mercoledì 29 ottobre 2008

Una V.I.A. per Betlemme... farà si che ci sia (finalmente) una V.I.A. per... l'Aeroporto?

Apprendo, or... ora, da: http://sommacampagna.blogolandia.it, nel messaggio a titolo: Una VIA per “Betlemme” che è stata pubblicata la Sentenza n. 5186/08 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato... che impedirebbe la realizzazione della Cava Betlemme... con queste motivazioni: "Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato".
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Ma una cosa bisogna evidenziarla da subito, che nel testo della sentenza non c'è scritto che: "Il provvedimento impugnato, pertanto, avendo escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato". Tra le due frasi di diverso c'è solo che una frase... continene la parola "laddove ha" e, la seconda... non la contiene. Il risultato tra le due frasi... sarebbe uguale? Non credo.
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Io non sono un linguista-italianista e tantomeno un esperto nell'usare le parole come i Giudici del Consiglio di Stato... ma la frase: "laddove ha escluso l'obbligo della VIA", realmente, che significa veramente... sia nella forma che... nella sostanza?
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Su qualsiasi vocabolario on line, c'è scritto che la parola: "laddove" è una: "congiunzione con valore avversativo" e/o è una: "congiunzione con valore condizionale" e pertanto io mi ripongo la domanda: "se la Delibera della Regione Veneto ha approvato una cava che non aveva l'obbligo di essere sottoposta alla V.I.A., che valore ha questa sentenza del Consiglio di Stato, che sembrerebbe avversata e condizionata?"
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Questa sentenza del Consiglio di Stato, ha valore solo e quando:
"laddove la Cava Betlemme avesse l'obbligo della sottoposizione alla V.I.A." che - a quanto pare - non è quello che è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 2383 del 01 agosto 2006, delibera che è stata revocata con queste motivazioni: "La deliberazione di autorizzazione non è stata notificata alla ditta richiedente nè ritirata dalla medesima e non sono state inviate le copie corredate dagli elaborati a Comune e Provincia. La medesima è stata tuttavia pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto."
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Quindi al Comune di Sommacampagna questa autorizzazione non era mai stata comunicata e pertanto era inesistente.
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Ma per continuare questa disamina bisogna invece far riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale N. 3879 del 12 dicembre 2006, che cosi recita: "In merito poi al vincolo urbanistico derivante dalla presenza della "Corte Ceolara" (classificata dal P.R.G. vigente del Comune di Sommacampagna ai sensi della L.R. 24/1985 e delle vigenti norme in materia urbanistica "corte di antica origine") che stabilisce e norma una fascia di rispetto dalla medesima, pur nel rispetto dei pareri espressi dalla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali con nota in data 28.07.2005 prot. n. 542513/47.01 e del parere C.T.R.A.E., dai quali emerge che il citato rispetto non costituisce vincolo ostativo per lo svolgimento dell'attività estrattiva richiesta, risulta necessario e opportuno provvedere, in via cautelare, a concludere l'esito dell'istanza, in riduzione rispetto alla domanda mantenendo il ciglio superiore di scavo esterno al vincolo di P.R.G. relativo alla Corte Ceolara. Tutto ciò in sintonia e a seguito della successiva interpretazione della norma di P.R.G. espressa dal Comune con delibera di Consiglio n. 10 del 20.03.2006."
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Dalla Delibera di Consiglio n. 10 del 20/03/2006 risulterebbe che la superficie della recinzione della Cava Betlemme sarebbe di 174.460 mq (quindi superiore ai 15 ettari) e pertanto sarebbe stata soggetta alla procedura di V.I.A. Ma in realtà la domanda di cava approvata, con DGRV 3879-2006, esclude dalla superfice di cava, l'area ricompresa nel vincolo della Corte Ceolara e come risulta delle tabelle allegate - a diverse delibere del comune - questa area risulta essere di 146.000 mq e quindi pari a 14,6 ettari e pertanto inferiore ai 15 ettari, valore oltre il quale scatta l'obbligo di sottoposizione alla VIA.
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Le Delibere del Consiglio Comune di Sommacampagna dove - in tabelle allegate - è riportato che la... superfice della Cava Betlemme è di 14,6 ettari sono queste: la n.
