Caselle, lì 26 Aprile 2007
Oggetto: Addizionale “Comunale” sui diritti d’Imbarco.
Ieri… 25 aprile, mentre archiviavo le “spese sostenute” per un viaggio in aereo, mi sono accorto di una “tassa” che avrei pagato al “Comune di Sommacampagna, e che era compresa nel prezzo del biglietto dell’aereo. Lo strano era che, avrei pagato una: “tassa comunale”. Ovviamente la parola “comunale” mi aveva insospettito, in quanto non ero al corrente di questa “imposizione locale”, e cosi ieri … scrissi questa e_mail all’Ufficio Tributi del Comune.
From: sandriben
To: ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it
Sent: Wednesday, April 25, 2007 4:18 PM
Subject: Domande sulla Tassa Comunale
Spett. Ufficio Tributi
Era da un po di anni che non prendevo un aereo, e Lunedi scorso mi sono recato a Roma, con un Volo Meridiana...
Tra le varie tasse: supplemento carburante, 25,00 € - controllo passeggeri, 1,81 € - tassa d'imbarco, 5,58 € - crisis surchage (???) 6,00 € - controllo bagagli 1,10 € e IVA su tasse d'imbarco 1,10 € , ho scoperto una novità: che c'è anche una "tassa comunale" di 2,50 €. (tutte le suddette tasse si pagano due volte, una all'andata e poi al ritorno)
Le mie domanda sono queste:
Se dal Catullo partono 3.000.000 di passeggeri e ad ogni uno si fa pagare 2,50 € qualcuno incassa 7.500.000 € ? Se la somma di 2,50 € è destinata a "Tassa Comunale" come viene ripartita questa tassa tra i Comuni del Catullo? Se il comune di Sommacampagna avesse da incassare parte di questa tassa come viene destinata questa somma?
Distinti saluti
Beniamino Sandrini
Dopo aver scritto l’e_mail, ovviamente… non sono rimasto in attesa di risposta dall’Ufficio Tributi e ho iniziato una mia ricerca sul web al fine di recuperare alcune risposte ai miei dubbi e sul sito web dell’ADUC ho trovato qualcosa che parlava proprio di questa tassa: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/leggienorme/legg_mostra.php?id=49168
PRINCIPALI CODICI IDENTIFICATIVI DI TASSE E CORRISPETTIVI PRESENTI SUL BIGLIETTO AEREO
IT tassa d’imbarco reiterata da ultimo con D.M. del 14 novembre 2000
EX tassa sicurezza sui bagagli da stiva introdotta con D.M. 14 marzo 2003
VT tassa di controllo sui bagagli a mano stabilita dal D.M. 5 luglio 1999 pari a € 1,81
FN I.V.A. sui tre corrispettivi sopra indicati
HB addizionale disposta dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 di competenza comunale, pari a € 1,00
XT per ragioni di spazio, cumula nella casella dedicata del biglietto aereo alcune delle precedenti tasse
YR corrispettivo per servizio vendita che varia a seconda del canale prescelto
YQ codice unico per costi di sicurezza/assicurazione (crisis surcharge) e carburante (fuel surcharge)
Ho quindi scoperto che questa “tassa”, impropriamente denominata “Comunale”, era stata istituita-introdotta dalla legge Finanziaria del 2004, dove all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si può leggere:
Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili.
L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Una tassa “Comunale”, del quale importo, fino a 30 milioni di euro, questo viene tutto introitato dallo Stato e delle somme eccedenti (i 30 milioni) solo il 20% viene ripartito ai “comuni” sulla base del sedime aeroportuale.
Dopo aver trovato queste prime informazioni, ovviamente ho subito notato la differenza tra 1,00 € come scritto sulla Legge e sul sito dell’A.D.U.C. e… sui 2,50 € pagati dal sottoscritto. Successivi miei controlli su biglietti aerei di altre compagnie mi hanno confermato che ad oggi, la “tassa comunale”, inserita nel costo del biglietto aereo è di 2,50 €.
