In questi mesi... mi sono sempre chiesto, perchè non viene verificato, anche... il rumore prodotto dagli aerei quando sono in sosta sul piazzale e/o sono in movimento prima di decollare o dopo l'atterraggio?
.
Questa è una delle domande che mi ero posto e l'unico documento che sono riuscito ad ottenere erano della mappe "illeggibili" dove erano state indicate le curve isofoniche dell'Aeroporto.
.
Da ieri scopro che tutto quello indicato nelle Linee Guida approvate dall'ARPAV era quello che mi domandavo da mesi.
.
Ma ora, dopo ierei... oltre alle Linee Guida di un regolamento che è stato approvato con DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 ... scopro che esistono anche le Definizioni e gli obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/1995.
.
Delle "DEFINIZIONI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI" ricopio quella parte che deve essere "letta per essere applicata" alle problematiche aeroportuali.
.
Delle "DEFINIZIONI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI" ricopio quella parte che deve essere "letta per essere applicata" alle problematiche aeroportuali.
.
Presentazione
La documentazione in materia di impatto acustico - prevista dalla LQ n. 447/95 - può essere classificata sulla base dello specifico scenario acustico che deve essere analizzato; sono previste in particolare due tipologie generali di documentazione:
- Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) (art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95);
- Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) (art. 8 comma 3 della LQ n. 447/95).
La documentazione in materia di impatto acustico - prevista dalla LQ n. 447/95 - può essere classificata sulla base dello specifico scenario acustico che deve essere analizzato; sono previste in particolare due tipologie generali di documentazione:
- Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) (art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95);
- Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) (art. 8 comma 3 della LQ n. 447/95).
.
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)
.
La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera - ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.
La DPIA deve consentire:
- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.
Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un’opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.
La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente vulnerabili. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.
La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l’esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la cui realizzazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova attività.
Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali alla data di presentazione della DPIA sia già stata rilasciata autorizzazione. In tal caso il comune dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.
Fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori limite, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di tutela indicati dalla LQ n. 447/95, si raccomanda che le amministrazioni comunali, preso atto delle valutazioni riportate nella DPIA, abbiano cura di impartire opportune prescrizioni atte ad evitare:
- che le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all’articolo 7 della LQ n. 447/95, valutati sul tempo a lungo termine, in corrispondenza delle aree nelle quali i suddetti valori siano già rispettati prima della realizzazione dell’opera o dell’avvio dell’attività;
- che le nuove opere/attività possano determinare un incremento dei livelli sonori, valutati sul tempo a lungo termine, nelle aree di quiete individuate ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 194/05.
Scopo della DPIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore.
.
La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera - ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.
La DPIA deve consentire:
- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.
Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un’opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.
La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente vulnerabili. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.
La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l’esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la cui realizzazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova attività.
Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali alla data di presentazione della DPIA sia già stata rilasciata autorizzazione. In tal caso il comune dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.
Fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori limite, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di tutela indicati dalla LQ n. 447/95, si raccomanda che le amministrazioni comunali, preso atto delle valutazioni riportate nella DPIA, abbiano cura di impartire opportune prescrizioni atte ad evitare:
- che le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all’articolo 7 della LQ n. 447/95, valutati sul tempo a lungo termine, in corrispondenza delle aree nelle quali i suddetti valori siano già rispettati prima della realizzazione dell’opera o dell’avvio dell’attività;
- che le nuove opere/attività possano determinare un incremento dei livelli sonori, valutati sul tempo a lungo termine, nelle aree di quiete individuate ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 194/05.
Scopo della DPIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore.
.
Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)
La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un’area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
Per clima acustico si intende l’insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l’area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.
Nel caso in cui l’opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).
Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell’area risulta idoneo alla realizzazione dell’opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell’area oggetto di indagine; in tal caso l’ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.
Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l’amministrazione comunale potrà:
- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della VPCA.
La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un’area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
Per clima acustico si intende l’insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l’area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.
Nel caso in cui l’opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).
Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell’area risulta idoneo alla realizzazione dell’opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell’area oggetto di indagine; in tal caso l’ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.
Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l’amministrazione comunale potrà:
- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della VPCA.
.
Valutazione di Impatto Acustico (VIA)
Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un’area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della VIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore; le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione di impatto acustico, relativa ad un’opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato.
Valutazione di Impatto Acustico (VIA)
Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un’area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.
Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l’elaborazione della VIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore; le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione di impatto acustico, relativa ad un’opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato.
