mercoledì 23 luglio 2008

Ma la Delibera della Discarica Siberie è annullabile? 1^ Parte

Venerdi 4 Luglio scorso, ero in comune per cercare di ottenere delle risposte sulla mancata pubblicazione sul sito web del Comune... della Documentazione relativa al P.A.T. e... mentre stavo uscendo dall'Ufficio Edilizia Privata, ho assistito ad una scena: l'Assessore Granuzzo stava discutendo animatamente con un dipendente dell'ufficio in merito ad una pratica edilizia. La Dipendente Pubblica... in evidente e profondo imbarazzo... e (se mi è permesso) con sudditanza, stava cercando di spiegare qualcosa all'Architetto che stava presentando della documentazione relativa ad un progetto. La discussione, molto animata... si svolgeva alla presenza di altri utenti che forse non comprendevano bene... quanto stava effettivamente accadendo.
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Ho pensato, che strano, un Assessore non dovrebbe svolgere la propria attività professionale nello stesso comune dove ricopre una carica pubblica cosi sensibile e che gli permette di aver accesso ad informazioni riservate. Mi sembrava ci fosse una legge che impediva questo.
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Ma poi ho pensato, sicuramente l'Assessore lavorerà presso qualche studio e avrà presentato un progetto del Suo datore di lavoro. Ho anche ulteriormente ripensato, l'Assessore-Architetto, per opportunità almeno, dovrebbe evitare di fare scenate in pubblico con i "propri dipendenti" in merito a dei progetti che sta presentando per il "Suo datore" di lavoro. Poi "sta cosa" è entrata nei cassetti della memoria e... li è rimasta. Fino ad oggi.
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Stamane, come tutte le mattine, Nello mi ha svegliato presto e mentre, in giardino, lui faceva i suoi bisognini, io mi fumavo la prima sigaretta... seduto sui gradini di casa. Ma il cassetto nella memoria... deve aver avuto qualche problema di chiusura, e... si è aperto. E se invece l'Assessore presentasse anche i Suoi progetti? A Sua firma? Ma si può fare questo? Erano le 6,20, ormai Nello mi aveva svegliato e cosi ho preso l'auto e sono andato a Sommacampagna per vedere se c'erano cantieri edili... in funzione.
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Mentre mi avvicinavo a Sommacampagna, contavo le "gru" che intravvedevo. C'erano sei "gru". La prima "gru" l'ho scartata perchè era un cantiere di un parente dell'Assessore e quindi non ho creduto verificare se vi fosse qualche nome conosciuto sul cartello che... per legge deve essere esposto su ogni cantiere edile. Dove c'era la seconda "gru", niente. Poi sono andato dove c'erano tre "gru"... una vicino l'altra e sono andato a leggere i cartelli. La 1^ "gru" nulla, la 2^ nulla, ma sul 3° cartello c'era il nome dell'Architetto-Assessore e ho scattato una foto, (quella a destra dell'immagine sopra riportata).
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Poi ho girato per le vie del capoluogo, per vedere se c'erano altre "gru" e ne ho vista una tra le ville, mi sono avvicinato e anche su questo cartello, c'era il nome dell'Assessore. (La foto a sinistra sopra riportata) Su sei "gru" che c'erano a Sommacampagna che indicavano sei Cantieri Edili in funzione, in due c'era scritto il nome dell'Assessore-Architetto. Come "dato statistico" mi sembra... un pò elevato.
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Ovviamente, sono curioso, e sono andato a cercare Leggi e Norme e ho scoperto che l'Arch. Massimo Granuzzo è iscritto all'Albo degli Architetti di Verona dal 14 gennaio 1998, e nell'anno successivo è diventato Assessore "esterno" (non eletto) di Sommacampagna con l'incarco di seguire i Lavori Pubblici e quindi dal 1999 al 2004 egli è stato un "Assessore ai Lavori Pubblici".
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Poi ho scoperto che nel 2000 è entrato in vigore il
D.Lgs. n° 267-2000 che al comma 2 e al comma 3 dell'Art. 78 cosi recitano:
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Comma 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Comma 3, I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
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Quindi mi sono posto una bella domanda, ma dal 2000 al 2004 l'Assessore-Architetto si è astenuto dal svolgere attività professionale? In un periodo tra l'altro in cui le "gru", a Sommacampagna, erano decine e decine e non c'erano solo 6 cantieri edili in funzione come oggi? A qusta domanda può rispondere solo l'Assessore-Architetto.
