Al Sindaco di Sommacampagna: Prof.ssa Graziella Manzato
e p.c. al Commissario Straordinario del Comune di Villafranca: Dott. Elio Faillaci
e p.c. al Sindaco di Verona: Dott. Flavio Tosi
e p.c. al Presidente Provincia Verona: Prof. Elio Mosele
e p.c. al Presidente dell’Aeroporto “Valerio Catullo” S.p.A. : Avv. Fulvio Cavalleri
Caselle di Sommacampagna, Lì 21 Dicembre 2007
Oggetto: Rinnovo di richiesta del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto Civile: “Valerio Catullo”
In data 14 Settembre 2007, avevo inviato una lettera al Presidente dell’Aeroporto Valerio Catullo (con Raccomandata RR) e avevo consegnato, al protocollo del Comune di Sommacampagna, lo stesso identico documento che era stato indirizzato al Sindaco. L’oggetto di detta mia lettera, era il seguente: “Richiesta di copia conforme del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto Civile: Valerio Catullo di Verona-Sommacampagna”. Sono trascorsi più di 90 giorni, è, alla suddetta mia richiesta, ad oggi, non è stata data alcuna risposta e non è pervenuto alcun documento.
Prima di procedere, sottolineo un aspetto che ritengo sostanziale, ed è che, il Comune di Sommacampagna (0,272%), il Comune di Villafranca (4,01%), il Comune di Verona (6,832%) e la Provincia di Verona (17,08%), sono anche Soci della Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. (per le quote indicate nelle parentesi) e quindi questi Enti Pubblici, oltre ad essere Soci (per un totale del 28,194 % della S.P.A.), dovrebbero meglio attuare tutte quelle azioni a difesa della qualità della vita e della salute pubblica della popolazione che risiede nell’intorno di questa importante infrastruttura.
Azioni a… difesa della salute pubblica, che avrebbero già dovute essere predisposte e attuate, da anni ormai, il tutto nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Quadrante Europa, approvato con D.C.R.V. n° 69 del 20 Ottobre 1999, al cui art. 4, è stata determinata ed è stata approvata questa Direttiva: “La Provincia, di concerto con i Comuni di Sommacampagna, Villafranca e Verona e le autorità aeroportuali, per le aree comprese all'interno dell'impronta sonora, entro sei mesi dall'approvazione del presente piano di area, predispone apposito progetto finalizzato all'attenuazione del fenomeno dell'inquinamento acustico, atmosferico e ambientale in genere.”
Al sottoscritto, ad oggi, dopo 8 anni dall’approvazione del P.A.Q.E., non risulta esita un qualsiasi progetto e/o azione finalizzato/a alla mitigazione degli impatti generati dall’inquinamento Acustico, Atmosferico e Ambientale in genere e visto il perdurare del “silenzio”, sia della Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. che, la non risposta, del Sindaco del Comune di Sommacampagna, in data 22 Novembre 2007, avevo anche scritto al Prefetto della Città di Verona, la dott.ssa Italia Fortunati, evidenziando le risposte non ricevute e rimarcando un concetto: "a titolo precauzionale e a fine di tutela della salute dei cittadini in applicazione del comma 5° dell’art. 50 del Dlgs 267/2000, al Sindaco - in quanto rappresentante della comunità locale - è d'obbligo emettere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell’ambito sanitario e dell’igiene pubblica".
Alla lettera inviata al Prefetto, in merito all’obbligo della V.I.A. per l’Aeroporto Catullo, avevo allegato anche copia della sentenza C.435-97 della Corte Europea, dalla lettura della quale si evidenziava quanto segue:
64. Con la quinta questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 1, n. 4, della direttiva vada interpretato nel senso che un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale, rientra nel campo di applicazione della direttiva.
65. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva, questa «non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale». Tale disposizione esclude quindi dal campo di applicazione della direttiva, e pertanto dalla procedura di valutazione in essa prevista, i progetti intesi ad assicurare la difesa nazionale. Tale esclusione introduce quindi un'eccezione alla regola generale di previa valutazione d'impatto ambientale posta dalla direttiva e, di conseguenza, deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva che possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione solo i progetti la cui finalità principale sia di difesa nazionale.
66. Ne consegue che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva progetti come quello in questione nella causa a qua, il cui principale obiettivo, come risulta dal fascicolo, consiste nella ristrutturazione di un aeroporto per renderlo utilizzabile a fini commerciali, benché esso sia utilizzabile anche a fini militari.
67. Occorre pertanto così risolvere la quinta questione: l'art. 1, n. 4, della direttiva va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.
