sabato 25 luglio 2009

V.I.A. & V.A.S. - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, Sentenza n. 225 (e altre Sentenze)

Ieri ho scoperto una interessante sentenza che qui sotto ricopio evidenziando in colore rosso alcuni degli aspetti che meritano essere evidenziati... sopratutto se rapportati alla V.I.A. (dei progetti) e alla V.A.S. (Piani di Sviluppo) dell'Aeroporto e dell'Interporto di Verona.
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V.I.A. - V.A.S.
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TUTELA DELL'AMBIENTE - Tutela dell’ambiente - Contenuto oggettivo e finalistico - Competenze - Stato - Fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela - Limite all’esercizio delle competenze regionali - Livelli di tutela più elevati.
La materia “tutela dell'ambiente” ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). Sullo stesso bene (l'ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) “concorrono” diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009). Secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce “limite” all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). E’ peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente.
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TUTELA DELL'AMBIENTE - DIRITTO SANITARIO - Salubrità dell’ambiente e salute umana - Competenze - Oggetti differenti - Stato e Regione.
Strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. E' da sottolineare, comunque, che le due competenze hanno oggetti diversi: per l'appunto, l'ambiente e la salute, e che la fissazione, da parte delle Regioni, di livelli più elevati di tutela ambientale ai fini della tutela della salute umana solo indirettamente produce effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente tutelato dalle norme statali. Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto.
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VIA - VAS - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Materia della “tutela dell’ambiente”.
Gli istituti della VAS e della VIA, procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”, rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s).
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VIA - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - Delega implicita all’attuazione della direttiva 2003/35/CE - L. n. 62/2005 - Tacita abrogazione della L. n. 308/2004 - Esclusione.
La legge delega n. 308 del 2004 autorizza, specificamente, il Governo alla piena attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) (art. 1, comma 9, lettera f) e, in via più generale, indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lettera e). Deve, pertanto, ritenersi che essa, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
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TUTELA DELL'AMBIENTE - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - L. n. 62/2005 - Tacita abrogazione della L. n. 308/2004 - Esclusione - Esercizio della delega oltre il termine definito dal legislatore - Inconfigurabilità.
La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento. Non può di conseguenza sostenersi che, con il d.lgs. n. 152/2006, la delega sia stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore.
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VIA - Vas - Materia di appartenenza - Tutela dell’ambiente - Fondamento.
La valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente (cfr. sentenza Corte Cost. n. 398 del 2006). Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.
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VIA - Vas - Art. 7, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Piccole aree a livello locale - Distinzione tra aree di livello sovra comunale, comunale o infracomunale - Inesistenza.
L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.
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V.I.A. - Vas - Art. 7, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Modifica ex d.lgs. n. 4/2008.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 3 del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS. E’ infatti la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale; la sottoposizione a VAS di piani o programmi è inoltre da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening. E' da sottolineare, comunque, che la questione non si pone più dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, per il quale la Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non effettua più il c.d. screening, svolto, invece, dall'autorità regionale competente in ordine alla valutazione ambientale.
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VIA - Vas - Art. 10, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Pubblicazione, informazione e partecipazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Interpretazione.
L'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi. La questione di legittimità costituzionale di tale norma non è fondata . La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
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VIA - Vas - Art. 12, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 - Giudizio di compatibilità ambientale - Natura - Presupposto per la prosecuzione del procedimento - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma. il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.
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VIA - Vas - Artt. 16 e 17 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di leale collaborazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento al principio di leale collaborazione, è infondata. Infatti, la VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale”, rientra nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione statale competente.
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VIA - Vas - Artt. 21 e 22 d.lgs. n. 152/2006 - Sottoposizione a VAS dei piani o programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali - Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Competenza legislativa esclusiva statale.
L'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali. Il successivo art. 22, prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda. La questione di legittimità costituzionale di dette norme, in riferimento agli artt. artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione è infondata, in quanto lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
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CHI INQUINA PAGA
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Ma anche questa altra sentenza merita una adeguata attenzione con delle necessarie evidenziazioni:
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INQUINAMENTO - Principio comunitario “chi inquina paga” - Imputazione del costo del danno - Cost-benefit analysis.
Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.
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INQUINAMENTO - Principio “chi inquina paga” - Interpretazione anteriore al d.lgs. n. 152/2006 - Valore programmatico - Parere Cons. Stato n. 3838/2007 - Piena vigenza del principio.
Prima della riforma della materia operata per mezzo del Decr. Legisl. n.152/2006, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che il principio “chi inquina paga” avesse valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno. Tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere (Cons. Stato, sez. consult., 5.11.2007, n.3838) circa l’inserimento nel Codice dell’ambiente dei principi di prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del principio “chi inquina paga” nonché del principio precauzionale, nessuno più dubita della piena vigenza del principio “chi inquina paga” in tutti i procedimenti amministrativi in corso laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi.
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INQUINAMENTO - d.LGS. N. 152/2006 - Principio della sostenibilità dei costi - Principio di proporzionalità - Principio di precauzione - Decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale - Attività istruttoria e apparato motivazionale.
Il Decr. Legisl. n.152/2006 rimarca, sotto il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi, che è correlato al principio di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il principio di proporzionalità, non potendo prefigurarsi la prevalenza di uno sull’altro, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite - in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile.
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INQUINAMENTO - Maleodoranze - Regione Campania - Sistema di abbattimento - Linee guida.
La legislazione italiana non prevede un valore limite negli ambienti di vita per le maleodoranze, mentre la Regione Campania contempla un sistema di abbattimento attraverso Linee guida pubblicate sul BURC del 16/2/2004.
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DANNO AMBIENTALE - Responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa - Presupposto causale - Inquinamento imputabile all’impresa e alla sua attività - Bonifica - Responsabilità “da posizione”.
In tema di danno ambientale, si è sostenuto che la responsabilità oggettiva sarebbe più efficace nel tutelare il valore dell’ambiente, rispetto al modello tradizionale della responsabilità per colpa; in altri termini, considerato l’attuale livello di sviluppo tecnologico e commerciale, sarebbe necessario addossare i rischi per danni in capo a coloro che possiedono i mezzi per farvi fronte e, soprattutto, hanno un potere di controllo sulle fonti produttive di rischi, effettivi o anche solo potenziali, per rendere effettiva la prevenzione e, in caso di accadimenti lesivi, la ristorazione delle posizioni soggettive, private o pubbliche, eventualmente incise. Tuttavia la natura “oggettiva” della responsabilità non esclude certamente che si debba verificare ed accertare il presupposto causale della stessa, ossia l’avvenuto inquinamento “imputabile” come nesso eziologico all’impresa ed alla sua attività, tanto più che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica - ovvero del danno ambientale - possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 20.7.2007, n.1254).
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INQUINAMENTO - Bonifica - Obblighi - Risarcimento in forma specifica - Sanzioni amministrative - Responsabilità oggettiva - Esclusione.
Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma.
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INQUINAMENTO - Diritto alla salute - Diritto di libertà economica e di iniziativa d’impresa - Equo contemperamento.
Il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia.
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COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
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Concludo questo messaggio con questa ultime sentenza, che completa le considerazioni odierne, su: "V.I.A. & V.A.S. - "Chi inquina paga" - "Costituzione di parte Civile".
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ASSOCIAZIONI E COMITATI - Danno ambientale - Legittimazione processuale - Associazioni ambientaliste, anche non riconosciute ex art. 13 L. n. 349/86 - Costituzione di parte civile - Requisiti - Continuità dell’azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo.
Poiché nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell’ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo). Ne deriva che le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente. (v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).
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Questa ultima sentenza potrebbe darmi ragione qualora il sottoscritto volesse costituirsi "PARTE CIVILE" in un eventuale processo su eventuali inquinamenti che qualcuno dovrebbe pagare... per il principio "CHI INQUINA PAGA" che fossero conseguenti ad eventuali irregolarità ed illegittimità commesse dall'Aeroporto Catullo [EU-PILOT 240/08/ENVI] e/o dall'Interporto Quadrante Europa [EU-PILOT 488/09/ENVI] in merito alla "V.I.A. e V.A.S."?