...omississ...
.
Articolo 01: Campo di applicazione della DPIA
La DPIA deve essere redatta e prodotta alle Autorità competenti, conformemente a quanto indicato all’articolo 3 seguente, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all’avvio dell’esercizio delle relative attività:
1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
4. strutture adibite ad attività produttive;
5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
8. discoteche;
9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.
.
Articolo 02: Campo di applicazione della VPCA
La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo alle seguenti tipologie di opere:
9. Scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
10. Insediamenti residenziali prossimi alle opere 1) - 9) di cui all’articolo 1 precedente.
.
Articolo 03: Modalità di presentazione della DPIA
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di opere che sono soggette, sulla base della vigente normativa, a Valutazione di Impatto Ambientale, gli enti locali e l’ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell’ambito dell’iter di VIA previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di opere/attività che sono soggette ad autorizzazione da parte di organi istituzionali sovraordinati, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti locali e l’ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nel corso dell’iter autorizzativo, richiedono la presentazione di una DPIA secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
Nei casi, rientranti fra quelli elencati all’articolo 1, di opere soggette ad autorizzazione edilizia, la DPIA deve essere prodotta:
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività;
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all’uso delle strutture edilizie.
Articolo 01: Campo di applicazione della DPIA
La DPIA deve essere redatta e prodotta alle Autorità competenti, conformemente a quanto indicato all’articolo 3 seguente, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all’avvio dell’esercizio delle relative attività:
1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
4. strutture adibite ad attività produttive;
5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
8. discoteche;
9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.
.
Articolo 02: Campo di applicazione della VPCA
La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo alle seguenti tipologie di opere:
9. Scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
10. Insediamenti residenziali prossimi alle opere 1) - 9) di cui all’articolo 1 precedente.
.
Articolo 03: Modalità di presentazione della DPIA
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di opere che sono soggette, sulla base della vigente normativa, a Valutazione di Impatto Ambientale, gli enti locali e l’ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell’ambito dell’iter di VIA previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di opere/attività che sono soggette ad autorizzazione da parte di organi istituzionali sovraordinati, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti locali e l’ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nel corso dell’iter autorizzativo, richiedono la presentazione di una DPIA secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.
Nei casi, rientranti fra quelli elencati all’articolo 1, di opere soggette ad autorizzazione edilizia, la DPIA deve essere prodotta:
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività;
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all’uso delle strutture edilizie.
Qualora la DPIA sia già stata prodotta in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, deve essere aggiornata ed integrata all’atto della domanda di autorizzazione all’agibilità, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto, e delle varianti intervenute in corso d’opera.
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di attività soggette ad autorizzazione comunale, provinciale o regionale, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
Qualora la DPIA sia stata già prodotta - in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e/o in occasione della presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità - deve essere aggiornata ed integrata all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto.
...omississ...
Nei casi - rientranti fra quelli elencati all’articolo 1 - di attività soggette ad autorizzazione comunale, provinciale o regionale, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
Qualora la DPIA sia stata già prodotta - in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e/o in occasione della presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità - deve essere aggiornata ed integrata all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto.
...omississ...
I Comuni devono prevedere nel proprio regolamento di disciplina della attività rumorose - di cui all’articolo 6 della LQ n. 447/95 - l’obbligo di produrre la DPIA prima dell’inizio dell’attività e prima della realizzazione di modifiche quali cambiamenti di orario, di macchinari o modifiche agli impianti tecnologici, che comportino modifiche significative alle emissioni sonore, per le attività, rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 1 e per le quali non sia previsto il rilascio di specifiche autorizzazioni.
.
E dopo aver letto tutto questo mi pongo, come al solito... alcune domande sull'Aeroporto e sugli insediamanti residenziali previsti nell'intorno:
.
A_
Esiste una D.P.I.A. - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
B_
Esiste una V.I.A. - Valutazione di Impatto Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
Esiste una V.I.A. - Valutazione di Impatto Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
C_
Esiste una V.P.C.A. - Valutazione Previsionale di Clima Acustico... aggiornata, che si possa consultare?
D_
Ma il Comune di Sommacampagna, dal 1995 ad oggi, "ste cose"... non le ha mai chieste all'Aeroporto?
E_
O il comune di Sommacampagna... è troppo impegnato ad analizzare gli odori dell'inquinamento "presunto" della Nord Bitumi... sull'abitato di Custoza?
Nessun commento:
Posta un commento