Questa sentenza, a mio avviso, aggiungeva altre interpretazioni a quelle già citate nelle mia precedente lettera, e cioè:
Quella della Cassazione Penale, Sez. III, che con Sentenza n° 494, dell’8.2.1999, aveva cosi stabilito:
La V.I.A diretta a prevenire il danno ambientale. L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la V.I.A., valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, parteci-pazione ed accesso). Cassazione penale sez. III, 8 febbraio 1999, n. 494
Quella del Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 4368 del 30.8.2002, aveva cosi stabilito:
V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti” – Illegittimità. E’ illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza. Secondo il dettato contenuto nell’art. 16 com. 4 l. n. 109 del 1994 il progetto definitivo di un’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G. La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30.8.2002, n. 4368).
Dal Prefetto di Verona, avevo ottenuto questa risposta:
“Con riferimento alla nota della S.V. in data 31 Ottobre scorso, tesa ad ottenere copia del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca, spiace comunicare che lo scrivente Ufficio non dispone dell’atto in questione, che potrà, eventualmente, essere richiesto agli Enti che leggono per conoscenza, ai sensi della normativa vigente, laddove ne sussistano i presupposti di legge.”
Tutto ciò premesso, visto i continui ampliamenti operati dall’Aeroporto Civile: “Valerio Catullo”, (a mio avviso illegittimi in quanto non sottoposti alla V.I.A.) ma soprattutto in considerazione dell’approvazione della Delibera n° 37 del Consiglio Comunale di Sommacampagna, in data 11 luglio 2007, (anche questa a mio avviso illegittima in quanto non vi è alcun riferimento alla V.I.A.) sono a chiedere di poter ricevere copia del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto Civile “Valerio Catullo”... qualora questo esistesse.
Ritenuto pertanto che il Decreto V.I.A. per l’Aeroporto Civile “Valerio Catullo”… non sia mai stato chiesto e… tanto meno mai emesso, chiedo che il Sindaco del Comune di Sommacampagna, oltre a provvedere alla immediata revoca della DCC 37/2007 provveda ad attivarsi al fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini, con tutti i mezzi e i poteri che la carica le assegna... per legge.
In attesa di un sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
Un Cittadino di Caselle
Beniamino Sandrini
e p.c. al Commissario Straordinario del Comune di Villafranca: Dott. Elio Faillaci
e p.c. al Sindaco di Verona: Dott. Flavio Tosi
e p.c. al Presidente Provincia Verona: Prof. Elio Mosele
e p.c. al Presidente dell’Aeroporto “Valerio Catullo” S.p.A. : Avv. Fulvio Cavalleri
Caselle di Sommacampagna, Lì 21 Dicembre 2007
Oggetto: Rinnovo di richiesta del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto Civile: “Valerio Catullo”
In data 14 Settembre 2007, avevo inviato una lettera al Presidente dell’Aeroporto Valerio Catullo (con Raccomandata RR) e avevo consegnato, al protocollo del Comune di Sommacampagna, lo stesso identico documento che era stato indirizzato al Sindaco. L’oggetto di detta mia lettera, era il seguente: “Richiesta di copia conforme del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto Civile: Valerio Catullo di Verona-Sommacampagna”. Sono trascorsi più di 90 giorni, è, alla suddetta mia richiesta, ad oggi, non è stata data alcuna risposta e non è pervenuto alcun documento.
Prima di procedere, sottolineo un aspetto che ritengo sostanziale, ed è che, il Comune di Sommacampagna (0,272%), il Comune di Villafranca (4,01%), il Comune di Verona (6,832%) e la Provincia di Verona (17,08%), sono anche Soci della Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. (per le quote indicate nelle parentesi) e quindi questi Enti Pubblici, oltre ad essere Soci (per un totale del 28,194 % della S.P.A.), dovrebbero meglio attuare tutte quelle azioni a difesa della qualità della vita e della salute pubblica della popolazione che risiede nell’intorno di questa importante infrastruttura.
Azioni a… difesa della salute pubblica, che avrebbero già dovute essere predisposte e attuate, da anni ormai, il tutto nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Quadrante Europa, approvato con D.C.R.V. n° 69 del 20 Ottobre 1999, al cui art. 4, è stata determinata ed è stata approvata questa Direttiva: “La Provincia, di concerto con i Comuni di Sommacampagna, Villafranca e Verona e le autorità aeroportuali, per le aree comprese all'interno dell'impronta sonora, entro sei mesi dall'approvazione del presente piano di area, predispone apposito progetto finalizzato all'attenuazione del fenomeno dell'inquinamento acustico, atmosferico e ambientale in genere.”
