venerdì 8 febbraio 2008

Un gemellaggio da rumore tra ViviCaselle


Dal sito di Aero Habitat copio e pubblico questo messaggio:


Fiumicino, ecco VIVIFREGENE
Dopo il comitato/associazione
VIVICaselle Torinese, in prima fila nella difesa dei cittadini investiti dalla quasi totalità degli atterraggi sullo scalo di Torino Caselle, dopo VIVICASELLE di Sommacampagna che con il sito www.vivicaselle.eu interviene quasi giornalmente – e con estrema puntualità, documentazione e competenza – sulle problematiche attinenti allo scalo di Verona Catullo, ecco ora VIVI FREGENE, il comitato/associazione a difesa di Fregene.
Fregene è una località/balneare famosa – soprattutto nei film capitolini degli anni ’60 e ’70, del Litorale Romano sottoposta da quasi 47 anni ai sorvoli degli aeromobili in atterraggio sulla pista 16 destra di Fiumicino.
Ora, anche con lo spostamento dei voli da Malpensa al Leonardo Da Vinci, la questione sorvoli – talvolta anche in decollo dalla pista 34 sinistra – l’impatto acustico è ancora più severo.
Ebbene "Viva Fregene" ha in corso una raccolta di firme contro l'inquinamento acustico generato dai voli in sorvolo.
L’intento è categorico:
- il divieto di movimenti aerei nell’arco orario 23.00 06.00,
- rispetto delle procedure antirumore,
- incremento della pendenza in atterraggio ILS,
- installazione di centraline di rilevazione del rumore,
- impiego di una quota del 7% del bilancio delle società di gestione degli scali per opere infrastrutturali per la mitigazione acustica.
Una iniziativa radicale e insolita, ma che non rappresenterebbe niente di nuovo per gli scali del nordeuropea e che rappresenta – in sostanza – quello che è già previsto da leggi/decreti già in vigore – ma inapplicati – anche in Italia.
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Colgo questa occasione per evidenziare un aspetto. Qualcuno di Voi potrebbe aver scritto come indirizzo web: www.vivicaselle.it al posto di www.vivicaselle.eu . Scrivere ".it" o scrivere ".eu" può avervi portato a conoscere un'altra realtà, quella di Caselle Torinese, un Comune anch'esso interessato dalle nostre stesse problematiche... in particolare quelle connesse alla vicinanza ad un Aeroporto.
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Potremmo pertanto anche proporre un "gemellaggio... da rumore aeroportuale" visto che questo tipo di inquinamento ci accomuna?
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Magari poi, assieme con "Viva Fregene" potremmo riuscire a far si che il 7% del Bilancio delle Società di Gestione degli Aeroporti, possa essere finalmente speso per le opere infrastrutturali per la mitigazione acustica.
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Come scritto su Aero Habitat, quanto qui previsto è già normato dalla LEGGE 26 ottobre 1995, N. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico. E in merito a questo aspetto, credo sia interessante ricopiare, in sintesi, alcune sentenze.
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Inquinamento acustico - Ordinanza di contenimento e riduzione delle emissioni sonore - Natura - Provvedimento contingibile e urgente - Art. 9 L. 447/95 - Competenza - Sindaco. Le ordinanze con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneità delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di rigorosa nominatività e tipicità degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze devono considerarsi adottate ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e sono riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale). Sono peraltro estranee alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo (“sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico”) contemplate dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, nonché dalle Leggi Regionali Pugliesi nn° 17/2000 e 3/2002. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)
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Inquinamento acustico - Tutela della salute pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)
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Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli - Possibilità di valutazione differenziata - Esclusione. E’ legittima la previsione contenuta nell’art. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui ha qualificato l’attività aeroportuale mediante rinvio all’art. 3, co. 1, lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli. Ed infatti, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281 (vedi: sentenza per esteso
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