venerdì 24 luglio 2009

Ho scritto all'ARPAV e... l'ARPAV mi ha già risposto. Ora vediamo "che farà" il Comune.

Il 19 Luglio scorso, dopo aver scritto questo messaggio: Ma dove va a finire il "PERCOLATO" della Discarica CANOVA ?... In falda? ho provato a scrivere all'ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
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Con mia sorpresa, dopo solo quattro giorni... dall'ARPAV, alla domanda: "dove va a finire il percolato della Discarica Canova?"... mi ha cosi risposto:
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Anche se è vero che una eventuale infiltrazione di percolato in falda... andrebbe a finire nelle acque sotterranee del comune di Verona (e sarei curioso di sapere che tipo di acqua c'è nella Cava Moresci, quella del Parco del Quadrante Europa) credevo che una pratica relativa alla Discarica Canova, in Comune di Sommacampagna... ci fosse. Ho chiesto ma mi è stato risposto che non c'è. E questo mi sembra strano... vabbhe!!!
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Poi ho pensato, perchè il Comune di Sommacampagna avrebbe dovuto andare a rompere le cristallerie al Comune di Verona "se la sua discarica non avesse da funzionare", quando GLIEX stavano operando per realizzare una loro discarica?
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Meglio far finta di nulla... se per caso la Discarica Canova avesse qualche problemino... altrimenti la nostra popolazione... potrebbe spaventarsi poi... se la nuova discarica delle Siberie... che è "a monte" di Caselle avesse un eventuale inquinamento che andrebbe a finire nelle acque di falda che scorrono sotto i piedi dei Casellanti.
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Già che mi ero deciso di scrivere all'ARPAV per la Discarica Canova... alla stessa ARPAV ponevo una seconda domanda: Se era possibile effettuare una indagine relativa al rumore aeroportuale (anche questa mattina un aereo mi ha svegliato alle 4,30) ... alla quale ottenevo questa risposta:
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Domanda: perchè in tutti questi anni... il Comune di Sommacampagna... non ha mai chiesto all'ARPAV di effettuare una indagine sul rumore generato dall'Aeroporto?
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Eppure l'ARPAV (dalla e_mail ricevuta) sostiene che i moduli per chiedere queste rilevazioni del rumore sono stati inviati ai Sindaci ancora in data 3 Maggio 1999 prot. 5068.
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Negli ultimi dieci anni... quante volte i due precedenti Sindaci di Sommacampagna hanno chiesto all'ARPAV di verificare... quanto rumore "si ascoltano" i cittadini di Caselle?
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giovedì 23 luglio 2009

Rinnovo di richiesta di Accesso a tutti gli Atti inerenti il (FINTO) recupero ambientale ex cava Siberie

Ieri...
ho ricevuto questa lettera:
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Oggi...
protocollo in Comune questa nuova richiesta
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Domani...
la Discarica delle Siberie... io non la voglio.
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In ogni caso spero che la Procura della Repubblica dia seguito al mio esposto.


mercoledì 22 luglio 2009

E’ quindi confermato che l’Aeroporto Catullo è senza V.I.A. e senza V.A.S.?