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Allora mi sono collegato sul sito web dell'Ordine degli Architetti di Verona per leggermi le norme deontologiche e, in particolare, ho letto questo:
Art.4 - Il comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.
Art.12 L'iscritto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, L'iscritto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.
Art.17- L'iscritto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.
Art. 27 - L’iscritto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
Art. 28 – L’iscritto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.
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Poi dopo un breve ricerca su Internet, sul sito Web dell'Ordine degli Architetti di Bergamo, ho trovato una risposta ad una domanda che qui sotto ricopio:
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Per un architetto, iscritto al proprio Ordine Professionale, che svolga anche le funzioni di Sindaco, vice Sindaco o Assessore è consentito svolgere incarichi professionali nell’ambito del territorio interessato?
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In merito al quesito formulato si ritiene che non sia consentito all’architetto iscritto all’Ordine che svolga anche le funzioni di Sindaco, vice Sindaco o Assessore, di svolgere qualsiasi tipo di incarico di provenienza pubblica o privata nell’ambito del territorio interessato.
Ciò è previsto espressamente dalle norme deontologiche adottate con delibera di Consiglio n.8 del 12.06.1996 secondo cui, con riferimento a "ruoli e cariche pubbliche":
a. l'architetto chiamato a ricoprire ruoli o cariche pubbliche è obbligato, entro 30 giorni dalla nomina a darne segnalazione all'Ordine;
b. l'architetto che ricopre cariche presso pubbliche amministrazioni non può assumere incarichi professionali dalla medesima amministrazione;
c. l'architetto Sindaco o nominato Assessore contestualmente alla segnalazione deve inviare elenco degli incarichi in essere sul territorio comunale all'atto della nomina, incarichi che possono essere regolarmente portati a termine nell'ambito del territorio interessato e nel periodo di durata in carica l'architetto nominato non può assumere alcun tipo di incarico da committente privato o pubblico.
Tali principi sono sostanzialmente espressi anche dal legislatore che all'art.78 del D.L. 18.08.2000 n.267 il cui III comma prevede che i componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
La violazione della suddetta norma comporterebbe sul fronte deontologico la violazione delle norme integrative succitate nonchè l'art.3 secondo cui l'architetto deve esercitare la professione in conformità alle leggi vigenti, l'art.5 secondo cui l'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistono condizioni di incompatibilità e l'art.28 secondo cui l'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti.
L'ambito soggettivo indicato con "componenti e la Giunta" va interpretato nel senso di ricomprendere oltre agli assessori anche il Sindaco e il vice-Sindaco.
Avv. Alessandra Locatelli
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A questo punto mi pongo delle domande:
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Se tra la carica di Assessore e quella di Architetto vi erà incompatibilità, tutte le Delibere della Giunta Comunale di Sommacampagna, votate nel periodo tra il 2000 e il 2004... sono tutte annullabili?
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E in questo caso, anche le Delibera di Giunta Comunale, relative alla Discarica Siberie sono tutte da annullare?
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Attendo risposte dall'Assessore-Architetto. Punto.

3 commenti:

  1. anche a Gambettola (FC) succede la stessa cosa.. con la copertura dell'Ordine degli Architetti che non hanno mai preso provvedimenti nonostante varie segnalazioni

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  2. .l'architetto si Chiama Gianni Bisulli.. Assessore nello stesso Comune dove ha lo studio e svolge la carica comunale di Assessore.. l'Ordine degli Architetti di Forlì - Cesena ha avuto lettere e fax ma non è mai intervenuto e non ha mai dato segnali in proposito.. ha coperto l'incompatibilità

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  3. è una vergogogna quanto sta accadendo a Gambettola, ma se detto architetto continua liberamente la professione nello stesso territorio, ciò significa che ha coperture politiche nell'Ordine di Forlì-Cesena.
    - Scommetto che è di sinistra per cui la zona è di loro e loro coprono... alla faccia

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