Visitando questo sito:
Secondo questi dati, nel 2005, i passeggeri imbarcati sarebbero stati circa 56 milioni, che avendo pagato 1,00 € cadauno, avrebbero versato 56.000.000 di euro. Detratti i 30 milioni di euro, che vanno direttamente allo stato, (per fortuna che questa sarebbe stata una tassa comunale) sarebbero rimasti 26 milioni da distribuire secondo la legge.
Ma per il 2005 (dal pagina web) le somme destinate ai Comuni sono state di quasi 8,5 milioni di euro. Visti i numeri riportati sulla pagina web… Visto che di “tassa comunale” invece di 1,00 € ne ho pagato 2,5.. mi sono accorto che i “conti non mi tornano più” e cosi ho continuato la mia ricerca.
Ho cosi scoperto che nel 2006, il Comune di Sommacampagna ha incassato 160.000 euro e che per il 2007 per lo stesso capitolo di entrate è stata prevista una somma di 190.000 euro. Ma, visto che questa “tassa comunale” era stata istituita per il 2004, non ho ancora trovato quanto il comune ha incassato per quel anno.
Continuando la mia ricerca, ho poi scoperto il Decreto Legge n° 7 del 31 Gennaio 2005 che cosi recita:
Art. 6-quater. Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicem-bre 2004, n 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante: «Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. come modificata dal decreto-legge qui pubblicato e' il seguente:«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
- Il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285) e' il seguente:
«Art. 1-ter. 1. E istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.».
Da un euro di spesa ora sono arrivato a capire che ne avrei dovuto spendere 2,00 € di “tassa comunale”, ma non sono ancora arrivato a capire perché, invece, ne avevo spesi 2,50 di euro. Finalmente, sul sito dell’aeroporto di Catania:http://www.aeroporto.catania.it/upload/users/file/flyer_trasparenza.pdf sono riuscito ad avere una risposta:
Vi è poi un'Addizionale, ai sensi di legge, di competenza comunale e dei Ministeri del Lavoro, Interni e Politiche Sociali, pari a €2,50, composta di quattro voci così distribuite:
€ 1,00 a favore dei comuni dell’area aeroportuale e del finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali (Enav);
€ 1,00 a supporto del personale del settore del trasporto aereo in caso di cassa integrazione o mobilità, come importo da elargire a sostegno della riduzione della retribuzione;
€ 0,50 a sostegno dei costi sostenuti per il presidio dei Vigili del Fuoco in aeroporto.
Ovviamente tutto quanto come sopra cosi scritto, è ben diverso dalla “proposta di legge” e di come questa era stata ideata e proposta dall’A.N.C.A.I: http://users.libero.it/ancai/downloads/ancai_notiziario_2002_3.pdf Associazione di cui il Comune di Sommacampagna, tra l’altro, ne è anche socio.
A quanto pare, qualche problema nella “suddivisione” degli introiti di questa addizionale “comunale” ci deve essere stato, se il Ministero dell’Interno, con Decreto del 8.5.06 (pubblicato sulla G.U. n° 113 del 17.5.06) cosi determina:
Modalita' di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeropor-tuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;
Considerato che la stessa disposizione prevede che le somme a tale titolo versate al bilancio dello Stato sono riassegnate, per la parte eccedente 30 milioni di euro, ad apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per la successiva ripartizione tra gli enti interessati;
Considerato che, ai sensi della lettera a) dello stesso comma 11, il 40 per cento delle somme affluite al fondo in argomento deve essere ripartito, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
Ritenuto indispensabile individuare anche i tempi e le modalita' di attribuzione, ai comuni interessati, delle somme spettanti a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;
Preso atto dei dati fisici delle aree aeroportuali, comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dall'ANCI;
Sentita l'ANCI;
Decreta:
Art. 1. Finalita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1374) alimentato dalle somme versate a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lettera a), della legge24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
Art. 2. Ripartizione
1. Il fondo di cui all'art. 1 del presente decreto e' ripartito attribuendo ai comuni le somme affluite annualmente al fondo, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente l'erogazione e fatta salva la definizione dei conguagli spettanti, una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.