Oggi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie - Struttura di Missione per le procedure di infrazione, ho ricevuto copia di un fax inviato dall’E.N.A.C. con data 25.6.2009 e prot. 0041288/DIRGEN/API.
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Dopo aver ricevuto (dopo quasi un mese) questa copia di fax... ho pertanto scritto le mie considerazioni ed evidenziazioni alla Commissione Europea e per conoscenza alla Procura della Repubblica... di cui qui sotto riproduco solo una parte della prima pagina (di quattro che compongono il documento elaborato).
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Una lettera di quattro pagine, che poi ho cosi terminato: "In conclusione, alla Commissione Europea, si chiede se: "E’ quindi confermato che l’Aeroporto Catullo è senza V.I.A. e senza V.A.S.?"
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Ma dato che sono stanco di... "aiutare chi potrebbe aver sbagliato a... risolvere le problematiche ambientali segnalate"... riproducendo i documenti sul mio blog, da oggi, non pubblico... ne il documento ricevuto e tantomeno pubblico il documento predisposto e inviato ai due indirizzi come sopra indicati.

martedì 21 luglio 2009

Aeroporto Catullo: "I guai di Fabio". Ma sono solo Sue le colpe... o anche di "Altri"?

Era il 21 Febbraio scorso quando pubblicavo questo messaggio: Why? Perchè l'Ing. Zerman non lavora più all'Aeroporto Catullo? E oggi credo che a quella domanda... posso darmi una prima e parziale risposta.
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Ma prima devo ricordare cosa dichiarava l'Ing. Zerman rispetto alla V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale, sulla cui mancanza - ad oggi - è ancora aperta una procedura di Verifica di Infrazione V.I.A. da parte della Commissione Europea.
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Di cosa dichiarava l'ing. Zerman... sulla mancanza di VIA del Catullo, riporto un articolo de "Il Verona" del 15 Febbraio 2008, come riprodotto in questa immagine.
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Premesso questo... oggi... mi tocca (quasi) difendere il Presidente dell'Aeroporto Catullo: Fabio Bortolazzi... perchè sulla mancanza della V.I.A. le colpe non sono tutte Sue (almeno fino alla data della Sua elezione)... mentre dopo che è diventato Presidente... ovviamente si!!!
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Oggi tutti se la prendono con Lui (sottoscritto compreso) quando in realtà il Fabio Bortolazzi... è Presidente della Catullo S.p.A.. solo dal 21 Gennaio 2008... e sicuramente molti "casini" sono stati combinati da chi - in Aeroporto - c'era prima di Lui.
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E pertanto prima di scrivere il messaggio di oggi... devo ricordare che solo 20 giorni dopo essere stato eletto (in data 11 febbraio 2008) il Fabio Bortolazzi, dal Ministero dell'Ambiente riceveva una lettera in cui gli segnalavano e gli evidenziavano che l'Aeroporto Catullo... "doveva essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale".
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V.I.A. che manca ancora oggi e di questa mancanza le colpe non sono solo sue... ma sopratutto di quello e di quanto accaduto prima della sua elezione... Le colpe sono anche di altri, dei suoi predecessori e ovviamente anche della struttura di gestione e dirigenziale della Catullo S.p.A.
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Ma torniamo ad oggi.
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Ieri sera ricevo una telefonata che mi avvisa che su Avionews è uscita una notizia, mi collego al P.C. e vado a leggere questa news: Aeroporto di Verona, i problemi si accavallano.
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Ma non c'è molto da leggere... e cosi inizio una ricerca su internet e su "La Cronaca di Verona" trovo un articolo a titolo: "Fabio pieno di guai".
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Proseguo la mia ricerca e trovo, del 17 luglio 2009, anche questo altro articolo: "Quando gli amministratori sono disattenti -Verona: bufera sull’aeroporto" che qui sotto ricopio e ne evidenzio alcune frasi:
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Comunque vada finiranno sotto processo dinanzi alla Corte dei conti. È la sorte annunciata degli amministratori dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona che, a quanto scrivono La Cronaca di Verona e del Veneto e il Corriere della Sera di oggi a proposito di una causa di lavoro intentata da un dirigente dell’aeroporto, l’Ing. Antonio Zerman, che contesta le ragioni del suo licenziamento, e della reazione dell’azienda.
Vediamo i fatti, come risultano dalla cronaca giornalistica e dalla posizione assunta dal dirigente al quale, dopo la decisione del licenziamento per ristrutturazione dell’organico aeroportuale, l’Azienda ha chiesto un risarcimento danni per un ammontare di oltre duemilioni e cinquecentomila euro.
A questa richiesta Antonio Zerman non ci sta e, presa carta e penna, il 13 luglio ha scritto agli amministratori in carica negli ultimi anni riassumendo i fatti.
Assunto nel 2001 presso la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., Zerman ricorda di aver “svolto presso tale Società, con diverse e sempre crescenti funzioni e responsabilità, le mansioni di Dirigente a partire dall’anno 2004 fino all’autunno del 2008”, un arco di tempo durante il quale “gli aeroporti gestiti dalla Società hanno potuto esprimere il loro massimo sviluppo di traffico, anche grazie a numerosi e importanti interventi infrastrutturali realizzati col supporto del sottoscritto, oltre ad ottenere altri rilevanti risultati raggiunti con il mio determinante impegno professionale, sempre ampiamente riconosciuto dagli amministratori della Società. Mi riferisco ad esempio alle certificazioni di aeroporto ENAC, ai piani di sviluppo e quarantennali per le concessioni, all’autorizzazione alle operazioni in bassa visibilità, all’approvazione delle procedure antirumore, al coordinamento dei voli postali su Montichiari”.
“In tutti questi anni – prosegue l'Ing. Zerman - ho sempre adempiuto ai miei doveri con competenza, professionalità e passione, ottenendo risultati che sono stati riconosciuti a livello nazionale, in particolare garantendo costantemente il regolare e puntuale funzionamento del traffico, la massima operatività, l’aumento della capacità e la sicurezza delle infrastrutture secondo la normativa e le direttive dell’Ente Regolatore, permettendo allo stesso tempo di ottenere importanti risparmi di investimenti attraverso il loro coordinamento e individuando soluzioni innovative (ad esempio in materia di risk assessment sulle strip aeroportuali)”.
