sabato 12 luglio 2008

Inquinamento Acustico - Determinazione e gestione del rumore

Sul sito dell'attività dell'Europa, "Sintesi della Legislazione" ho trovato alcune interessanti considerazioni in merito a Inquinamento Acustico - Determinazione e gestione del rumore, di cui sotto ne riporto dei brani.
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Nell'ambito della lotta all'inquinamento acustico, l'Unione europea definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. L'approccio si fonda sulla determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale. Questa direttiva fornirà anche una base per lo sviluppo di misure comunitarie relative alle principali sorgenti di rumore.
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In questa sezione è riportata la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
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Di cui vorrei evidenziare questi brani.
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La mappatura acustica strategica
Una mappa acustica strategica permette la determinazione globale dell'esposizione al rumore in una zona esposta a varie sorgenti di rumore e la definizione di previsioni generali per questa zona.
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I piani di azione
I piani di azione mirano a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. Devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato V della direttiva.
Le misure dei piani di azione sono lasciate a discrezione delle autorità competenti, ma devono corrispondere alle priorità che possono derivare dal superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate in particolare alle zone più importanti determinate dalla mappatura strategica.
Entro il 18 luglio 2005 gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni relative alle autorità e agli enti responsabili dell'elaborazione e, se del caso, dell'adozione dei piani di azione.
Entro il 18 luglio 2008, devono essere elaborati i piani di azione per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli l'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli l'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati urbani con più di 250 000 abitanti. Entro il 18 luglio 2013 si devono stabilire piani di azione per tutti i grandi agglomerati e gli aeroporti, gli assi stradali e ferroviari principali.
I piani di azione sono rielaborati ogni qualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e, in ogni caso, ogni cinque anni.
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Informazione del pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché sia realizzata una consultazione pubblica e i suoi risultati siano esaminati, prima dell'adozione dei piani d'azione.
Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche e i piani di azione siano resi accessibili al pubblico conformemente agli allegati IV e V della direttiva
2002/49/CE e alle disposizioni della direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.
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Ho scritto questa lunga premessa per evidenziare la frase sopra sottolineata:
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Libertà d'accesso all'informazione.
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L'Unione europea fissa norme per garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime; stabilisce inoltre le condizioni fondamentali e le modalità pratiche in base alle quali tali informazioni devono essere rese disponibili.
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Tutto questo è stabilito nella direttiva 2003/4/CE di cui traggo alcuni paragrafi:
(1)
Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.
(8)
È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.
(9)
È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.
(10)
La definizione di "informazione ambientale" dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.
(13)
L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.
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Non commento... ma una cosa è certa... il mio comune mi sta informando su quello che succede all'ambiente dove noi viviamo?
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Ad esempio... mi sta illustrando quali problemi potrebbe creare all'ambiente... l'Aeroporto?

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