giovedì 30 ottobre 2008

Laddove l'Ass. Granuzzo avesse sbagliato non è ora che... si ritiri a fare dell'altro??

Anche oggi sull'Arena, (ma di questo ne parlo in un altro messaggio) leggo altri e nuovi elogi - del Sindaco di Sommacampagna - indirizzati all'operato del cosidetto Assessore alle Immondizie, alle Discariche e alle Cave. Un signore, che ha un Titolo, Nome e un Cognome: Arch. Massimo Granuzzo. Punto!!!
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Sembra, ma ho la sensazione fondata, che tutti questi elogi servano a nascondere dell'altro e quindi se l'Assessore Granuzzo Massimo - visto che dimostrato di conoscere le procedure di V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale - avesse sbagliato qualcosa... nel suo agire (male) per l'Ambiente... non sarebbe ora che ne pagasse le conseguenze, sia politicamente che pecuniamente?
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Per verificare... se questo cosidetto Assessore, che avrebbe ricevuto la delega all'Ecologia e all'Ambiente con le conseguenti responsabilità, ha sbagliato qualcosa... bisogna fare un'analisi di quello che è accaduto in questi ultimi 20 anni... o più.
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Iniziamo questo percorso dall’art. 6, comma 2 e seguenti, della
legge 8 Luglio 1986, n. 349 tra i cui commi, si legge: "I progetti delle opere... sono comunicati, PRIMA della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente".
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Nel
D.P.C.M. del 10 Agosto 1988, n. 377 si può leggere che sono obbligati alla sottoposizione della V.I.A., "art.1/g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza", nonchè, all'art.2/g c'è scritto che: "per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati PRIMA della approvazione da parte del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449".
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Nel D.P.C.M. del 27 Dicembre 1988 che ha modificato e ampliato i progetti che devono essere sottoposti a V.I.A., si può, invece, leggere questa serie di prescrizioni e/o obblighi: Art.8/4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in relazione ai profili ambientali: a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100 metri; b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell'infrastruttura stessa.
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In data 2 maggio 1989 il sottoscritto - allora, come Consigliere Comunale - in un documento consegnato in Giunta cosi scriveva... al n° 18 - Aeroporto Civile - Esame Valutazione di Impatto Ambientale: "... é importante esaminare i nuovi progetti esecutivi di sviluppo con il relativo V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) che la società aeroportuale intende proporre, per acquisire tutte quelle informazioni necessarie al nostro corretto sviluppo territoriale, per avere conoscenza delle ricadute economiche, però sempre con particolare attenzione alla salvaguardia del territorio".
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Nello stesso documento cosi scrivevo al successivo punto n° 48 - Piano di Escavazione e di ripristino ambientale:
"La possibilità che ha la regione di autorizzare nuove cave, anche con procedure d'urgenza senza il parere dei comuni potrà diventare cosa normale e se non si adotterà un mezzo per gestire il territorio, il comune subirà scelte superiori che non terranno conto delle ripercussioni sul nostro territorio".
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Alla fine dell'Estate del 1989, l'Autostrada Brescia-Padova, presentava la domanda della Cava Mirabella, su un'area di 2 milioni di mq. per scavare 20 milioni di mc. di ghiaia che gli servivano per la terza Corsia dell'Autostrada Serenissima. Domanda che poi fu ritirata ma ripresentata dalla ditta Rodi S.p.A. su una superfice di circa 700.000 mq.
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Poi quello che accade per la Cava Mirabella è storia giudiziaria perchè tra il verbale della C.T.R.A.E. e il testo della Delibera della Giunta Regionale Veneto, erano emerse delle "piccole differenze" perchè erano state introdotte 19 parole nuove, che avevavo stravolto il parere della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive. A seguito di quella mia lettura "più approfondita", poi su denuncia dell'allora Sindaco, dei Funzionari Regionali finirono in galera, un Assessore dovette dimettersi e solo dopo la Cava Mirabella, non fu più realizzata.
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Dopo quello che è successo su quella Cava, le domande di apertura di nuove cave non furono quasi più presentate nel nostro comune, e questo per almeno un decennio fino a quando non fu stipulato l'Accordo tra Comune e la Cava ceolara, ma sopratutto questo periodo di pausa ebbe a terminare quando il comune decise di voler realizzare la nuova Discarica delle Siberie.
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La legge 4 agosto 1990, n. 240 all'art. 1 cosi recita: "Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione."
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Non voglio tediarvi oltre con leggi e norme e concludo quindi con la sentenza n° C-435 del 16 Settembre 1999 della Corte Europea che in merito alla questione: "Se l'esenzione, ex art. 1, n. 4, dalla disciplina di cui alla direttiva operi quando un aeroporto sia destinato ad usi tanto civili quanto militari" la sentenza ha cosi stabilito:
