro il quale i Consigli Comunali sono tenuti ad esprimersi in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'Autodromo del Veneto, è il giorno 15 Giugno, e il mio Sindaco, dovrebbe convocare il Consiglio Comunale anche perchè in data 5 Giugno con prot. N. 8956 il sottoscritto ha presentato: Osservazioni alla V.I.A. dell'Autodromo del Veneto .
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Oggi ne abbiamo 11, con una Convocazione d'Urgenza, potrebbe ancora essere riunito il Consiglio Comunale di Sommacampagna... entro il termine utile.
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Un Consiglio Comunale che oltre a esprimersi in merito alla V.I.A. dell'Autodromo del Veneto, potrebbe anche esaminare quali sarebbero gli "impatti positivi" come annunciati dal Presidente dell'Aeroporto Catullo.
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Immagino quali possono essere gli "impatti positivi" generati da 3.000.000 di nuovi passeggeri e di 20/30.000 nuovi voli per l'Aeroporto. Lo immagino bene. Quindi immagino bene le positività dell'Autodromo che ricadranno sull'Aeroporto.
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Piccolo dettaglio poi... se quei 20/30.000 voli... atterreranno e decolleranno al Catullo... in una nuova aerostazione... a meno di 500 metri da casa mia... ma questo è solo un dettaglio.
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Potrei andare ad abitare a Trevenzuolo... se l'Autodromo verrà realizzato... Ma non potrò nemmeno presentare il mio C.V. per essere assunto a lavorare la... in quanto sono allergico alle zanzare... che sono ghiotte del mio sangue e mi mangerebbero vivo.
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Immaginate quante zanzare si "spiaccecheranno" sulle visiere dei piloti durante le gare dell'Autodromo?
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E immaginate anche i bachetti dei venditori ambulanti, fuori dall'Autodromo, che invece di vendere magliette di "sciumacher"..., venderanno i "zampironi" e l'Autan per gli spettatori per difendersi dalle zanzare durante le gare... Zanzare in quantità industriale, che a quanto pare... sono presenti in quelle zone?

Inquinamento da rumore... e i poteri del Sindaco

Come al solito... casualmente quando cerco qualcosa su internet... mi escono delle cose interessanti di tutt'altro genere... che poi devo leggere e spesso ripubblicare qui sul blog.
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L'articolo che oggi vorrei riproporre è questo: Il potere di ordinanza del Sindaco ex articoli 50, comma 5°, e 54, comma 2°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
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Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale; egli, pertanto, è legittimato 1, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza o meglio per far fronte ad un pericolo imminente ed attuale.
In alcuni casi, però, il comma 8 dell'articolo 54 del d.lgs 267/2000 individua anche il Prefetto come organo statale competente ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti. Ciò può avvenire quando il Sindaco omette di adottare tali ordinanze e così la legge accorda all'autorità Prefettizia il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario che agisce, in forma diretta ed a spese dell'ente, per l'adempimento delle funzioni stesse.
L'articolo 50, comma 5°, D.Lgs. 267/2000 si collega con l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 il quale al comma 2° dispone che il Sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti con lo scopo, la finalità di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità. Tuttavia, l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti
2 ha carattere eccezionale e presuppone che, per salvaguardare le esigenze della popolazione locale, non possa farsi fronte con gli strumenti ordinari alla situazione di pericolo imminente ed attuale. Infatti, il presupposto della contingibilità ricorre quando si è in presenza di un evento del tutto abnorme, accidentale, eccezionale, del tutto inaspettato da parte dei consociati (cittadinanza). In sostanza, gli articoli 54 e 50 T.U. attribuiscono al Sindaco lo stesso tipo di potere; il primo fa riferimento ad un'ipotesi più generica, ossia alla tutela dell'incolumità dei cittadini. Il secondo, invece, fa riferimento ad un ambito circoscritto e più delimitato, ovvero la sanità e l'igiene pubblica.
Le ordinanze del Sindaco si caratterizzano per la loro temporaneità, anche perché è necessario che l'ordinanza indichi un preciso termine finale. Infatti, ritengo che sia illegittimo il ricorso da parte del Sindaco al potere di ordinanza contingibile ed urgente allorquando il provvedimento, in relazione alle sue finalità, rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti, eccedendo le finalità del momento, ed appaia destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi. Tuttavia, affermo che non è questa una regola generale da adottare e da seguire per ogni singolo caso. Infatti, l'ordinanza non deve necessariamente avere il carattere della provvisorietà, in quanto il suo connotato essenziale è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione provocata dall'evento straordinario. È del tutto ovvio il fatto che, nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti non esiste, in astratto, un parametro di valutazione fisso da seguire. Quindi, la soluzione va individuata caso per caso, in base alla natura dei rischi e dei pericoli da fronteggiare. La durata dell'ordinanza è determinata nient'altro che dalle c.d. “esigenze obiettive” della fattispecie concreta
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Altro carattere che identifica le ordinanze in oggetto è proprio quello della c.d. proporzionalità. Quest'ultimo carattere fa obbligo ad ogni autorità amministrativa di prescegliere e di adottare nell'esercizio dei propri poteri lo strumento meno gravoso a carico dei soggetti destinatari.