“Nonostante tali risultati, puntualmente resi noti dalle comunicazioni sociali e dalla stampa, sin dai primi mesi del 2008 ho cominciato a subire da parte della Società comportamenti gravemente mobbizzanti e dequalificatori, con un processo continuo di demansionamento che è culminato nel licenziamento ritorsivo posto in essere dalla Società nell’autunno 2008”.
Inizia, quindi, la procedura di contestazione del licenziamento nelle forme di legge quando la Società, in data 28 aprile 2009, formula una richiesta di risarcimento danni, quantificata in € 2.552.320, motivata – si legge nella lettera dell'Ing Zerman “in ragione di presunte inutilità o inadeguatezze di alcuni interventi intrapresi dalla Società negli anni passati”.
Di qui la “chiamata in causa dei vecchi amministratori”, considerato che le opere ed i servizi oggetto della nota di contestazioni, in relazione ai quali non è indicato il profilo del danno, se non con riferimento a presunte e comunque indimostrate inadeguatezza o inutilità degli impianti e dei servizi, riguarda opere ed attività acquisite all’Aeroporto a seguito di una complessa attività amministrativa e tecnica alla quale hanno concorso i vertici aziendali a livello monocratico (Presidente e Direttore generale) e collegiale (Consiglio di amministrazione) in funzione di proposta ed approvazione, nonché progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, dei quali tutti dovrà, in ipotesi, essere individuata una quota di responsabilità. La nota dell’Aeroporto, invece, precisa Zerman, assume che “l’ipotizzato pregiudizio patrimoniale sia stato prodotto da un dirigente che nella specie ha svolto funzioni di “responsabile del procedimento”, figura assolutamente estranea rispetto alle scelte ed alle realizzazioni, titolare di un potere di spesa di € 5.000,00 a firma singola e di € 30.000,00 a firma congiunta”.
Le conclusioni che si possono trarre da questa vicenda sono evidenti. Licenziato con riferimento ad una presunta ristrutturazione, che sarebbe servita, invece, per assumere altro dirigente, nella prospettiva di dover pagare una rilevante somma quale risarcimento del danno subito da Zerman, mobbing a parte, i dirigenti dell’Aeroporto, politici di provincia con una buona dose di arroganza, hanno pensato di chiedere un risarcimento per presunte negligenze, in modo da immaginare che la vicenda si sarebbe chiusa in pareggio.
Le due vicende, invece, non vanno messe in relazione tra loro, come dimostra la lettera di licenziamento e la precedente proposta di conciliazione che non fa cenno alcuno a responsabilità del dirigente, ma solo ad esigenze di ristrutturazione dell’aeroporto. Che nel frattempo, sarà un caso certamente, comincia denunciare gravi disfunzioni tanto che, scrive La Cronaca, “i dati di giugno evidenziano che l’aeroscalo veronese è il peggiore d’Italia”.
Insomma, gli amministratori della società veronese si sono fatti male da soli. In ogni caso andranno dinanzi alla Corte dei conti di Venezia. Infatti se perderanno la causa di lavoro dovranno pagare il dirigente licenziato e questo è danno per la società. Se, poi, è vero che il Consiglio di amministrazione ha deliberato iniziative sbagliate o realizzate male Presidente, Consiglieri, direttore generale, progettisti, direttori dei lavori e collaudatori dovranno pagare per il danno causato all’Aeroporto. In gergo si chiama danno erariale e competente a chiedere il risarcimento del danno è il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, che ha sede a Venezia. E dovranno difendersi in proprio, in quanto c’è conflitto di interessi tra amministratori e Aeroporto per il fatto che il danno è provocato alla società.
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Proseguo ancora la ricerca e, in data 19 Luglio 2009, scopro questo altro articolo: "Catullo nel caos: ritardi traffico in calo e una causa", articolo che anche questo... ricopio qui sotto:
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VERONA - Non bastavano i problemi di gestione e il calo di traffico nei primi sei mesi dell'anno. Sull'«Aeroporto Valerio Catullo spa», società partecipata al 18,36% dalla Provincia autonoma di Trento, ora potrebbero profilarsi anche guai contabili. Andiamo con ordine. Di recente il presidente Fabio Bortolazzi (nella foto con il vice trentino del cda, Pierluigi Angeli) in una lettera inviata ai parlamentari ha scritto che lo scalo veronese rischia la paralisi perché «il servizio dei controllori di volo è insufficiente rispetto al traffico di aerei che con la stagione estiva si moltiplica a causa dei voli charter. Di conseguenza, buona parte dei voli ha ritardi attorno alle 2 ore». Nel medio periodo, cioè entro l'anno, si avranno (se non ci saranno cambiamenti) «pesanti riflessi negativi sull'indotto economico e occupazionale del Veronese a causa di una ridotta potenzialità dell'aeroporto»; inoltre le compagnie aeree basate al Catullo «saranno costrette a posizionare stabilmente le loro flotte in altri scali limitrofi al fine di poter operare con maggiore affidabilità», con il rischio di un pesante contraccolpo sulle casse, già provate da un deficit di 5,8 milioni di euro. Nel contempo nei primi sei mesi si è registrato un calo di passeggeri del 14,6%, oltre il doppio del calo nazionale. E ora, secondo il quotidiano «la Cronaca», l'ingegner Antonio Zerman, licenziato dalla società in autunno con l'accusa di aver sprecato 2 milioni e mezzo di euro nell'acquisto di apparecchi non utilizzati, ha preannunciato un esposto alla Corte dei conti contro il cda che avrebbe approvato quelle forniture.
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Ora immaginate che potrebbe succedere al Presidente Fabio Bortolazzi e all'Ing. Antonio Zerman, (che diceva che per la V.I.A. era tutto in ordine) se tra qualche giorno e/o settimana, la Commissione Europa accertasse che l'Aeroporto Catullo è senza V.I.A. e senza V.A.S.?
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Io posso solo evidenziare una piccola coincidenza.
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I guai dell'Ing. Zerman, a quanto pare sono cominciati nel Gennaio 2008, solo dopo che era arrivata la lettera del Ministero dell'Ambiente che evidenziava la mancata sottoposizione della Valutazione di Impatto Ambientale degli ampliamenti e dei potenziamenti dell'Aeroporto Catullo... di cui, probabilmente, il "responsabile del procedimento" era proprio lo stesso Ing. Zerman...
Almeno questo è quello che appare dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate ai giornali.

