venerdì 11 luglio 2008

Le sentenze, prima si leggono e... solo dopo (caso mai) si "canta vittoria"

Ieri sull'Arena c'era questo articolo: Cava Betlemme non si fa. Il Comune vince a Roma.
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In detto articolo c'era anche scritto questo: "Ad annunciare la vittoria del ricorso è stata il sindaco di Sommacampagna Graziella Manzato che ha ringraziato apertamente l’assessore all’ecologia e all’ambiente Massimo Granuzzo per il suo impegno sull’annullamento della delibera di apertura della cava".
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E per essere precisi, sempre in detto articolo c'era anche una specie di "retromarcia del Sindaco" perchè c'è scritto anche questo: "Tuttavia è necessario attendere le motivazioni della sentenza prima di fare programmi seri sulla zona incriminata".
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Appunto, prima di cantare vittoria, bisogna leggere la sentenza, che in realtà è un'Ordinanza, e quindi... leggere attentamente le motivazioni e poi "forse"... cantare vittoria.
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Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
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Ritenuto che l’area interessata dalla cava comprende oltre che l’area dello scavo, anche quella di acccumulo di materiali, di manovra, di carico e di scarico in quanto funzionale all’attività di cava;
Considerato, pertanto, che doveva essere espletata la procedura V.I.A.;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8691/2007 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.
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Io lo ripeto più volte, non sono un Avvocato, ma per quello che riesco a comprendere, il Consiglio di Stato ha sospeso la Sentenza del T.A.R. che avrebbe autorizzato la Cava Betlemme.
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Non è una sentenza di annullamento... è una ordinanza di sospensione, che è ben diverso.
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Per quello che sono a conoscenza, l'obbligo della sottoposizione alla Valutazione di Impatto Ambientale, la V.I.A. scatta quando la superficie della cava supera i 15 ettari, come scritto nella L.R.10/1999 che devono essere sottoposte alla V.I.A. le: "Cave e torbiere con più di 350.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha".
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E per quello scritto nella Delibera di Approvazione della Cava, la superficie era di 14,7 ettari e quindi: Per quanto attiene l'assenza della procedura V.I.A., il progetto in argomento non ne è stato assoggettato dal momento che non possiede i requisiti previsti ossia non supera le soglie dimensionali di superficie e produzione annua di materiale indicate nella L.R. n. 10/99.
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Quindi una superficie di progetto di cava, inferiore al parametro oltre il quale scatta l'obbligo della V.I.A.
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Se poi pensiamo che la superficie autorizzata è ancora inferiore della superficie dei 14,7 ettari, in quanto è stata tolta l'area che rientrava nel vincolo della Corte Ceolara... io aspetteri "un pò" a cantar vittoria.
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E anche questo è scritto nella Delibera della Giunta Regionale, che dice: "Ad ogni buon conto, la scelta proposta dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive di ridurre e ricondurre, in via cautelare, l'intervento all'esterno del limite di rispetto posto dal P.R.G. per 200 m a tutela della Corte Ceolara dirime ogni questione".
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Le Sentenze (o le Ordinanze), prima si leggono e solo dopo (caso mai) si canta vittoria.
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Per concludere, una domanda al Sindaco... la posso fare?
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Perchè... già che si era in Assemblea Pubblica, il Sindaco non ha dato "qualche informazione" sull'iter della V.I.A. della Discarica delle Siberie?
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Già che c'era poteva dirlo no? O la Discarica delle Siberie, solo per il fatto che è posta ad Ovest di Via Molinara... non deve interessare Caselle?
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Integrazione al messaggio.
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Visto poi, che nell'Ordinanza si scrive della "MANCANZA della V.I.A", aggiungo una piccola precisazione che è una segnalazione in merito alle sanzione prevista nel caso di mancato assoggettamento o mancata richiesta di V.I.A., come disposto al comma 4, dell'articolo 29, del D.Lgs. 4-2008 (“Controlli e Sanzioni”) che statuisce: “Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente".
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Se la Cava Betlemme è senza la V.I.A. (se doveva farla) allora sono... axxi loro.
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Se la Cava Betlemme non doveva essere sottoposta alla V.I.A. allora l'Ordinanza di Sospensione dovrà essere rivista.
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Ma se l'Aeroporto è senza la V.I.A. (come già accertato) perchè il Sindaco non si attiva e non chiede il ripristino dei luoghi e della situazione ambientale?

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