martedì 22 gennaio 2008

La V.I.A. e gli Aeroporti - Esempi

In questi ultimi messaggi, più volte ho richiamato l'attenzione alla "mancanza della V.I.A." dell'Aeroporto di Verona. L'ho chiesto a varie Autorità e nessuno riesce a produrmi una copia di questo documento. Se nessuno me lo produce... devo presumere che la "V.I.A. sia mancante"? Per questo motivo, quindi, ho presupposto che la V.I.A. del Catullo... non esista.
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Sul sito del Ministero dell'AMBIENTE c'è una pagina web che permette di consultare tre data base relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.):
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» Consultazione dei progetti in Valutazione di Impatto Ambientale
» Decreti VIA
» Determinazioni Dirigenziali di esclusione dalla VIA
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Cliccando sulla prima opzione, si accede all'elenco dei progetti ancora in fase di esame V.I.A.
Cliccando sulla seconda scelta, si accede al data base dei Decreti V.I.A. già rilasciati.
Cliccando sulla terza possibilità, si accede a quella serie di progetti per cui è stato rilasciato un Decreto di esclusione dalla presentazione della V.I.A.
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In nessuno di questi tre data base ho trovato un qualsiasi decreto o notizia relativa all'aeroporto Catullo. Per questo motivo (e anche perchè nessuno me lo produce) da mesi sostengo che la V.I.A. dell'Aeroporto di Verona "è mancante". Ma non solo è mancante il Decreto V.I.A., è pure mancante anche un qualsiasi... Decreto di Esclusione dalla V.I.A.
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L'aeroporto Valerio Catullo di Verona, deve essere in possesso di uno dei due Decreti, altrimenti vi è stata una, cosidetta... "Elusione della V.I.A."
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Relativamente agli aeroporti, l'unica Determinazione Dirigenziale di Esclusione dalla V.I.A. che ho trovato, è quella per l'Aeroporto di Cuneo, DSA/2005/29725, per questa motivazione: l'Aeroporto di Cuneo in data 24/05/2000 con Decreto DEC/VIA/4905 aveva già ottenuto parere positivo in merito alla compatibilità ambientale, pertanto gli ampliamenti necessari per le Olimpiadi Invernali... potevano essere esclusi dalla Valutazione di Impatto Ambientale, "a condizione che le opere previste non siano esercite in modo da aumentare gli attuali livelli di traffico e qualora ciò si dovesse verificare la società ripresenti apposita istanza di V.I.A."
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Tra i progetti "in Valutazione di Impatto Ambientale", il Catullo non è indicato. Ma nemmeno è indicato tra i Decreti V.I.A. emanati dal Ministero dell'Ambiente, a partire dalla data del 1989.
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Tra questi Decreti VIA emanati, troviamo invece, tra i più recenti, questi:
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Aeroporto di Trapani - del 14 Giugno 2007 - Aeroporto internazionale Militare aperto al traffico Civile.
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Aeroporto di Treviso - del 14 Maggio 2007 - Aeroporto Militare aperto al traffico Civile autorizzato.
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Aeroporto di Taranto - del 24 Ottobre 2005 - Aeroporto aperto al traffico Civile e Militare.
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Aeroporto di Torino - del 11 Ottobre 2004 - (non è indicato se è Militare o Civile).
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Aeroporto di Pescara - del 23 Settembre 2004 - (non è indicato se è Militare o Civile).
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Aeroporto di Catania - del 21 Settembre 2004 - (non è indicato se è Militare o Civile).
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Aeroporto di Bergamo - del 4 Novembre 2003 - (non è indicato se è Militare o Civile)
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tralascio altri Decreti V.I.A. rilasciati per altri aeroporti e concludo questo elenco con:
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Aeroporto di Brescia - del 21 Dicembre 2000 - Aeroporto Militare aperto al traffico Civile.
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In merito a questo ultimo decreto riporto questa frase: "il Ministero dell'Ambiente con note del 23 luglio 1998 e del 6 Agosto 1998, aveva sottolineato che dato il carattere di temporaneita non si richiedeva l'attivazione della procedura di V.I.A., ma che qualora la Società Valerio Catullo intendesse continuare l'esercizio dell'infrastruttura si sarebbe dovuta richiedere l'attivazione della procedura di V.I.A."
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Se nessuno mi produce una copia del Decreto V.I.A e/o Decreto di esclusione V.I.A. posso presupporre che... non ci sia stata... la Valutazione di Impatto Ambientale... dell'Aeroporto di Verona?
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In merito agli effetti che causa una "Ommissione di sottoposizione alla V.I.A." credo sia significativo segnalare quanto determinato dal T.A.R. di Brescia, con la Sentenza n° 726 dell'11 Agosto 2007.
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In merito poi al mancato abbattimento del'inquinamento del rumore generato da un aeroporto merita altra particolare attenzione la Sentenza n° 281-2005 del Consiglio di Stato.
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E per ultimo, in merito al fatto che essendo l'Aeroporto di Verona, un aeroporto Militare aperto al traffico Civile, è da segnalare la Sentenza C-437-97 del 16 Settembre 1999 della Corte Europea che suddivide le opere per la difesa militare (esenti dal V.I.A.) dalle opere prettamente commerciali di una aeroporto e quindi... soggette alla V.I.A.
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Da ultimo, ma non esaustivo, riporto altri brani tratti da altre sentenze:

La V.I.A diretta a prevenire il danno ambientale.
L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la via, valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso). Cassazione penale sez. III, 8 febbraio 1999, n. 494.

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V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti” – Illegittimità.
E’ illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza. Secondo il dettato contenuto nell’art. 16 com. 4 l. n. 109 del 1994 il progetto definitivo di un’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G. La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30.8.2002, n. 4368).
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Per approfondire ulteriormente questi aspetti, inseriti tra l'altro in una quadro più ampio sempre inerente la Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A., credo sia necessario esaminare quanto pubblicato da: "A.P.A.T. - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici" nel documento: "Orientamenti Giurisdizionali V.I.A.".
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N.B. Se clicchi qui puoi scaricare anche una Sintesi del documento APAT.

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