30 del 5/02/2007, la n. 77 del 29/11/2006 e la n. 71 del 08/11/2006.
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In altre delibere del Consiglio Comunale di Sommacampagna - ma precedenti la D.G.R.V. n. 3879 del 12.12.2006, invece, la... superfice della domanda per la Cava Betlemme risultava essere pari a 17,4 ettari e dette delibere sono la n.
56 del 14/09/2006 e la n. 26 del 24/05/2006 .
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Considerato quindi che la Deliberazione della Giunta Regionale N. 3879 del 12 dicembre 2006, ha approvato una cava della superficie di 14,6 ettari e che quindi detta richiesta di autorizzazione... non doveva essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale, che senso ha la frase riportata nella Sentenza n. 5186/08 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che impedirebbe la realizzazione della Cava Betlemme... con queste motivazioni: "Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato".
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Certo... la Sentenza del Consiglio di Stato a questo punto è chiara... "laddove la Cava Betlemme fosse soggetta a VIA, la delibera approvativa sarebbe annullata"... ovviamente questa sentenza avrebbe efficacia solo e... "laddove detta Cava Betlemme, avesse da superare la superficie di 15 ettari"...
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Ma quando in una cava, gli ettari di superficie di scavo compreso le pertinenze per la lavorazione di ghiaia... ovviamente escluso l'area ricompresa entro il vincolo della Corte Ceolara... sono inferiori ai 15 ettari... per poco... ma sono entro il NON obbligo della sottoposizione alla VIA.
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A titolo di esempio... l'Aeroporto di Ampugnano di Siena, è stato progettato con una Pista della lughezza di 1.498 metri, due metri inferore al limite che allora era esistente per l'obbligo della sottoposizione alla V.I.A.
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Avverso la suddetta deliberazione, il Comune di Sommacampagna aveva presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che con Sentenza n° 1736 del 3 maggio 2007, nel quale si può leggere che era stata presentava una: istanza diretta a ottenere l'autorizzazione per la coltivazione di una cava di ghiaia da denominarsi “Corte Betlemme”, da ubicarsi nell'omonima località del Comune di Sommacampagna, in un'area di piena disponibilità della ditta richiedente, classificata in parte come zona agricola e in parte come zona Beni culturali e ambientali, stante la presenza in loco della corte rurale denominata “Corte Ceolara”.
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Dato che è nel Veneto è possibile esercitare attività di cava... solo in zona agricola e che questa attività di escavazione è vietata per la zone sottoposte ai vincoli dei beni culturali e ambientali, è evidente che la superfice dell'area ricompresa nel vincolo a protezione della Corte Ceolara non doveva essere nemmeno calcolata nella superfice di cava e che quindi già dall'inizio del procedimento detta area non era imputabile ad essere: area di scavo e/o area di pertinenza.
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Io non vorrei perdere altro tempo con questa cava... se la superfice di cava approvata dalla regione Veneto, "ricompresa in zona agricola" e quindi soggetta ad attività di cava è superiore ai 15 ettari... per Legge... la V.I.A. era d'obbligo, e quindi ha valore la frase contenuta della sentenza del Consiglio di Stato: "Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato".
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Ma se la cava autorizzata con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 3879 del 12 dicembre 2006, è stata approvata: "in riduzione rispetto alla domanda mantenendo il ciglio superiore di scavo esterno al vincolo di P.R.G. relativo alla Corte Ceolara" [area che nemmeno doveva essere calcolata] e detta autorizzazione è pertanto per una cava inferiore ai 15 ettari la Sentenza del Consiglio di Stato non ha alcun valore, perchè vale qualora e solo... "laddove" detto progetto avesse avuto l'obbligo di V.I.A.
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Tutto questo l'ho scritto perchè propedeutica alla mie considerazioni sulla mancanza di V.I.A. dell'Aeroporto, in quanto essendo l'Aeroporto sottoposto obbligatoriamente a VIA e dato che tutte le autorizzazioni concesse non sono mai state sottoposte alla V.I.A. appare evidente che tutte le autorizzazioni rilasciate per l'Aeroporto, sono automaticamente tutte annullate.