lunedì 20 luglio 2009

Nuova “NEGAZIONE” di Accesso agli Atti da parte del “Quadrante Europa”

Era il 6 Luglio 2009... quando mi è arrivata una lettera dalla Commissione Europea, che mi annunciava che era stata aperta una pratica: EU-Pilot 488/09/ENVI su una presunta violazione di V.I.A. e di V.A.S. del Quadrante Europa, lettera che ho inserito in questo messaggio: Mancanza di V.I.A. e di V.A.S.? Dopo: EU-Pilot 240/08/ENVI... ora: EU-Pilot 488/09/ENVI .
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Alla quale mia nuova richiesta, sabato scorso, ho ricevuto una seconda negazione di Accesso agli atti, da parte del Consorzio Z.A.I., come qui sotto riprodotta:
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Dopo aver ricevuto questa seconda negazione, oggi ho quindi spedito una nuova lettera alla Commissione Europea e per conoscenza alla Procura della Repubblica, avente questo oggetto: Nuova “NEGAZIONE” di Accesso agli Atti da parte del “Quadrante Europa”.
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Affinchè la Commissione Europea abbia una migliore visione e/o percezione, di cos'è il Quadrante Europa, ho inviato un documento tratto dal sito web del Consorzio Z.A.I. comprensivo di copertina della Guida 2008 del Quadrante Europa.
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Ho inviato alla Commissione Europea la Guida 2008 del Quadrante Europa, al fine di rendere evidente che il terminal ferroviario citato nella pratica:
EU-Pilot 488/09/ENVI è solo UNA delle opere e delle infrastrutture realizzate nel "Quadrante Europa".
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Ora aspettiamo di avere altre e ulteriori informazioni e vediamo che succede... se poi verrà verificato che le presunte mancanze di V.I.A. e di V.A.S. del Quandrante Europa... non sono presunte... ma sono reali.

domenica 19 luglio 2009

Ma dove va a finire il "PERCOLATO" della Discarica CANOVA ?... In falda?

Oggi è domenica e con "Nello" abbiamo fatto una passeggiata un pò più lunga del solito e siano "usciti dal Comune"... arrivando a percorrere "Via Canova"... che è una strada posta a metà "sul confine" due Comuni: a sinistra il Comune di Sommacampagna e a destra il Comune di Verona.
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Ovviamente... quando noi di Caselle... passeggiamo da qualche parte... "qualcosa" che impatta con l'ambiente... attorno a noi... lo troviamo sempre: Ferrovie, Autostrade, Aeroporti, Cave e Discariche... e sul confine tra i Comuni di Verona e di Sommacampagna... c'è la Discarica di Rifiuti Solidi Urbani di Verona denominata della "Canova"... che - in teoria - sarebbe una Discarica esaurita.
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Nella Discaria Canova, oggi esaurita, che per 20 anni ha "impestato" l'aria di Caselle (con odori da... Discarica), fino a qualche anno fa, di sera, c'erano i "fuochi fatui"... conseguente all'autocombustione del metano che fuoriusciva dalla Discarica... Poi hanno costruito un impianto di captazione del biogas e dopo di allora... anche se difficilmente di sera passo in quella zona... quei fuochi azzurrognoli... non li ho più visti.
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E stamani, passeggiando con Nello, mi sono posto una domanda... se nella Discarica Canova... c'è il Biogas... ci deve essere anche il "percolato" (che è quel liquido che si forma sul fondo della discarica e che periodicamente deve essere portato via) ma dalla strada non si vedeva nessun serbatoio e cosi tornato a casa ho cercato di vedere se su internet c'era qualche immagine che poteva aiutarmi.
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L'unico serbatoio che sembra esserci all'interno del perimetro della Discarica Canova (che mi sembra abbandonata) sarebbe quello che si vede nella foto... che, sinceramente... mi sembra piccolino per raccogliere il "percolato" di una discarica di Rifiuti Solidi e Urbani.
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Domanda finale: Ma dove va a finire il "PERCOLATO" della Discarica CANOVA ?... In falda?
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sabato 18 luglio 2009

Aeroporti che applicano le norme ambientali e... Aeroporti che non le applicano. Perchè?