Al sottoscritto, ad oggi, dopo 8 anni dall’approvazione del P.A.Q.E., non risulta esita un qualsiasi progetto e/o azione finalizzato/a alla mitigazione degli impatti generati dall’inquinamento Acustico, Atmosferico e Ambientale in genere e visto il perdurare del “silenzio”, sia della Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. che, la non risposta, del Sindaco del Comune di Sommacampagna, in data 22 Novembre 2007, avevo anche scritto al Prefetto della Città di Verona, la dott.ssa Italia Fortunati, evidenziando le risposte non ricevute e rimarcando un concetto: "a titolo precauzionale e a fine di tutela della salute dei cittadini in applicazione del comma 5° dell’art. 50 del Dlgs 267/2000, al Sindaco - in quanto rappresentante della comunità locale - è d'obbligo emettere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell’ambito sanitario e dell’igiene pubblica".
Alla lettera inviata al Prefetto, in merito all’obbligo della V.I.A. per l’Aeroporto Catullo, avevo allegato anche copia della sentenza C.435-97 della Corte Europea, dalla lettura della quale si evidenziava quanto segue:
64. Con la quinta questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 1, n. 4, della direttiva vada interpretato nel senso che un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale, rientra nel campo di applicazione della direttiva.
65. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva, questa «non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale». Tale disposizione esclude quindi dal campo di applicazione della direttiva, e pertanto dalla procedura di valutazione in essa prevista, i progetti intesi ad assicurare la difesa nazionale. Tale esclusione introduce quindi un'eccezione alla regola generale di previa valutazione d'impatto ambientale posta dalla direttiva e, di conseguenza, deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva che possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione solo i progetti la cui finalità principale sia di difesa nazionale.
66. Ne consegue che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva progetti come quello in questione nella causa a qua, il cui principale obiettivo, come risulta dal fascicolo, consiste nella ristrutturazione di un aeroporto per renderlo utilizzabile a fini commerciali, benché esso sia utilizzabile anche a fini militari.
67. Occorre pertanto così risolvere la quinta questione: l'art. 1, n. 4, della direttiva va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.
Questa sentenza, a mio avviso, aggiungeva altre interpretazioni a quelle già citate nelle mia precedente lettera, e cioè:
Quella della Cassazione Penale, Sez. III, che con Sentenza n° 494, dell’8.2.1999, aveva cosi stabilito:
La V.I.A diretta a prevenire il danno ambientale. L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la V.I.A., valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, parteci-pazione ed accesso). Cassazione penale sez. III, 8 febbraio 1999, n. 494
Quella del Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 4368 del 30.8.2002, aveva cosi stabilito:
V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti” – Illegittimità. E’ illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza. Secondo il dettato contenuto nell’art. 16 com. 4 l. n. 109 del 1994 il progetto definitivo di un’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G. La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30.8.2002, n. 4368).
Dal Prefetto di Verona, avevo ottenuto questa risposta:
“Con riferimento alla nota della S.V. in data 31 Ottobre scorso, tesa ad ottenere copia del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca, spiace comunicare che lo scrivente Ufficio non dispone dell’atto in questione, che potrà, eventualmente, essere richiesto agli Enti che leggono per conoscenza, ai sensi della normativa vigente, laddove ne sussistano i presupposti di legge.”
Tutto ciò premesso, visto i continui ampliamenti operati dall’Aeroporto Civile: “Valerio Catullo”, (a mio avviso illegittimi in quanto non sottoposti alla V.I.A.) ma soprattutto in considerazione dell’approvazione della Delibera n° 37 del Consiglio Comunale di Sommacampagna, in data 11 luglio 2007, (anche questa a mio avviso illegittima in quanto non vi è alcun riferimento alla V.I.A.) sono a chiedere di poter ricevere copia del Decreto di Compatibilità Ambientale dell’Aeroporto Civile “Valerio Catullo”... qualora questo esistesse.
Ritenuto pertanto che il Decreto V.I.A. per l’Aeroporto Civile “Valerio Catullo”… non sia mai stato chiesto e… tanto meno mai emesso, chiedo che il Sindaco del Comune di Sommacampagna, oltre a provvedere alla immediata revoca della DCC 37/2007 provveda ad attivarsi al fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini, con tutti i mezzi e i poteri che la carica le assegna... per legge.
In attesa di un sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
Un Cittadino di Caselle
Beniamino Sandrini
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