lunedì 7 aprile 2008

Aeroporto: V.I.A., V.A.S., P.A.T. e Piano di Rischio

Tra pochi giorni, (come, da mesi, si mormora nei corridoi della casa Comunale), il P.A.T. il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna, dopo una lunghissima gestazione (quasi 8 anni) dovrebbe, finalmente, vedere la luce...
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Ma nessuno, a parte gli addetti ai lavori e di pochi intimi appartenenti e/o collegati alla maggioranza consigliare, non ha la più pallida idea "di come sarà" questo "pargolo" che verrà alla luce... Un pargolo probabilmente... incapace di sopravvivere, che forse nemmeno riuscirà a compiere i primi passi... dato che nascerà con dei gravissimi "handicap"... aeroportuali.
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Una nota, prima di proseguire, devo però aggiungerla. Nel 2004, la nuova Legge Urbanistica della Regione Veneto, ha costretto l'Amministrazione Comunale a ripartire da capo e tutto quello che era gia pronto... praticamente, è stato gettato nelle ortiche. I lavori per il P.A.T. sono quindi iniziati effettivamente solo nel 2004, quando, tra l'altro, è entrata in vigore la legge sulla V.A.S. la Valutazione Ambientale Strategica.
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Da sottolineare poi, che nel P.A.T. di Sommacampagna, verranno sicuramente inserite anche le nuove aree individuate nell'Accordo di Concertazione e indicate con la sigla: "Comparto B1". Un accordo programmatico, forse non ancora stipulato con l'Aeroporto, ma di cui si è già deliberato in merito l'11 Luglio 2007 approvando la Delibera n° 37 di Consiglio Comunale.
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Un Accordo di Concertazione, stipulato con un Ente Gestore di un servizio pubblico, la Società Aeroporto Catullo, la quale però risulta essere inadempiente nel rispetto di normative in vigore da piu di vent'anni, come la V.I.A. la Valutazione di Impatto Ambientale come certificato dal Ministero dell'Ambiente e la V.A.S. la Valutazione Ambientale Strategica, in vigore dal 2004.
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Da sottolineare che la Catullo s.p.a, per l'Aeroporto di Montichiari, la V.I.A. l'ha dovuta chiedere, come risulta dal Decreto di Compatibilità Ambientale: VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di attivazione del traffico aereo commerciale e strumentale dell’aeroporto “Gabriele D’Annunzio” in Comune di Brescia (BS) presentata dalla Società Aeroportuale Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. con sede in Caselle di Sommacampagna 37060 (Verona), in data 31 maggio 1999. Una V.I.A. chiesta nel 1999 e rilasciata nel 2001. Ma non è finita qui. Per l'Aeroporto di Montichiari e le zone limitrofe è stata chiesta anche la V.A.S. la Valutazione Ambientale Strategica.
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Nel (forse) "nascente" P.A.T. del Comune di Sommacampagna, a mio avviso, vanno inserite anche le normative e i perimetri delle aree del Piano di Rischio Aeroportuale, che, tra l'altro vanno a sovrapporsi aree inserite nell'Accordo di Concertazione... e indicate come "Comparto B1" dove sono previste due nuove edificazioni... che sono poste in asse pista dell'Aeroporto, ricomprese dentro il perimetro del "sentiero" di decollo-atterraggio degli aerei.
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Di queste due nuove future edificazioni "in asse pista", quelle volute dalla C.I.S. s.p.a. di Villafranca: il Verona Airport Hotel e la Città del Vino e del Cibo, ne avevo già scritto in questo altro messaggio: PIANO di RISCHIO: Aeroporto Catullo ma in merito a questo aspetto... ieri ho scoperto una nuova normativa, ad oggi tuttora in vigore, di cui non ne avevo la conoscenza.
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Ieri mi stavo studiando, un pò più nei dettagli, quanto pubblicato sul sito dell'E.N.A.C., in merito al Piano di Rischio e ho cosi trovato che vi sono dei rimandi ad un'altro Decreto Legislativo, quello del 9 maggio 2005, n. 96 - Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, del quale, un capitolo, è dedicato ai vincoli della proprietà privata, delle aree prossime agli Aeroporti.
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Per cui il Capitolo Terzo del Codice della Navigazione, relativo alle aree prossime agli aeroporti che oggi è in vigore, è questo:
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Capo III - Vincoli della proprietà privata -
Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni).
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 708 (Opposizione).
Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.
Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). -
Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 710 (Aeroporti militari). -
Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.
Art. 711 (Pericoli per la navigazione). -
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Art. 712 (Collocamento di segnali). -
L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). -
Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.
Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). -
L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche). -
Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.
Art. 716 (Inquinamento acustico). -
La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».
2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.
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Una normativa, come sopra riportata, che all'art. 708, permette a chiunque abbia interesse di partecipare al provvedimento, anche con osservazioni. E qui torniamo sulla partecipazione del pubblico, che vale sia per il V.I.A.-V.A.S. dell'Aeroporto ma vale anche per il P.A.T., ed in particolare per l'Accordo di Concertazione da inserire nella programmazione urbanistica del territorio. Accordo che ricordo... " se l'hanno fatto, studiato e approvato"... senza mai presentarlo alla popolazione di Caselle.
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Per finire, sempre in merito alle questioni e alle problematiche aeroportuali, è segnalare poi, che è stata approvata anche una nuova circolare ENAC la APT-29, i cui obblighi dovranno essere applicati dal 1 Luglio 2008 ed è da segnalare che anche i rumori prodotti dagli aerei militari dovranno essere computati nei piani per il monitoraggio del rumore delle aree nell'intorno aeroportuale.
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La domanda finale che mi pongo è questa: Ma come faranno a presentare-predisporre un P.A.T. senza la V.I.A. e senza la V.A.S. dell'Aeroporto Catullo e... senza il Piano di Rischio Aeroportuale... approvato dall'E.N.A.C.?
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Ho l'impressione che senza la V.I.A., la V.A.S. e il P.R.A. approvati... il P.A.T. nascerà già morto.
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Quello che fa ridere... è che se il Comune di Sommacampagna non avesse voluto avere la "bella idea" della Discarica delle Siberie... di tutto quell'altro che stava accadendo attorno all'aeroporto... forse (dico forse) non me ne sarei accorto. Anni persi per voler fare una discarica... per fare cassa, senza mai preoccuparsi delle conseguenze ambientali e sanitarie create dall'Aeroporto Catullo... dal quale avremmo potuto avere, secondo la legge, milioni di euro da spendere per la qualità della vita dei cittadini di Caselle.

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