Sempre dal sito web: Inquinamento Acustico, ricopio queste informazioni relativi ai procedimenti: penali, amministrativi e/o civili da attuare contro chi inquina.
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La rivendicazione del disagio lamentato, in merito alle emissioni sonore, può essere assunta attraverso tre diversi ambiti, ossia quello amministrativo, penale e civile.
Quale che sia la strada migliore da intraprendere o quella maggiormente efficace è difficile stabilirlo a priori, in quanto non sempre l'ambito di intervento può essere ricondotto alla sola natura della sorgente sonora disturbante.
In linea di principio, è bene considerare che l'azione amministrativa è centrata su una serie di norme e regolamenti attraverso cui lo Stato intende garantire ai cittadini uno standard di salubrità. Attraverso questo principio la legge stabilisce delle soglie limite al rumore, distinte per le diverse tipologie di sorgenti, quali:
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali che facciano uso di impianti tecnici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria;
parcheggi;
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
aree adibite ad attività sportive e ricreative;
La rivendicazione in ambito penale coinvolge, invece, la sfera della quiete e dell'ordine pubblico. Per questo, affinché ne sussistano i presupposti è necessario che gli effetti lesivi o, semplicemente, disturbanti si dispieghino nei confronti di una pluralità di soggetti, sia in concreto, allorquando il disagio è lamentato da almeno due soggetti, sia in termini di "potenzialità", ossia nel caso in cui un solo soggetto ha segnalato il fatto ma il disagio ha, potenzialmente, interessato una pluralità di individui.
Nell'ambito penale, quindi, non è necessario riscontrare il superamento di una soglia limite per incorrere in una responsabilità soggettiva ma è sufficiente che il fatto contestato abbia, in concreto, provocato il "disturbo della quiete pubblica" (art. 659 C.P.).
Infine, l'ambito di rivendicazione civile, il quale comprende l'insieme delle attività rumorose sopra menzionate, giacché legato in primis alla tutela della salute, nonché ad una più generica tutela della proprietà privata. Ad esso è, quasi sempre, associato la richiesta di risarcimento per il danno patito, sia di tipo patrimoniale che personale (danno biologico e, in alcuni casi, danno esistenziale).
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La rivendicazione del disagio lamentato, in merito alle emissioni sonore, può essere assunta attraverso tre diversi ambiti, ossia quello amministrativo, penale e civile.
Quale che sia la strada migliore da intraprendere o quella maggiormente efficace è difficile stabilirlo a priori, in quanto non sempre l'ambito di intervento può essere ricondotto alla sola natura della sorgente sonora disturbante.
In linea di principio, è bene considerare che l'azione amministrativa è centrata su una serie di norme e regolamenti attraverso cui lo Stato intende garantire ai cittadini uno standard di salubrità. Attraverso questo principio la legge stabilisce delle soglie limite al rumore, distinte per le diverse tipologie di sorgenti, quali:
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali che facciano uso di impianti tecnici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria;
parcheggi;
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
aree adibite ad attività sportive e ricreative;
La rivendicazione in ambito penale coinvolge, invece, la sfera della quiete e dell'ordine pubblico. Per questo, affinché ne sussistano i presupposti è necessario che gli effetti lesivi o, semplicemente, disturbanti si dispieghino nei confronti di una pluralità di soggetti, sia in concreto, allorquando il disagio è lamentato da almeno due soggetti, sia in termini di "potenzialità", ossia nel caso in cui un solo soggetto ha segnalato il fatto ma il disagio ha, potenzialmente, interessato una pluralità di individui.
Nell'ambito penale, quindi, non è necessario riscontrare il superamento di una soglia limite per incorrere in una responsabilità soggettiva ma è sufficiente che il fatto contestato abbia, in concreto, provocato il "disturbo della quiete pubblica" (art. 659 C.P.).
Infine, l'ambito di rivendicazione civile, il quale comprende l'insieme delle attività rumorose sopra menzionate, giacché legato in primis alla tutela della salute, nonché ad una più generica tutela della proprietà privata. Ad esso è, quasi sempre, associato la richiesta di risarcimento per il danno patito, sia di tipo patrimoniale che personale (danno biologico e, in alcuni casi, danno esistenziale).
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