(A) si chiede se l'art. 1, n. 4, della direttiva vada interpretato nel senso che un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale, rientra nel campo di applicazione della direttiva.
(B) Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva, questa «non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale». Ne deriva che possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione solo i progetti la cui finalità principale sia di difesa nazionale.
(C) Ne consegue che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva progetti il cui principale obiettivo, consiste nella ristrutturazione di un aeroporto per renderlo utilizzabile a fini commerciali, benché esso sia utilizzabile anche a fini militari.
(D) L'art. 1, n. 4, della direttiva va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.
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Tutto ciò premesso si può affermare che tutti gli ampliamenti, singoli e/o effettuati per stralci funzionali (forse anche con elusione della V.I.A.), sia edili-infrastutturali e/o di potenziamento del servizio: (A) dell'Aeroporto Civile Valerio Catullo, (B) dell'Interporto del Quadrante Europa, (C e D) delle Autostrade Brennero e Serenissima, (E) degli ampliamenti delle Cave di Ghiaia (anche effettuati effettuati per stralci) e (F) per ultimo quello dello Scalo Ferroviario della ditta Corbaz di Sona... dovevano tutti essere sottoposti alla PREVENTIVA Valutazione di Impatto Ambientale?
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Considerato che anche nell'ultimo Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", all'art. 29 - Controlli e Sanzioni, c'è scritto questo: "La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."
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E quello che è scritto in questo articolo non è altro quello che è stato altresi scritto e in modo ben chiaro nella Sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe (secondo il Sindaco) bocciato la Cava Betlemme, come si evincerebbe da questa frase... "Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato".
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Se la Cava Betlemme doveva essere sottoposta a V.I.A. e il V.I.A. non l'ha ottenuto è un evidente atto illegittimo e pertanto va annullato e il Sindaco può gridare che l'area torna a verde.
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Ma se l'Aeroporto Civile Valerio Catullo, l'Interporto Quadrante Europa, le Autostrade Brennero e Serenissima, gli ampliamenti delle Cave di Ghiaia e lo Scalo Ferroviario della ditta Corbaz, tutti questi progetti dovevano essere sottoposti alla V.I.A. sono ovviamente stati eseguiti con dei provvedimenti illegittimi e pertanto vanno tutti annullati... dov'era l'Assessore Massimo Granuzzo mentre questi enti e società violavano la Legge sulla V.I.A.?
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Mi sia permesso un ultimo esempio, poi chiudo, nella Delibera di Consiglio n° 77 del 29/11/2006 con questo oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI GHIAIA DENOMINATA "CEOLARA" - RICHIEDENTE: DITTA SEV SOCIETA' ESCAVAZIONE VENETA DI MANTOVA (MN), si leggono due cose interessanti.
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La prima... che per la Cava Ceolara sarebbe la sesta richiesta di ampliamento e dato che la superfice di detta cava supera i 27 ettari... si chiede se prima di questa 6^ domanda... non era mai stata richiesta la V.I.A.?
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La seconda... dato che da detta delibera si aprende che la cava Betlemme risulta essere stata autorizzata per una superfice di 14,6 ettari, di poco inferiore al limite dei 15 ettari, oltre il quale scatta l'obbligo della sottoposione alla Valutazione di Impatto Ambientale... si chiede se la sentenza del Consiglio di Stato abbia valore quando la VIA non è dovuta?
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Al sottoscritto la frase riportata nella sentenza del Consiglio di Stato potrebbe essere cosi riscritta: "laddove il provvedimento impugnato, avesse escluso l’obbligo della V.I.A. detto atto autorizzativo risulterebbe essere illegittimo e pertanto, e di conseguenza, sarebbe annullato".
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Laddove l'Ass. Granuzzo avesse sbagliato nel non accorgersi che l'Aeroporto, le Autostrade, l'Interporto e le Cave dovevano essere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e che tutto questo ha creato impatti ambientali negativi sulla popolazione di Caselle... non è ora che... detto Assessore... si ritiri a fare dell'altro??
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Visto che... se la Cava Betlemme fosse stata autorizzata senza la V.I.A. tutto il sedime di detta cava (secondo il Sindaco) deve tornare ad essere area verde, per par condicio... ora mi chiedo (e chiedo al Sindaco) se devono tornare ad area verde anche tutti i sedimi dove l'Aeroporto ha prolungato la pista (senza la VIA), ha triplicato il piazzale di sosta degli aerei (senza la VIA), ha quadruplicato l'Aerostazione (senza la VIA), ha modificato le rotte (senza la VIA) ha potenziato i voli (senza la VIA)?
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La sentenza del Consiglio di Stato è chiara (come lo era già anche la legge), quando manca la V.I.A. tutte le autorizzazioni delle opere sono nulle... anche quando manca all'Aeroporto ovviamente

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