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E dopo questa lunga premessa... pubblichiamo un altro estratto dell'intervento tratto da: http://sommacampagna.blogolandia.it, nel messaggio a titolo: Una VIA per “Betlemme” un estratto che ricopio - ben volentieri - perchè evidenzia la mancata attenzione ed azione da parte del Comune di Sommacampagna ad un'altra V.I.A. mancante, quella dell'Aeroporto.
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L'ultima parte dell'intervento riportato su: Sommacampagna.bloglandia cosi recita: "Purtuttavia, coerenza vuole che tale fermezza venga mantenuta nei confronti di chiunque, sempre e a prescindere, qualunque e qualsiasi sia l’onere o il gravame per l’ambiente e per la vivibilità della popolazione.
Ogni riferimento alla analoga e accertata
mancanza (e non solo di VIA!) dell’aeroporto “Valerio Catullo” è qui non solo esplicitamente inteso, ma al contempo “alfierianamente” voluto! E quanto attiene ai comportamenti della società di gestione dell’HUB locale è solo la più clamorosa fra le “millanta sviste” di quanto e di come si eviti e/o si eluda il rispetto delle norme e delle procedure per la garanzia dei territori di Sommacampagna e per la tutela delle sue cittadinanze.Apertis verbis.
Invochiamo da parte dell’amministrazione comunale (soprattutto e in primis, “ma anche” di quelle Provinciale e Regionale) una analoga coerenza."
E che non sia solamente “coerenza di circostanza”: come sembrano testimoniare gli esigui e recenti - irrisori, a parer nostro - stanziamenti per studi sugli innumerevoli (fin troppi!) impatti sulla territorialità locale.
Oppure ancora le tardive - tanto tardive da rasentare la parvenza d’esser quasi opportunistiche - invocazioni alla magistratura affinché si dirima la vexata quaestio sulla salubrità o quanto meno sulla effettiva sopportabilità per la popolazione delle olezzanti e famigerate emissioni industriali.
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Dopo aver letto anche questo, appare quindi evidente che quanto oggi è stato pubblicato sull'Arena, come dichiarazione del Sindaco: "L'escavazione è cessata da alcuni giorni e Cava Betlemme ritorna area verde"... alla luce di quanto sopra ho scritto... potrebbe essere una affermazione... forse troppo prematura e forse non corrispondente a quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni.
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Ma una cosa è certa... se l'autorizzazione per Cava Betlemme supera i 15 ettari, ed è stata autorizzata senza la Valutazione di Impatto Ambientale... ha ragione a "gongolare" il Sindaco.
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Ma in tal caso mi aspetto di vedere tra poco - sempre da attribuire al Sindaco - una nuova frase sull'Arena, per una diversa mancanza di V.I.A., quella dell'Aeroporto Catullo, una frase dove il Sindaco abbia da dichiarare questo: "L'attività dell'Aeroporto è cessata da alcuni giorni e l'aeroporto civile torna area verde". Perchè tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati in questi anni per il Catullo - impugnati dal Sindaco di Sommacampagna - erano stati tutti rilasciati senza che i relativi progetti fossero mai stati sottoposti alla preventiva V.I.A. e pertanto essendo questi atti autorizzativi illegittimi, di conseguenza, sono diventati tutti atti annullati. Tutto l'Aeroporto Civile, quindi, torna area a verde".
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In ogni caso questo lungo mio intervento merita essere concluso con l'ultima parte scritta da William Bertozzo su: Una VIA per “Betlemme” frase che evidenzia l'agire del Sindaco di Sommacampagna, frase che è questa: "Ci si espone, altresì e inevitabilmente, alla facile taccia d’essere “forti coi deboli e deboli coi forti”: votati più alla ricerca del conveniente e acclamante consenso di alcuni (la parte), piuttosto che orientati all’impegnativo, faticoso, forse politicamente meno proficuo, ma dovuto perseguimento del benessere di tutti (l’intero)."
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E ora concludo definitivamente: Una V.I.A. per Betlemme... (se dovuta) farà si che (finalmente) ci sia una V.I.A. per... l'Aeroporto?

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