.


4/c_ coltivare la cava secondo la seguente metodologia:
- iniziare i lavori di coltivazione del lotto 3… solo dopo la ricomposizione ambientale del lotto 1
- iniziare i lavori di coltivazione del lotto 4… solo dopo la ricomposizione ambientale del lotto 2
- iniziare i lavori di coltivazione del lotto 5… solo dopo la ricomposizione ambientale del lotto 3
- eseguire la ricomposizione ambientale del lotto 4
- eseguire la ricomposizione ambientale del lotto 5 e della zona di deposito dei limi.
E poi a che servono quelle "vasche" (come si vedono sulla foto)... se nella Cava ceolara... non esite più l'impianto di lavorazione della ghiaia?

Una domanda: se nel D.P.R. 12 Aprile 1996... vi era stato scritto che: "Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A", dal quale "Allegato A" si evince che sarebbero obbligati alla procedura di V.I.A.: "q) Cave e torbiere con più di 500.000 m/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha?"...
.
Ma andiamo avanti... e se è pur vero che la Regione Veneto ha deliberato in merito alla V.I.A. - in data successiva - con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999) approvando la: DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE... ma questa cosa la devo verificare bene... e poi se per l'ampliamento della Cava Ceolara scopro che mancava la V.I.A.... laddove questa sia mancante... si annulla l'autorizzazione alla Cava Ceolara?
.

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con Delibera n° 4 del 11.1.1990 aveva addottato la Variante Generale al P.R.G. che, oltre a riconfermare a "Zona F" gran parte dell’area interessata all’ampliamento della cava richiesto, prevedeva l’inserimento della Corte Ceolara (che dista circa 100 metri dall’area della cava) in zona omogenea “A” Beni Culturali ed Ambientali.
.
Per qualsiasi domanda di cava da aprirsi in prossimità della Corte Ceolara, da quella data in poi doveva essere rispettato quanto dettato dall’art. 44 della L.R. 44/82 che prevede che l’escavazione può essere realizzata solo... oltre una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone A, B, C, D, ed F ai sensi del D.M. 2.4.68 n° 1444?
.
Non mi pare che nemmeno questo obbligo... sia stato fatto rispettare per la Cava Ceolara... che ricordo la cui intera area... è di proprietà del Comune dal 1997.
.

In tutti questi anni, almeno dal 1997, quando il Comune di Sommacampagna ha ottenuto "gratuitamente" dalla ditta S.E.V. S.p.A. i terreni dell'ex Cava Siberie e quelli della Cava Ceolara, dove, pur essendo la proprietà della Cava Ceolara "stata trasferita al Comune di Sommacampagna"... la SEV si è riservata l'usofrutto per 30 anni per proseguire l'attività di cava... non è che si sono dimenticati di dirci: "abbiamo avuto il terreno gratis... ma abbiamo autorizzato la SEV a scavare altri 9 metri sul "nostro" terreno, visto che da -14 metri ora possono scavare fino a -23 metri dal piano campagna ed avere cosi altri ?
.
A me sembra che il "gratis" valga più per la ditta: S.E.V. s.p.a visto che su un terreno i cui costi di acquisto erano già stati ammortizzati... il comune non ha impedito che sia consentita una ulteriore "estrazione teorica di 1.342.080 mc. di materiale commerciabile oltre a quello già autorizzato".
.

L'unica autorizzazione di Cava Ceolara sottoposta a V.I.A. è stato un ulteriore ed altro ampliamento concesso con D.G.R.V. n° 7 del 22 Gennaio 2008, che ovviamente non sarebbe stato possibile concedere se l'Amministrazione avesse adottato le prescrizioni del Piano d'Area del Quadrante Europa come ho evidenziato nel messaggio: Quanti di questi Candidati conoscono la (vera) storia delle Cave? (e delle Discariche) in quanto rientra nei 200 metri dal Canale Alto Agro Veronese... qualora fossero state adottate le Direttive e le Prescrizioni dell'Art. 72 del P.A.Q.E.
.
.
che magari l'Assessore alle Cave, ecc, ecc...