Alle considerazioni sopra riportate bisogna aggiungere che, in base al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, tutte le ordinanze del Sindaco debbono essere anche adeguatamente motivate in modo stringente ed approfondito
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A questo punto della trattazione ritengo opportuno specificare le materie che sono oggetto del potere di ordinanza da parte del Sindaco. Il capo dell'amministrazione comunale è legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento ambientale. Infatti, egli, anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento, conserva i poteri di cui all'articolo 13, comma 2°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Questo sta a significare che il Sindaco, legittimamente, può ordinare, dove esistano specifici pericoli per la salute pubblica che impongono interventi immediati, la cessazione di attività lavorative nocive e dannose per la salute pubblica; il tutto, finché non siano stati adottati gli strumenti ed i meccanismi idonei ad eliminare la predetta situazione e ripristinare, così, lo status quo ante. Classici esempi di tali provvedimenti possono essere le ordinanze emanate a seguito dell'insorgere di epidemie o che stabiliscono la temporanea non potabilità dell'acqua.
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Altra situazione in cui il Sindaco può esplicare il suo potere di ordinanza è data dall'inquinamento acustico. Pertanto, egli, in qualità di capo dell'amministrazione comunale, può adottare i provvedimenti che ritenga più idonei ed opportuni in tale materia. Il Sindaco, in presenza di urgenti ed indifferibili necessità della salute pubblica, può ordinare di contenere, di limitare o persino di eliminare tutte le reali fonti delle emissioni sonore.
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Un'altra materia che legittima il Sindaco ad emanare ordinanze è quella dei c.d. rifiuti. Un esempio può essere fornito dall'ordinanza attraverso la quale il Sindaco impone al proprietario di un'area di bonificarla, in relazione a rifiuti tossici e nocivi su di questa giacenti. In tal caso l'ordinanza non ha carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo ripristinatorio 5 dello status quo ante. In sostanza l'ordinanza è indirizzata per ottenere la rimozione dell'attuale stato di pericolo e per prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante ed alla salute pubblica degli abitanti nelle zone limitrofe.
Altro profilo da analizzare per le ordinanze è quello legato alla responsabilità, di fronte all'ordinamento giuridico, per colui il quale le pone in essere. In questo caso, ovvero nell'ipotesi in cui tali ordinanze cagionino un danno alla collettività ed alle persone destinatarie del provvedimento, unico responsabile sarà sempre lo Stato, poiché il Sindaco agisce in qualità di ufficiale del Governo
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In conclusione, mi accingo ad esporre del sistema sanzionatorio collegato all'inosservanza delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge. Tale sistema sanzionatorio si basa e trova il suo fondamento nell'articolo 7bis, comma 1bis (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modif. dalla L. 116/2003) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, dalla inosservanza dell'ordinanza del Sindaco ne discende la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dai 25 euro a 500 euro
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Un ultimo aspetto della materia riguarda l'individuazione dell'organo giurisdizionale legittimato a sindacare nel merito le ordinanze. Si può affermare che in relazione alle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco, quale ufficiale del Governo, a tutela dell'incolumità pubblica, sussiste la giurisdizione di merito del giudice amministrativo in virtù del combinato disposto dell'art. 7, L. TAR, e dell'art. 1, T.U. n. 1958/1924. Pertanto, alla luce di quanto esposto, tali ordinanze possono essere pienamente sindacate dal giudice amministrativo con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed all'attendibilità istruttoria ovvero alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate.
Avv. Alessandro Amaolo
www.avvocatoamaolo.com
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Ho ricopiato questo articolo... per terminare questo messaggio con delle domande...
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L'Aeroporto sta creando inquinamento acustico?
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Se SI... perchè il mio Sindaco non interviene?
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L'Aeroporto è senza la Valutazione di Impatto Acustico?
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Se SI... perchè il mio Sindaco non interviene?
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Se NON l'ha fatto... perchè il mio Sindaco non interviene?
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Se il Sindaco non interviene... perchè il Prefetto... non commissaria il comune?
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