In merito alle Problematiche Ambientali Aeroportuali, torno a scrivere dell'Aeroporto di Napoli - Capodichino, ricordando, quanto il 19 Giugno scorso, scrivevo questo messaggio: Aeroporto e Aeroporto. Chi mitiga, chi compensa e chi si relaziona con il territorio. Il nostro... NIENTE ? in cui evidenziavo che detto Aeroporto Napoletano era in possesso di Decreto di Compatibilità Ambientale, quello che è mancante all'Aeroporto di Verona (ma che stranamente possiede quello di Montichiari).
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In quel messaggio, di un mese fa ormai, scrivevo anche una Lettera al Presidente dell'Aeroporto Catullo... che aveva questo oggetto: Infrazione di “V.I.A.” e di “V.A.S.” dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, lettera che aveva questo "sottoggetto": La presente Richiesta di Accesso Documentale, riguardante la documentazione relativa all’Aeroporto “Valerio Catullo”, trova la propria base legale tanto nella Normativa sull’accesso alle Informazioni Ambientali (D.Lgs. 195/2005) quanto nella disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e DPR 184/2006).
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L'Aeroporto di Napoli è un aeroporto Militare aperto al traffico civile (come Verona), ha presentato domanda di sottoposizione alla V.I.A. in data 31.12.2003 e ha ottenuto - dopo immunerevoli vicissitudini - il Decreto V.I.A. in data 22.7.2008... impiegando quasi 5 anni per averlo.
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Un Comunicato Stampa dell'ENAC di ieri mi permette di evidenziare in colore rosso alcune frasi contenute:
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ALLA GESAC LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SCALO DI GRAZZANISE: FIRMATO ATTO DI INTESA PROGRAMMATICA ENAC – GESAC PER L’AVVIO DELLA CONCESSIONE AEROPORTUALE DI GRAZZANISE
Oggi, presso la Direzione Generale dell’ENAC, è stato firmato tra l’ENAC e la società GESAC – Gestione Servizi Aeroporti Campani – S.p.A., l’Atto di Intesa programmatica delle attività propedeutiche per la concessione della gestione aeroportuale dell’Aeroporto di Grazzanise.
La Gesac, concessionaria fino al 2043 della gestione dell’Aeroporto di Napoli, ha ottenuto l’affidamento per la realizzazione e la gestione del nuovo scalo di Grazzanise.
Il protocollo è stato firmato dal Presidente dell’ENAC Vito Riggio e dal Presidente della Gesac Mauro Pollio, alla presenza dell’Assessore ai Trasporti della Regione Campania Ennio Cascetta e del Direttore Generale dell’Ente, Alessio Quaranta, e definisce tutti i passaggi preparatori per la progettazione del nuovo aeroporto e per l’affidamento della gestione alla società campana.
L’ENAC, infatti, su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, si è attivato per favorire, secondo le proprie competenze e nel pieno rispetto della normativa comunitaria di riferimento, la più rapida realizzazione della delocalizzazione funzionale delle attività civili sulla scalo di Grazzanise, al fine di migliorare il rapporto territoriale dell’aeroporto di Capodichino e di rispondere al progressivo sviluppo della domanda di trasporto aereo nell’ambito del bacino campano.
In base all’articolo 18 della legge n. 31/08 (di conversione del DL 248/07) nel caso di delocalizzazione funzionale delle attività di un aeroporto, l’affidamento della concessione della gestione aeroportuale è sottratto al regime della gara europea allo scopo di non penalizzare la società che già gestisce un aeroporto interessato da un
processo di trasferimento delle operazioni verso un altro sito aeroportuale di nuova costituzione.
Il base a tale articolo l’ENAC riconosce la società Gesac come titolare del diritto all’ampliamento della concessione già in essere verso il nuovo scalo di Grazzanise e si impegna ad attivare la procedura con le Istituzioni statali e la Regione Campana per la gestione dei fondi destinati al nuovo aeroporto e a definire tutti gli altri passaggi operativi.
L’atto aggiuntivo firmato oggi prevede che la società Gesac provvederà alla redazione:
§ di uno studio di prefattibilità tecnico-operativo per l’Aeroporto di Grazzanise, che contempli gli aspetti aeronautici e di traffico nonché la configurazione dei principali sottosistemi aeroportuali e definisca la consistenza del sedime aeroportuale;
§ di un rapporto ambientale preliminare sui possibili e significativi impatti della realizzazione, per l’avvio della consultazione (D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche);
§ di uno studio per la ridefinizione del ruolo dell'Aeroporto di Capodichino con un modello calibrato di traffico, economicamente sostenibile, correlato con il nuovo polo aeroportuale di Grazzanise ;
§ del master plan aeroportuale, con il relativo Studio di Impatto Ambientale, nonché il cronoprogramma che comprenda le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, l’appalto, la gestione realizzativa delle opere e la messa in esercizio delle stesse.
§ del piano economico-finanziario, per dare attendibilità al programma realizzativo delle opere, con la stima dei costi e la copertura degli interventi, tenendo conto dei citati finanziamenti, ed ove necessario della disponibilità di risorse proprie;
§ del piano di adeguamento infrastrutturale dell’aeroporto di Capodichino in relazione alla riconfigurazione dell’attività.
Per le attività di tipo amministrativo la Gesac, congiuntamente con l’ENAC, dovrà provvedere alle attività connesse al conseguimento delle autorizzazioni in materia urbanistico-ambientale nonché alle attività espropriative per le aree da acquisire.
Ai fini del rilascio della gestione dello scalo di Grazzanise, la Gesac presenterà all’ENAC un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario articolato per un periodo non superiore al quarantennio.
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Domanda: perchè vi sono Aeroporti che applicano le norme ambientali e... Aeroporti che non le applicano... (come a Verona)?

