venerdì 7 dicembre 2007

Che è... sta cosa ????


Delibera n. 30/2006 - Comune di Sommacampagna - Bilancio di previsione 2006. Pronuncia, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell’adunanza del 5 ottobre 2006 composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Elena BRANDOLINI Referendario
Luca FAZIO Referendario
Alberto RIGONI Referendario Relatore
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/AUT/2006 del 27 aprile 2006 recante “ Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2006, n. 266 per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e relativi questionari”;
ESAMINATA la relazione sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, trasmessa a questa Sezione con lettera prot.n.8960 del 26.06.2006, redatta dall’organo di revisione del Comune di Sommacampagna sulla base dei criteri impartiti da questa Sezione con lettera prot. n. 2861/12 del 18.05.2006;
VISTA la richiesta in data 25.07.2006 n.4346/12, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Sindaco del suindicato Comune;
VISTE le deduzioni fatte pervenire dall’Amministrazione comunale con nota prot. n.11189/CB del 04.08.2006;
VISTA l’ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all’esame collegiale della sezione per la pronuncia di cui all’art. 1, comma 168 della citata legge n. 266;
Udito il magistrato relatore
RITENUTO IN FATTO
A seguito dell’esame della relazione al bilancio di previsione 2006 del Comune di Sommacampagna (VR) inoltrata dall’organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, emergeva che il predetto Comune non rispettava nel bilancio di previsione 2006 il patto di stabilità interno in termini di spesa corrente, deliberata in euro 4.584.007,00 a fronte di un limite di euro 3.883.278,90.
Il Magistrato Istruttore, con nota del 25 luglio 2006, prot.4346, chiedeva al Sindaco quali fossero le misure adottate per rientrare nel patto di stabilità interno per l’esercizio in corso.
Il Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR) rispondeva con la succitata nota prot. n.11189/CB del 04.08.2006, comunicando che con delibera di C.C. n.20 del 24.05.2006 è stata costituita una istituzione denominata “Istituzione del Comune di Sommacampagna” a cui sono stati affidati i servizi scolastici e la gestione dell’università del tempo libero e che lo stesso Ente sta lavorando (deliberazione di C.C. n.23 del 24.05.2006, determinazione DT n.35 del 10.10.2005, deliberazione di G.C. n.266 del 06.10.2005) per l’esternalizzazione del servizio di distribuzione del gas.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 introducono innovazioni che rispondono ad una linea coerente di evoluzione del controllo e rendono più stretto il rapporto tra le Sezioni regionali di controllo e gli organi di revisione degli enti locali, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio. La nuova disciplina, correttamente interpretata, intende fornire strumenti di attuazione della legge n. 131 del 2003, permanendo nel quadro di un controllo di carattere collaborativo, compatibile con l’autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata.
Le disposizioni della legge finanziaria sono d’altronde espressamente motivate da esigenze di tutela dell’unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica. In tale contesto, le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte non possono che essere finalizzate alla evidenziazione di aspetti strettamente finanziari e contabili e di rilievo tale da mettere in dubbio l’equilibrio di bilancio e non consentire all’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica; conseguentemente dette pronunce non riguardano l’inefficienza o inefficacia dell’azione amministrativa.
I fondamentali parametri di riferimento per l’esercizio di questa specifica attività di controllo sono dunque costituiti dal rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall’Unione europea e presupposto della manovra statale di bilancio.
Il meccanismo individuato dalle disposizioni dall’ art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria 2006, pur inserendosi nella prospettiva di un rafforzamento dello spirito collaborativo, al comma 168, tuttavia, impone alla competente Sezione regionale di controllo, l’adozione di specifica pronuncia in caso di accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto con conseguente dovere di vigilanza sull’adozione, da parte dell’ente locale, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei conseguenti vincoli e limitazioni imposti in caso di non rispetto. Limitatamente al suddetto profilo di regolarità, l’adozione di specifica pronuncia, da parte delle Sezioni regionali, diviene necessaria.
Alla luce di quanto sopra, pur prendendo nella dovuta considerazione l’operato correttivo dell’Amministrazione Comunale, come segnalato con la risposta del 4.08.2006, si deve rilevare che, nello spirito della norma, il documento che cristallizza il dato contabile oggetto del controllo è il bilancio di previsione. Detto documento si deve intendere quale momento conclusivo della fase di programmazione e previsione dell’ente locale, ed è destinato ad assolvere contemporaneamente le funzioni di tipo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, e ad esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l’impegno finanziario e la sostenibilità del processo previsionale (principio contabile n. 1). Ulteriori momenti fondamentali del ciclo del bilancio sono, poi, individuabili nella delibera con cui l’organo consiliare, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 TUEL), nella delibera di variazione di assestamento generale, adottata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 175 TUEL) ed, infine, in quella di approvazione del rendiconto della gestione ossia del documento che consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta (quale organo esecutivo) nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo politico-amministrativo ad esso attribuite dall’ordinamento (Principio contabile n. 3). E’ proprio quest’ultimo il documento che permette la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Di conseguenza, la specifica pronuncia che, ai sensi del comma 168 dell’articolato unico delle legge finanziaria per il 2006, l’organo di controllo deve emettere in caso di riscontrato mancato rispetto del Patto di stabilità interno, deve necessariamente fondarsi sui dati contabili di bilancio, forniti dall’organo di revisione dell’ente locale e non contestati in fase istruttoria dall’ente stesso. Gli effetti delle intraprese azioni correttive, infatti, potranno essere valutati solo in fase di assestamento e di rendicontazione.
Si osserva inoltre che la soluzione adottata dal Comune di Sommacampagna, ovvero la costituzione di un’istituzione destinata all’assolvimento di funzioni sociali, non consente, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica, di sottrarsi ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Difatti questa Sezione, con il parere n. 10/2006, si è già pronunciata in merito alla qualificazione giuridica dell’istituzione (organismo dell’ente locale per l’esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, art. 114, comma 2°, TUEL), ritenenedo che la configurazione della medesima quale organo strumentale dell’ente locale non consenta al Comune di considerare detta entità estranea alla struttura comunale, onde scomputare le spese ad essa dedicate.
PQM
La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara che il bilancio di previsione del Comune di Sommacampagna (VR) per l’esercizio finanziario 2006 è impostato in modo da non garantire il rispetto del patto di stabilità interno.
Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR) per l’adozione del necessari provvedimenti correttivi e successiva comunicazione degli stessi a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 172, della legge n. 266/2006.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2006.
Il Magistrato Estensore Il Presidente
Dott. Alberto Rigoni Dott. Bruno Prota

Depositato in Segreteria il 27 ottobre 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Papiano)

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