2. Le somme affluite al fondo e destinate ai comuni, sono assegnate ai singoli comuni, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti, secondo i dati comunicati ufficialmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su piu' di un comune, il riparto tra i comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale e' disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime, in applicazione del criterio indicato dal citato art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2006 Il Ministro: Pisanu
Considerazioni in merito a questa “ADDIZIONALE COMUNALE”… che comunale non è!!!
1°_
Come “cittadino” di un Comune dove vi è la sede di un aeroporto non mi sembra corretto che sul costo del biglietto del viaggio ci sia scritto “tassa comunale” quando di questa, ben poco, va a vantaggio dei cittadini residenti. Per questo motivo chiedo il suo interessamento presso l’A.N.C.A.I. e qualsiasi altro ente interessato affinché nella “carta dei servizi” degli aeroporti siano ben specificati chi sono gli… “impositori” di questa tassa.
2°_
Considerato che sarebbe dal 2004 che il comune di Sommacampagna riceve questi “nuove” risorse economiche, come “cittadino residente”, sono a chiedere se è possibile conoscere la quantità esatta e la totalità degli importi che il Comune di Sommacampagna avrebbe incassato dal Ministero dell’Interno… a partire dall’Anno 2004, e/o da quando è stata imposta questa tassa “comunale”.
3°_
Considerato che il “sedime” dell’Aeroporto di Verona-Villafranca, secondo il Ministero degli Interni, sarebbe “solo” di 289.000 mq. di cui mq. 223.000 (77%) ricadenti nel comune di Sommacampagna e mq. 66.000 (23%) nel comune di Villafranca, non crede sia il caso di chiedere un aggiornamento di questi dati, visto che la legge parla di “recinto aeroportuale” che a mio avviso, visto che trattasi di aeroporto… dovrebbe almeno comprendere anche la pista di decollo e di atterraggio degli aerei. E forse, in tal caso, maggiori risorse economiche dovrebbero spettare a noi.
4°_
Come cittadino “residente” (dalla nascita) vicino ad un aeroporto… chiedo quali somme fino ad oggi, tra quelle ricevute dal Ministero dell’Interno, sono state utilizzate al fine di mitigare gli agenti inquinanti derivanti dalla attività di volo generato dall’Aeroporto Valerio Catullo.
5°_
Mi sia permesso un’ultima considerazione, visto che in soli tre anni la “tassa comunale” è passata da un euro, poi a due euro e ora a due euro e mezzo, non crede sia il caso che l’A.N.C.A.I. possa proporre che ai comuni dove vi è sede un aeroporto, la “tassa comunale” di un euro prevista dalla legge 350/2003 sia devoluta interamente alle casse comunali… in modo che questa… “addizionale comunale” sia da corrispondere pienamente al Comune?
6°_
La società Aeroporto Catullo, parla di 3 milioni di “passeggeri in transito” all’anno, in realtà la “tassa Comunale” si applica solo sui “passeggeri in partenza” che potrebbero costituire almeno un 50% dei transiti. Quindi se la tassa “comunale”, fosse pari ad un euro e fosse applicata a favore del comune (in quanto tassa comunale) quali opere a tutela e a difesa dei cittadini residenti, in particolare quelli di Caselle” potrebbero essere realizzate con circa l’80-90% di una somma di 1.500.000 di euro per ogni anno?
7°_
Considerato che sul territorio comunale vi sono 3 o 4 aziende che svolgono attività di “parcheggio per l’aeroporto” credo che anche queste “superfici” debbano essere comprese a “servizio dell’aeroporto”, e forse sarebbe anche il caso che fosse istituita una “tassa comunale contro l’inquinamento” in quanto queste attività sono attrattori di nuovo traffico all’interno del territorio comunale. Tra l’altro, le auto di questi clienti aeroportuali, nemmeno sono soggette alle limitazioni di traffico imposte sul territorio comunale, in quanto gli ingressi a questi parcheggi hanno accesso diretto dalle strade provinciali, non soggette a limitazioni di traffico e/o di orario come invece hanno i residenti del nostro comune… che hanno automobili… vecchiotte.
Certo di un Suo cortese cenno di riscontro, Le porgo distinti saluti.
Beniamino Sandrini
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