venerdì 17 luglio 2009

Procedura di V.I.A. - Partecipazione del pubblico secondo la L.R.V. n. 10/1999


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Nell’ambito della procedura di V.I.A. la partecipazione del pubblico è garantita:
dalla pubblicità della procedura (art. 14);
dalla presentazione al pubblico (art. 15);
dalla possibilità di presentare osservazioni (art. 16);
dall’eventuale inchiesta pubblica (art. 18, commi 4, 5 e 6).
Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo avviso di deposito, il soggetto proponente deve presentare al pubblico i contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale – SIA, concordando le relative modalità con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto (art. 15, comma 1).
Entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo avviso di deposito, chiunque può prendere visione della documentazione depositata (art. 16, comma 1) e può presentare alla struttura competente per la V.I.A. osservazioni in forma scritta sul progetto (art. 16, comma 2).
Il presidente della Commissione regionale/provinciale V.I.A., sulla base delle osservazioni presentate, può disporre un’inchiesta pubblica (art. 18, comma 4). Questa consiste (almeno) in un’audizione, da parte della Commissione e dei Comuni e delle Province interessati, di coloro che hanno presentato osservazioni; l’audizione avviene in contraddittorio con il soggetto proponente (art. 18, comma 6).
L’inchiesta pubblica è obbligatoria se richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati (art. 18, comma 5).
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Perchè l'ex Sindaco di Sommacampagna... non ha chiesto l'inchiesta pubblica per la Discarica Siberie?

giovedì 16 luglio 2009

In attesa della DISCARICA... ricordiamo l'AEROPORTO... senza dimenticare l'INTERPORTO.

Nemmeno oggi ho voglia di scrivere sul blog... forse sarà il caldo... o forse è l'attesa di una lettera che mi sta "agitando". In data 22 Giugno avevo scritto due lettere, una avente questo oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela del Project Financing Discarica Siberie indirizzata al Sindaco e ancora senza risposta. L'altra lettera che avevo scritto era stata questa: Discarica Siberie: Richiesta di Accesso agli Atti ai sensi d.Lgs 195-2005 di cui oggi e/o al massimo domani dovrei ricevere se sono stato autorizzato ad accedere a TUTTI gli atti della Discarica Siberie.
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In attesa vorrei riproporvi di leggere quanto avevo scritto 5 mesi fa, alla Commissione Europea.
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Ovviamente, non è che mentre attendo questa lettera... non faccio nulla... nel frattempo scrivo, come ho scritto ieri alla Commissione Europea.
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Gentile M.A.
La Commissione Europea, dopo una mia segnalazione ha aperto una seconda pratica: Infrazione VIA - INTERPORTO Quadrante Europa: EU-Pilot 488/09/ENVI e in merito a questa pratica invio copia di un articolo del giornale l'ARENA di oggi.
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Articolo che qui sotto ricopio al fine che la Commissione possa poter leggere le frasi evidenziate in rosso e verificare se dette modifiche e ampliamenti come evidenziate nell'articolo dovevano essere soggette a V.I.A. (A) per quanto già realizzato, (B) per quanto sta per essere inaugurato e (C) per quanto vogliono realizzare.

CONSORZIO ZAI.
Si passerà da 6.500 a 11mila treni l’anno per arrivare con il tempo a 18mila.
Pronto il terzo Terminal il Quadrante raddoppia
Costruito con nuove tecnologie e strategie ridurrà i costi dei trasporti e l’impatto sul territorio
Slitta a settembre, per «motivi contingenti», l’inaugurazione del nuovo terminal 3 del Quadrante Europa che passerà quindi da una superficie occupata di due milioni e mezzo di metri quadrati a quattro milioni e 200mila metri quadrati.
Dalle attuali 30 coppie treni giornaliere, si passerà a 47, facendo lievitare così a undicimila treni l’anno il traffico ferroviario del nodo che oggi conta annualmente il passaggio di 6.500 convogli.«Il nuovo terminal gate è stato realizzato rispettando i tempi programmati e in un momento di crisi non è una cosa da poco», spiega Flavio Zuliani, presidente del Consorzio Zai, società che gestisce l’interporto, ricordando che i lavori al cantiere sono iniziati solamente un anno e mezzo fa. Il terminal nasce dalla partecipazione al cinquanta per cento di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e il Consorzio Zai, un modello aziendale che per la prima volta vede la collaborazione di Rfi. «Da sempre Rfi crede e investe in questa realtà e nella sua forza strategica e questo nuovo progetto rappresenterà un modello di riferimento per altri terminal», prosegue Zuliani.
In primo luogo per la tecnologia di ultima generazione impiegata e per un nuovo modello di strategia. Si tratta infatti di un concetto futurista, spiega il Consorzio, che conferisce grandi spazi e grandi velocità. Il nuovo terminal separa infatti i cicli produttivi in moduli, quello ferroviario e quello di stoccaggio, diminuendo il costo per unità movimentata, riducendo l’impatto sul territorio e garantendo una protezione ambientale su tutta la piattaforma.
Il modello innovativo offre quindi al modulo intermodale di sfruttare pienamente la tecnologia gruistica «CompactTerminal», nonché le nuove opportunità aperte dalla liberalizzazione ferroviaria.«Tale modello potrà aprire la via a una discontinutà forte nell’ambito delle modalità gestionali della terminalistica, facendo diventare il modulo 3 una opportunità di sperimentazione di pratiche organizzative e gestionali innovative, da esportare anche in altre future realtà», spiega il depliant del nuovo Terminal.
«Infatti», prosegue il presidente, «la creazione del terzo modulo permette di mettere mano alla tecnologia degli altri due arrivando a 15-18mila treni l’anno nei prossimi dieci anni».
E aggiunge: «Il nuovo terminal consente di triplicare la situazione attuale confermando ancora una volta il primato e l’eccellenza del Quadrante Europa, primo interporto italiano». Zuliani spiega che gli effetti del nuovo terminal si verseranno su tutta la provincia veronese e non solo. «Essendo un ente industriale, nei primi 61 anni di vita, il Quadrante ha creato più di centomila posti di lavoro, tra diretti e indiretti». E prosegue: «Si tratta del vero motore per la creazione dello sviluppo economico. Per questo attendiamo precisi piani urbanistici come il Quadrante sud e Quadrante nord, Marangona e piano interventi della Bassona. In questo modo si potranno creare altri 20mila posti di lavoro in dieci anni».
Zuliani ricorda infatti che il Censis ha dichiarato che il Quadrante Europa come una delle anse positive di sviluppo economico, anche all’interno della crisi. Al secondo posto viene la fiera di Milano.
Il presidente è poi critico nei confronti della paventata proposta di un nuovo interporto a Isola della Scala, che peraltro anche l’ad di Ferrovie, mauro Moretti, non vuole, e dice: «Lo confermano tutti gli studi che replicare un modello come il nostro entro i 200 chilometri creerebbe diseconomie di scala. Non escludo progetti o sistemi condivisi con il Quadrante, ma è da capire come».
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Premesso quanto sopra riportato nell'articolo il sottoscritto chiede: "Può ritenersi una modifica sostanziale - e pertanto che doveva essere assogettata a V.I.A. - il aver realizzato un terminal Ferroviario nell'Interporto di Verona, che aumenta il traffico dei treni da 6.500 a 11 mila all'anno?" (con conseguente aumento degli autocarri che accedono al Quadrante Europa). Si evidenzia che l'Interporto è solo uno delle opere realizzate all'interno del comparto denominato "Quadrante Europa" che ad avviso dello scrivente doveva essere sottoposto a V.A.S.
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Anche se c'è caldo... e non scrivo molto sul blog... intanto scrivo... e tutto quello che scrivo lo spedisco alla Procura della Repubblica... come la lettera che dovrei ricevere per poter accedere agli atti della Discarica delle Siberie... appena avrò da riceverla... ovviamente.

