Il 7 Aprile scorso, dalla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - Dipartimento Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avevo ricevuto questa e_mail:
.
.
Egregio Dott. Sandrini,
In data 30 marzo u.s. le informazioni supplementari richieste dalla Commissione europea, riguardo al caso in oggetto, sono state inoltrate alle Amministrazioni competenti, con la richiesta di ricevere i chiarimenti opportuni entro il 14 aprile p.v.
Ne consegue che al momento non abbiamo ancora ricevuto una risposta dalle Amministrazioni interessate. Resta fermo che i termini fissati non sono perentori e che la parentesi pasquale potrebbe comportare uno slittamento nella trasmissione delle informazioni richieste.
In ogni modo sarà nostra cura sollecitare le Amministrazioni a fornire una risposta entro il termine assegnato (o entro un termine congruo), nonché trasmettere ai servizi competenti della Commissione europea e, simultaneamente a Lei, le suddette informazioni non appena esse perverranno a questo ufficio.
Distinti saluti,
.
In realtà, oggi... 14 Aprile 2009, le informazioni richieste, dovrebbero essere già state trasmesse ai servizi competenti della Commissione Europea... e tra le Autorità Italiane che potrebbero aver ricevuto questa ulteriore richiesta di opportuni chiarimenti... dovrebbe esserci anche la Catullo S.p.A. e pertanto per conoscere queste eventuali e altre informazioni... c'è da aspettare ancora qualche giorno.
.
Nell'attesa... sto iniziando a studiarmi il funzionamento della Corte di Giustizia Europea... al fine di verificare se potrebbe essere utile contattare anche questo Organismo Comunitario... al fine di far valere le mie ragioni.
.
.Ma cos'è la Corte di Giustizia Europea?
.
La sua funzione è garantire che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti. Essa garantisce, per esempio, che i tribunali nazionali non emettano sentenze differenti in merito alle medesime questioni. La Corte vigila inoltre affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini.
La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti, fra i quali cinque sono le categorie più comuni: 1. procedimenti pregiudiziali; 2. ricorsi per inadempimento; 3. ricorsi di annullamento; 4. ricorsi per carenza; 5. azione per risarcimento danni.
.
Di tutti i suindicati 5 punti, di interesse del "singolo" cittadino europeo e per i quali si può "singolarmente" ricorrere alla Corte di Giustizia Europea, credo che i punti 3, 4 e 5 vadano evidenziati:
.
3. Il ricorso di annullamento
Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto comunitario, può richiederne alla Corte l’annullamento.
Del “ricorso di annullamento” possono avvalersi anche privati cittadini, che intendano richiedere alla Corte l’annullamento di un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio.
Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto.
4. Il ricorso per carenza
Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. In caso di non ottemperanza a tale obbligo, gli Stati membri, le altre istituzioni della Comunità e, a talune condizioni, anche privati cittadini o società possono presentare ricorso alla Corte, affinché tale omissione sia ufficialmente constatata.
5. L'azione per risarcimento danni
Qualsiasi individuo o impresa che abbia subito un danno in conseguenza dell'azione o dell'inazione della Comunità o del suo personale può introdurre una causa per chiedere risarcimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
3. Il ricorso di annullamento
Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto comunitario, può richiederne alla Corte l’annullamento.
Del “ricorso di annullamento” possono avvalersi anche privati cittadini, che intendano richiedere alla Corte l’annullamento di un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio.
Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto.
4. Il ricorso per carenza
Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. In caso di non ottemperanza a tale obbligo, gli Stati membri, le altre istituzioni della Comunità e, a talune condizioni, anche privati cittadini o società possono presentare ricorso alla Corte, affinché tale omissione sia ufficialmente constatata.
5. L'azione per risarcimento danni
Qualsiasi individuo o impresa che abbia subito un danno in conseguenza dell'azione o dell'inazione della Comunità o del suo personale può introdurre una causa per chiedere risarcimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
.
Iniziamo a studiare il funzionamento della Corte di Giustizia Europea e... rimaniamo in attesa di leggere le "Informazioni Supplementari" che le "Autorità Italiane" hanno trasmesso alla "Commissione Europea" e che poi - se vi sarà bisogno - commenterò inviando le mie considerazioni alla "Commissione Europea", alla "Procura della Repubblica" e al "Sindaco del Comune di Sommacampagna"... affinchè ognuno per le proprie competenze, possa agire nel merito... di eventuali violazioni della V.I.A (Valutazione di Impatto Ambientale) e della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) dell'Aeroporto Catullo di Verona.
Nessun commento:
Posta un commento