giovedì 14 agosto 2008

Centrale Eolica... senza la V.I.A.? Condannata l'Irlanda

Una interessante sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione II, 03/07/2008, Proc. C-215/06, merita di essere segnalata e quindi di essere riportata su questo blog.
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Su Ambiente Diritto, ho scoperto una recentissima sentenza, del Luglio scorso... come nel seguito sintetizzata:
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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ENERGIA - Assenza di valutazione dell’impatto ambientale di progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori - Autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse - Inadempimento di uno Stato (Irlanda).
Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.
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Non avendo sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale una Centrale Eolica, l'Irlanda è stata condannata dalla Comunità Europea in quanto è venuta meno agli obblighi della Direttiva comunitaria che ha istituito la Valutazione di Impatto Ambientale.
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E quindi mi pongo le solite domande...
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Dov'è la V.I.A. dell'Aeroporto Catullo?
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Dov'è la V.I.A. dell'Interporto del Quadrante Europa?
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Dov'è la V.I.A del Centro Agro Alimentare?
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Dov'è la V.I.A. dell'Interporto della ditta Corbaz?
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A dir la verità queste domande dovrebbe porsele il mio Assessore alle Cave, alle Discariche e alle Immondizie, qualora dovesse iniziare (ormai alla fine del suo mandato da Assessore) ad occuparsi veramente di Ecologia e di Ambiente.


A questo punto mi chiedo: si può "sanare" un'opera infrastrutturale che è stata realizzata senza la "preventiva Valutazione di Impatto Ambientale"?
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A quanto pare... questa "sanatoria" sarebbe impossibile da applicare, almeno
a quanto dire dell'Ufficio Legale delle Regione Sicilia avente questo oggetto: "Oggetto: Porto di PPPP - Variante al Piano regolatore portuale - Assenza della preventiva valutazione di impatto ambientale - Possibile sanatoria - Quesito" ...
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Un Parere Legale... che cosi termina:
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Va infine osservato che non è possibile sottoporre la variante al P.R.G. alla procedura di V.I.A. successivamente all'emanazione del decreto di approvazione della stessa. La valutazione di impatto ambientale è infatti un meccanismo procedurale che consta di un insieme logico e temporalmente coordinato di verifiche finalizzate ad una valutazione preliminare di fattibilità in relazione alle probabili rilevanti ripercussioni che potrebbero aversi sull'ambiente e pertanto non può ipotizzarsi il suo espletamento in via di sanatoria.
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Ad ulteriore conferma, basterebbe leggere il 1° comma dell'articolo 29 del
D.Lgs 4-2008 per che cosi recita:
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1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

1 commento:

  1. Beniamino, ti voglio dedicare questo spunto tratto da un libro di Seneca “Lettere morali a Lucilio”, che sto leggendo in questi giorni. Nel libro VII, nel tema dedicato a -non tutti i beni sono uguali- ho subito posto il pensiero alla tua persona, anzi, in verità alla tua indole.

    ….perché nulla sia fatto controvoglia o addirittura per costrizione è moralmente bello. Ogni nobile azione è un’azione volontaria. Mescola a quest’atto la pigrizia, la lamentela, la tergiversazione, la paura: ecco che la componente migliore – piacere a se stessa – è bell’e perduta. Non può essere nobile un’azione che non è libera: temere significa infatti essere schiavi. Ogni nobile azione è indice di serenità, di tranquillità interiore: se sussiste un atteggiamento di rifiuto, di lamentela, se il giudizio è negativo, quell’azione viene profondamente disturbata e rimane impastoiata in un contesto pieno di contrasti, perché da un lato il fascino del giusto la sollecita, dall’altro il sospetto del male la frena. Pertanto chi è sul punto di compiere un’azione conforme ai principi dell’onestà, qualunque ostacolo vi si opponga, anche se considera la propria iniziativa un impegno molto duro, non deve ritenerla come qualcosa di deteriore, ma la persegua con fermezza, la porti a termine volentieri. Ogni nobile azione non conosce ordini e costrizioni, è schietta e non associata ad alcun male.



    Alfonso

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