mercoledì 16 gennaio 2008

Mancato svolgimento della V.I.A.

Da mesi sostengo che è mancante il Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona. E se questo documento non fosse mai stato predisposto, credo che le conseguenze per l'attività dell'Aeroporto saranno gravi. A titolo di esempio segnalo la sentenza 276-2007 del TAR della Lombardia in merito all'omissione della V.I.A. e pertanto questa merita essere segnalata.
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V.I.A. - Rifiuti - Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi - Autorizzazione - Omissione della procedura di V.I.A. - Proprietario di un’abitazione limitrofa all’impianto - Risarcimento del danno biologico-esistenziale e del deprezzamento subito dall’immobile.
Va risarcito il danno subito dal proprietario di un immobile limitrofo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi ove sia stata omessa la procedura di VIA prima dell’autorizzazione e l’impianto sia stato esercitato nonostante l’assenza della VIA (nella specie, il collegio ha condannato l’amministrazione, in solido con il titolare dell’autorizzazione, al risarcimento del danno biologico-esistenziale - degrado della qualità della vita sotto forma di sofferenza psicologica e fisica per i rumori e le altre emissioni dell’impianto e per il timore di gravi danni alla salute e sofferenza psicologica collegata all’impossibilità per la ricorrente di far valere tempestivamente ed efficacemente le proprie ragioni - nonché al risarcimento del deprezzamento subito dall’immobile a causa della vicinanza dell’impianto, posto che è stato ritenuto presumibile che la VIA preventiva avrebbe condotto a una diversa localizzazione, oltre che a diverse modalità costruttive). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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V.I.A. - Mancato svolgimento della V.I.A. anteriormente al provvedimento autorizzatorio - Violazione di legge - Indebolimento della tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi - Scelte ambientali - Principi della precauzione e dell’azione preventiva. Il mancato svolgimento della VIA prima dell’autorizzazione non costituisce una semplice irregolarità nella successione degli atti procedimentali ma è una violazione di legge che impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa amministrazione, indebolendo la tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi (proprietà, domicilio, salute, ambiente). Le scelte ambientali, peraltro, devono essere guidate in via prioritaria dai principi di precauzione e dell'azione preventiva (art. 174, par. 2 del Trattato CE) e pertanto le conseguenze negative devono essere previste in anticipo ed evitate, non semplicemente mitigate dopo che l’attività pericolosa sia già stata insediata sul territorio(cfr. il primo periodo del sesto considerando della direttiva 85/337/CEE). Se poi delle correzioni risultano necessarie una volta che l’attività pericolosa sia in svolgimento, queste in base all’art. 174 par. 2 del Trattato CE devono essere effettuate “alla fonte”, ossia immediatamente, quando è ancora possibile evitare conseguenze dannose per i singoli, la collettività e l’ambiente senza incidere su aspettative ormai consolidate dei soggetti economici (primi fra tutti i committenti e i gestori delle opere o degli impianti). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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V.I.A. - V.I.A. intervenuta in fase successiva all’autorizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti - Effetto sanante - Esclusione.
La VIA intervenuta in una fase successiva all’autorizzazione dell’impianto e all’inizio dell’attività non ha effetto sanante né rispetto ai provvedimenti di autorizzazione né rispetto all’attività svolta dai committenti o dai gestori (cfr. Corte di Giustizia Sez. II del 16 settembre 2004 C-227/01 Commissione/Spagna punto 57, sulla necessità che i soggetti interessati siano messi in condizione di esprimere il proprio parere prima che inizi l’esecuzione del progetto). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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V.I.A. - Mancanza di V.I.A. tempestiva - Giudizio risarcitorio - Estromissione del titolare dell’autorizzazione - Esclusione - Ragioni.
Nell’ipotesi di una pretesa giudiziaria non riguardante il cattivo uso di un’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali, ma direttamente riferita al titolo autorizzativo di cui è contestata la conformità al diritto comunitario in mancanza di VIA tempestivamente eseguita, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti non può essere estromesso dal giudizio risarcitorio, non configurandosi come mero controinteressato rispetto ai provvedimenti della Regione. Nella procedura di VIA, infatti, il committente è un soggetto attivo sul quale ricade l’onere di chiedere il pronunciamento delle autorità informandole del progetto e fornendo tutti i dettagli rilevanti, come previsto dal secondo periodo del sesto considerando della direttiva 85/337/CEE. La mancata richiesta dell’attivazione della procedura di VIA comporta pertanto il concorso del committente con la Regione in ordine all’insediamento sul territorio di un’attività pericolosa sulla base di atti autorizzativi inadeguati. Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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VIA - Attività illegittimamente autorizzata in mancanza di V.I.A. preventiva - Misure inibitorie - Sopravvenuta impossibilità di adozione - Ristoro sostitutivo - Risarcimento.
Quando le misure inibitorie dell’attività - illegittimamente autorizzata in mancanza di VIA preventiva - non possono più essere adottate, il risarcimento costituisce un ristoro sostitutivo, per i soggetti danneggiati, non solo nei confronti dell’amministrazione ma anche nei confronti dei titolari dell’autorizzazione, i quali beneficiano dell’assenza della VIA (cfr. Corte di Giustizia Sez. V del 7 gennaio 2004 C-201-02 Wells punti 57-58). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726
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Se questa sentenza del T.A.R., vale anche per l'Aeroporto Catullo di Verona... che è senza autorizzazione VIA, che fanno? Chiudono l'Aeroporto? Secondo la mia interpretazione SI. Lo devono chiudere.

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