mercoledì 16 gennaio 2008

Consiglio di Stato - Sentenza n° 281-2005

Credo sia utile riportare il testo di una Sentenza del Consiglio di Stato, la n° 281 del 3 febbraio 2005, che ha respinto un ricorso presentato anche dall'Aeroporto Valerio Catullo di Verona. Sentenza relativa all’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
.
Per scaricare la Sentenza 281-2005 clicca qui.
.
La "sintesi" della suddetta Sentenza è qui di seguito riportata:
.
1) Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli - Possibilità di valutazione differenziata - Esclusione.
E’ legittima la previsione contenuta nell’art. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui ha qualificato l’attività aeroportuale mediante rinvio all’art. 3, co. 1, lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli.
Ed infatti, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte.
Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281
.
2) Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio - Attribuzione agli enti gestori dell’aeroporto - Contrasto con la L. 447/95, ove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza sull’inquinamento acustico - Esclusione - Compito tecnico-accertativo di mero rilevamento dei dati.
La previsione regolamentare di cui all’art. 2, c. 2 del D.p.r. 496/97, che affida agli enti gestori dell’aeroporto, anziché all’ente locale, la gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, non può ritenersi in contrasto con la fonte primaria (L. 447/95) laddove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza della disciplina relativa all’inquinamento acustico.
Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali, infatti, va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, co. 2, del regolamento impugnato in primo grado riconosce in capo agli enti gestori.
Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle Province e dei Comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza.
Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281
.
3) Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - Art. 3, c. 1 D.p.r. 496/97 - Predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del rumore - Interpretazione.
L’art. 3, co. 1, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale “ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali ..” deve inequivocabilmente ritenersi nel senso che l’obbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non già certo in modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei limiti di emissione e di immissione.
Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281

Nessun commento:

Posta un commento