mercoledì 16 gennaio 2008

Inquinamento acustico - Responsabilità Autostrada

Credo che sia molto utile riportare la Sentenza n° 23072-2005 della Corte di Cassazione relativa alle responsabilità delle Autostrade in merito all'inquinamento acustico.
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1) Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori derivante da traffico veicolare - Societa’ autostrade s.p.a. - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Configurabilità - Superati i limiti di rumorosità - Responsabilità del direttore di tronco - Sussiste - Reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art. 659 cod. pen..
La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della società autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosità oltre i quali sussiste inquinamento acustico, l’eventuale responsabilità del direttore di tronco per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - trova il suo fondamento nell’obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004 n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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2) Inquinamento acustico - Esercizio di attività fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosità - Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le fattispecie previste dal 1° e dal 2° c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada, rumori derivante da traffico veicolare.
Nell’ipotesi di esercizio di attività fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di intensità delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico, secondo la soglia di rumorosità imposta dalla normativa speciale, può procedersi all’accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 659 cod. pen. possono concorrere. Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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3) Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensità delle sorgenti sonore - Finalità delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995.
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. è pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilità penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attività fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1 °.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072

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