mercoledì 15 luglio 2009

Che serve riciclare... quando da tutt'Italia arriveranno 724.000 mc di rifiuti industriali?

Oggi su tutti i giornali si scrive di Sommacampagna, come il primo in classifica tra i Comuni (sopra i 10.000 abitanti) che sono più bravi a riciclare i rifiuti.
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Ma che senso ha... essere un Comune Riciclone... quando poi nello stesso Comune si vuole realizzare una Discarica di Rifiuti Industriali - che verranno trasportati da tutt'Italia - per riempire una ex Cava con 724.000 mc di Rifiuti?
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In ogni caso credo che questo sia l'ultimo Anno che Sommacampagna arriva primo nella Classifica di Lega Ambiente... ho l'impressione che dall'anno prossimo... dato che ora c'è una Giunta di Centro Destra... (e non più di centro sinistra) solo questo parametro farà si che... Sommacampagna non sarà più primo.
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Domanda finale... sono stati calcolati i rifiuti dell'Aeroporto Catullo... o quello non produce rifiuti?

martedì 14 luglio 2009

Oggi non ho voglia di scrivere... ma la V.A.S. dell'Aeroporto Catullo dov'è?

Oggi non ho voglia di scrivere... ma se c'è la V.A.S. dell'Aeroporto di Montichiari (Aeroporto che ha anche la V.I.A.) dov'è la V.A.S. del Piano di Sviluppo Aeroportuale di Verona?
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lunedì 13 luglio 2009

V.I.A.-V.A.S. Aeroporto. Riepilogo di quanto accaduto prima dell’apertura della pratica 240/08/ENVI.

Scusate il ritardo... ma prima di pubblicare il messaggio di oggi, dovevo scrivere una lettera alla Commissione Europea e alla Procura della Repubblica... e questo mi ha impegnato tutta la giornata.
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Ho scritto questa "nuova" lettera per queste motivazioni:
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In data 18.12.2008, prot. ENV.A.2/MA/mm/ARES(2008)61520, il sottoscritto, dalla Commissione Europea, riceveva una lettera con la quale veniva annunciata l’apertura della pratica: EU-Pilot 240/08/ENVI.
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In detta lettera si annunciava che: “Il progetto EU Pilot ha un tempo di risposta di 10 settimane” e, ad oggi, alla data odierna, di settimane ne sono trascorse oltre trenta, senza che la Commissione Europea abbia ancora potuto determinare in merito al reclamo presentato dal sottoscritto, un ritardo che credo sia da imputare alla Società Aeroporto Catullo S.p.A., in conseguenza alle risposte inviate… che, o non sono chiare e/o non sono… perfettamente corrispondenti alla “reale” verità dei fatti accaduti.
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Con la presente il sottoscritto ritiene pertanto che sia utile, anche nella speranza di poter accorciare i tempi delle decisioni della Commissione Europea, che sia predisposto un riepilogo delle informazioni raccolte prima dell’apertura della pratica 240/08/ENVI, al fine di verificare “poi”… le “Dichiarazioni” della Catullo S.p.A. fornite – tramite i suoi Dirigenti – alle varie e diverse autorità Italiane ed Europee.
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Questo “riepilogo” viene elaborato in attesa che le Autorità Italiane rispondano alle ultime richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione Europea. Ultimi chiarimenti che spero… siano risolutivi.
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Una nuova lettera, sempre indirizzata alla Commissione Europea e alla Procura della Repubblica, la scriverò appena avrò avuto modo di leggere... la "risposta" all'ultima "domanda"... che la Catullo S.p.A. avrà inviato alla Commissione Europea.