Finalmente ho finito di scrivere la Memoria Difensiva che domani deposito presso il Tribunale di Verona... assieme alla "Opposizione" al Decreto Penale di Condanna.
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Se vi ricordate - come avevo scritto in questo messaggio: Il mio 1° Decreto Penale di Condanna. Era ora che arrivasse... ora posso difendermi. - sono stato condannato come risulta da un Decreto Penale di Condanna ( pagina 1 e pagina 2).
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Un Decreto Penale che potevo anche accettare.... pagare i 300 euro di multa e finirla li... tanto per togliermi dai... "cotiliones"... il problema...
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Ma ovviamente sono stato condananto senza possibilità di potermi difendere e... sta cosa - per principio - non mi sta bene... cosi ho deciso di presentare "opposizione" e chiedere di essere sottoposto a giudizio.
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Sta cosa.... mi costerà di più dei 300 euro... ma voglio esercitare il diritto di potermi difendere dalle accuse... e portare in Tribunale... le prove a mia discolpa.
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Se ho scritto che c'erano dei preventivi falsi... ovviamente ho le copie di quei preventivi.
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Se ho scritto che c'erano state delle votazioni false... ovviamente ho le prove per dimostralo.
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Se ho scritto quello che ho scritto... ovviamente ho sempre la documentazione a supporto di quello che dico e di quello che scrivo.
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Ma torniamo all'opposizione... che sarebbe una cosa simile a quella sotto descritta:
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L'opposizione, che può essere effettuata solo dall'imputato e dall'obbligato civilmente, è disciplinata dall'art.461
« Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.
4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606). »
(art.461 c.p.p. )
Data la chiarezza del dettato normativo, si deve solo aggiungere che qualora uno dei soggetti che ne hanno facoltà faccia opposizione, l'effetto si estende anche all'altro soggetto.
« Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.
4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606). »
(art.461 c.p.p. )
Data la chiarezza del dettato normativo, si deve solo aggiungere che qualora uno dei soggetti che ne hanno facoltà faccia opposizione, l'effetto si estende anche all'altro soggetto.
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Quindi domani mattina nuovo giretto al Tribunale di Verona... tanto per abituarmi al luogo...
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Non si sa mai.
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